BGer P 36/2000 | |||
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BGer P 36/2000 vom 09.05.2001 | |
[AZA 7]
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P 36/00 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Grisanti, cancelliere
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Sentenza del 9 maggio 2001
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nella causa
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Z._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Gianfranco Barone, Via Vegezzi 4, 6900 Lugano,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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Fatti :
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A.- Z._________, nato l'11 ottobre 1950, è beneficiario di una prestazione complementare alla rendita AI. A seguito della procedura di separazione dalla moglie, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha proceduto, con decisione 23 febbraio 2000, a un nuovo conteggio delle prestazioni complementari da erogare in favore dell'assicurato, separatamente dalla moglie e dai figli, sulla base dei fabbisogni e delle entrate individuali.
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Il provvedimento ha riconosciuto all'interessato una prestazione complementare mensile di fr. 1307.-, ottenuta sulla base dei seguenti elementi di calcolo: fabbisogno vitale fr. 16'460.-, contributo assicurazione malattia fr. 2976.-, pigione annua riconosciuta fr. 12'000.- (a fronte di una spesa effettiva di fr. 15'600.-), reddito fr. 12'780.-.
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B.- Rappresentato dall'avv. Gianfranco Barone, l'assicurato è insorto contro il menzionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, facendo valere che la rendita AI e la prestazione complementare riconosciuta dalla Cassa non sarebbero sufficienti per fare fronte ai propri bisogni elementari e lo porrebbero in una chiara posizione di indigenza.
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Con giudizio 8 giugno 2000 l'autorità cantonale di ricorso ha respinto il gravame, osservando che l'amministrazione aveva applicato correttamente le norme di legge al caso di specie e rilevando in particolare che l'importo riconosciuto per la pigione corrisponde al massimo ammesso dalle norme in materia.
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C.- Sempre tramite il suo patrocinatore, l'assicurato interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni avverso il giudizio cantonale, ribadendo in sostanza che, dedotte le spese effettive di pigione, la rendita di base AI e la prestazione complementare riconosciuta dalla Cassa di compensazione non sarebbero sufficienti per fare fronte al proprio sostentamento minimo.
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Il ricorrente postula la ridefinizione della prestazione complementare e, nel caso venisse respinto il gravame, che venga fatto obbligo all'amministrazione di assumersi "ogni e qualsiasi responsabilità circa il reperimento dell'appartamento idoneo ed il relativo trasloco con tutti gli inconvenienti del caso".
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La Cassa propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto :
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1.- Nei considerandi dell'impugnata pronunzia l'autorità di ricorso cantonale ha correttamente illustrato le norme applicabili in concreto. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Il primo giudice ha segnatamente evidenziato che lo scopo della prestazione complementare è di garantire un reddito minimo per fare fronte a fabbisogni vitali minimi riconosciuti dalla legislazione federale in materia (Messaggio del Consiglio federale concernente la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, FF 1997 I 1091 segg.).
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Come pertinentemente rilevato, gli importi fissati dalla legislazione in materia di prestazioni complementari assumono la duplice funzione di limitare il fabbisogno minimo riconosciuto e di garantire un reddito minimo (DTF 121 V 205 consid. 4a e riferimenti ivi citati; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a ed., Berna 1997, § 44 n. 3). Nel determinare questi limiti, il legislatore riconosce che l'assicurato è esposto a delle spese ordinarie indispensabili (di alloggio, di cura medica, ecc.) alle quali deve potere far fronte per assicurarsi l'esistenza e che gli vengono appunto garantite dalle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2a ed., Basilea 1994, pag. 179).
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In quest'ottica, limitatamente alle spese di alloggio, il legislatore ha fissato in fr. 12'000.- annui il limite massimo di pigione riconosciuta per le persone sole (art. 5 cpv. 1 lett. b LPC).
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2.- Il ricorrente contesta la decisione dell'amministrazione cantonale rilevando in particolare che, dovendo fare fronte a una pigione superiore a quella riconosciuta, i mezzi a disposizione non sarebbero sufficienti per garantirgli l'esistenza. L'assicurato poggia tuttavia le proprie censure su presupposti sbagliati.
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Dovendo garantire unicamente necessità minime indispensabili, le prestazioni complementari all' AVS e all'AI non possono, come desidererebbe il ricorrente, coprire spese che, anche se effettive, eccedono tali limiti - limiti posti dal legislatore, tra l'altro, per garantire la parità di trattamento e la sicurezza del diritto, che sarebbero altrimenti seriamente compromesse. Compito precipuo dell'assicurazione AVS/AI è di coprire adeguatamente il fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. ; Maurer, op. cit. , pag. 177). Non può essere invece quello di garantire un determinato tenore di vita di cui l'assicurato ha beneficiato in precedenza. Questa Corte è quindi tenuta ad attenersi strettamente alle chiare ed inequivocabili direttive impostegli dalla LPC (art. 191 Cost.).
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Il ricorrente non può pertanto validamente censurare il comportamento dell'amministrazione e pretendere la copertura di un fabbisogno superiore a quello massimo riconosciuto, solo perché le sue spese effettive ed attuali eccedono quelle minime indispensabili garantite dalle prestazioni complementari.
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Per quanto esposto si può quindi senz'altro esigere dall'assicurato che si cerchi una nuova sistemazione, adeguata alle proprie capacità - ciò che il ricorrente sembrerebbe d'altronde aver già fatto in due precedenti occasioni, nel 1997 e nel 1999, trasferendosi, insieme alla famiglia, una prima volta da T.________ a M.________ e quindi da M.________ a B.________. Non può invece trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di obbligare l'assicuratore ad assumersi l'incombenza di provvedere a una sua sistemazione adeguata. Compito della Cassa di compensazione è, in particolare, quello di determinare il diritto alle prestazioni degli assicurati e di versare loro i relativi importi. Non rientra invece certamente nelle sue competenze l'obbligo di assistere l'assicurato nella ricerca di un nuovo alloggio. Come pertinentemente già è stato ricordato dall'amministrazione in sede di osservazioni al presente ricorso, per tali necessità il ricorrente potrà eventualmente fare capo ai servizi di enti precipuamente preposti a tali compiti.
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3.- Per il resto il ricorrente non ha sollevato eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e fabbisogno indicate dalla Cassa di compensazione. Anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa, e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
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Osservato come nel caso di specie l'assicurato - malgrado che ciò fosse senz'altro ragionevolmente esigibile - non ha né in sede cantonale né davanti a questa Corte portato elementi tali da inficiare il conteggio della Cassa, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla decisione dell'amministrazione.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 9 maggio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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