BGer U 362/1998 | |||
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BGer U 362/1998 vom 27.06.2001 | |
[AZA 7]
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U 362/98 Ge
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 27 giugno 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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B.________, opponente, rappresentato dall'avv. Fabio
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Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
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F a t t i :
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A.- B.________, nato nel 1943, lavorava come gessatore
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presso la ditta C.________ SA quando, il 21 ottobre 1994,
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fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportò
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una contusione alla spalla destra con rottura della cuffia
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dei rotatori.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
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gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
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di legge.
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Mediante decisione 8 settembre 1997, l'INSAI dispose
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l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1°
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maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
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del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
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il 9 gennaio 1998.
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B.- Assistito dall'avv. Fabio Taborelli, B.________
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insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
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Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita del
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56%, eventualmente previo allestimento di un rapporto peritale.
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Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria
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e del gratuito patrocinio.
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Il 16 aprile 1998 l'istanza cantonale concesse l'assistenza
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giudiziaria richiesta. Il successivo 10 giugno essa
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ordinò poi l'erezione di una perizia che venne affidata al
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dott. M.________, specialista di chirurgia ortopedica.
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Prendendo a base il rapporto di questo sanitario,
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l'autorità giudiziaria di primo grado accolse parzialmente
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il gravame per pronunzia 23 novembre 1998, obbligando
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l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
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un'invalidità del 41%. L'Istituto venne inoltre condannato
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al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-.
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C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
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amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio
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cantonale e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%,
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conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite l'avv. Taborelli, postula
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la reiezione del gravame. Egli domanda altresì di essere
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messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella
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presente procedura.
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Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
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sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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L'istanza cantonale ha in particolare esposto
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come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
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venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
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l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
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e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
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d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
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lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
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quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato,
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pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
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all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
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è necessario disporre di documenti che devono essere
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rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,
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precisando, da un lato, come il compito del medico consista
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nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
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in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
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al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
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costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
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quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
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dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere
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fatto riferimento e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione
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medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del
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dott. M.________ allestita in sede cantonale, risulta che
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l'assicurato non può dal profilo sanitario proseguire la
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sua attività professionale di gessatore. Emerge però anche,
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in modo convincente, che egli, considerando soltanto i postumi
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dell'infortunio occorso nell'ottobre 1994 - l'interessato
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lamenta inoltre disturbi non consecutivi all'evento
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stesso -, è da ritenere, in teoria, totalmente capace di
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eseguire lavori leggeri confacenti che non richiedano l'uso
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ripetitivo dell'arto superiore destro. Queste valutazioni
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non sono in questa sede contestate, né il Tribunale federale
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delle assicurazioni vede valido motivo per scostarsene.
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere, in seguito
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all'infortunio, la precedente attività, le istanze
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inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come
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lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel
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che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido,
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l'autorità giudiziaria cantonale, in modifica di
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quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato
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e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in
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tema di determinazione del salario di riferimento per il
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calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto
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l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal
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1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul
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mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati
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con problemi di salute in attività leggere adeguate.
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Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
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statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese
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si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza
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del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
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DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
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reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
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equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
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confacenti allo stato di salute è valutato senza
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particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
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concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
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le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
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precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
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re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
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giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
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può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando,
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dopo aver preso conoscenza dei risultati della perizia
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giudiziaria disposta dall'istanza precedente, come in
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attività leggere, che, teoricamente, anche l'interessato
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sarebbe in grado di esercitare, laddove si considerino i
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soli postumi dell'infortunio, i dipendenti di tali ditte
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percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr.
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44'698.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
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può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
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operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
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alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
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salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
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i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
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maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
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settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
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54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
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si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
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V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
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concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
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salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
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limite massimo del 25%.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 59'747.- annui) non
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è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
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amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
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a una rendita sulla base di un'invalidità del 25% merita
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di essere ristabilita.
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4.- a) L'opponente ha domandato di essere messo al beneficio
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dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
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Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
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con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
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all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
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d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti
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dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente
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difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale
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(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
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judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito
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patrocinio va quindi concesso. L'assicurato, che già
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aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, con decisione
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esplicante tuttora effetto, viene comunque esplicitamente
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avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare,
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sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del Tribunale
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ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
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b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
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dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
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di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
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o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
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di regola gratuita (art. 134 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 23 novembre 1998 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è
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accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore
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dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta
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sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
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per la procedura federale.
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IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 27 giugno 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera:
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Il Cancelliere:
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