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Informationen zum Dokument  BGer 1E.16/2001  Materielle Begründung
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BGer 1E.16/2001 vom 13.11.2001
 
[AZA 1/2]
 
1E.16/2001
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
 
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13 novembre 2001
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
 
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Aeschlimann e Catenazzi.
 
Cancelliere: Ponti.
 
________
 
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 6 settembre 2001 presentato dal Patriziato di Biasca, Biasca, contro la decisione emessa il 17 agosto 2001 dalla Commissione federale di stima del 13° Circondario con cui ha concesso alla società anonima AlpTransit San Gottardo SA, Lucerna, l'anticipata immissione in possesso con effetto dal 27 agosto 2001 delle particelle n. 4583, 4573, 4592, 4593 e 1636 RFD del Comune di Biasca;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- Il Patriziato di Biasca è proprietario delle particelle n. 4583, 4573, 4592, 4593 e 1636 del comune di Biasca, d'una superficie complessiva di circa 170'000 m2, situate in località "Buzza". Esse sono destinate, nell'ambito del progetto della galleria ferroviaria di base AlpTransit San Gottardo, alla realizzazione di un deposito del materiale di risulta proveniente dallo scavo della galleria.
 
La procedura combinata di approvazione dei piani e di espropriazione è stata aperta dal Presidente della Commissione federale di stima del 13° Circondario il 25 ottobre 1995. Ne seguirono la pubblicazione, la notificazione delle pretese e le opposizioni, tra cui figurava quella del Patriziato di Biasca.
 
Gli atti sono quindi stati inviati al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni (DATEC) che, con decisione del 27 agosto 1999, ha approvato i progetti della galleria di base, riguardanti la tratta di Bodio (zona del portale) nei comuni di Bodio, Pollegio, Biasca e Personico. Con questa decisione è pure stato approvato il progetto di deposito di materiale alla "Buzza" di Biasca, con l'onere per la società espropriante, l'AlpTransit San Gottardo SA, di elaborare un progetto di dettaglio per la gestione e la sistemazione dell'area toccata dal deposito. Il DATEC ha nel contempo respinto l'opposizione all'espropriazione inoltrata dal Patriziato di Biasca.
 
B.- Con istanza dell'11 giugno 2001 l'espropriante ha chiesto alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (in seguito: CFS) l'anticipata immissione in possesso delle citate particelle. Il Patriziato di Biasca si è opposto, con atto del 6 luglio 2001, facendo valere l'assenza dei piani definitivi richiesti dal DATEC nella decisione del 27 agosto 1999. In sede di sopralluogo dinanzi alla CFS - svoltosi il 23 luglio 2001 - l'espropriante ha provvisoriamente ridotto la richiesta di anticipata immissione in possesso, tenuto conto delle obiezioni dell'espropriato e delle problematiche sorte con il Comune di Biasca per la sistemazione del riale Vallone.
 
Mediante decisione del 17 agosto 2001, e con effetto a partire dal 27 agosto successivo, la CFS ha concesso all'espropriante l'anticipata immissione in possesso delle particelle in esame limitatamente all'area situata a monte della linea denominata "limite per la domanda di anticipata immissione in possesso provvisoria" disegnata sui piani n. 3 e 4 prodotti dall'espropriante il 26 luglio 2001. Di questi piani l'espropriato ha avuto conoscenza.
 
C.- Il Patriziato di Biasca impugna la decisione della CFS con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla; in via subordinata, chiede di sospendere l'anticipata immissione in possesso sino alla presentazione da parte dell' espropriante, entro il 31 dicembre 2001, dei piani definitivi e approvati per la gestione e la sistemazione dell' area toccata dal deposito. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
 
Con risposta del 27 settembre 2001 l'espropriante chiede di respingere il gravame. La CFS, mediante osservazioni del 24 settembre 2001, si riconferma nella propria decisione.
 
D.- Con decreto presidenziale del 9 ottobre 2001 è stato negato l'effetto sospensivo al gravame, chiesto dal ricorrente.
 
Considerando in diritto :
 
1. a) Contro le decisioni delle Commissioni federali di stima è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 77 cpv. 1 LEspr; art. 115 cpv. 1 OG); questo rimedio è proponibile anche contro le decisioni in materia di anticipata immissione in possesso (art. 76 cpv. 6 LEspr; DTF 121 II 121 consid. 1). Quale espropriato, il Patriziato di Biasca è legittimato a ricorrere (art. 78 cpv. 1 LEspr). Anche dopo la riforma dell' art. 105 cpv. 2 OG, il Tribunale federale continua a esaminare liberamente gli accertamenti di fatto della CFS (DTF 121 II 436 consid. 1, 119 Ib 451 consid. 1); libero nell' applicazione del diritto federale senza riguardo agli argomenti sollevati dalle parti, esso è però vincolato dalle loro conclusioni complessive (DTF 119 Ib 369 consid. 3 e rinvii). Le altre condizioni di ammissibilità essendo adempiute, il gravame è ricevibile.
 
b) Il sopralluogo richiesto in questa sede non appare necessario. Gli atti di causa, da cui sono desumibili le caratteristiche del progetto e dell'area litigiosi in quanto influenti per la decisione, sono in effetti sufficienti per pronunciarsi sul gravame. Alla domanda non viene pertanto dato seguito (art. 113 OG in relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d, 120 Ib 224 consid. 2b).
 
2.- a) Le Ferrovie federali svizzere e le imprese ferroviarie concessionarie possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale (art. 3 cpv. 1 Lferr), la procedura di espropriazione essendo applicabile soltanto se, come in concreto, sono falliti i tentativi di acquisire i diritti necessari a trattative private o mediante ricomposizione particellare (art. 3 cpv. 2 Lferr).
 
Secondo l'art. 76 cpv. 1 LEspr, l'espropriante può chiedere, in ogni momento, d'essere autorizzato a prendere possesso del diritto o a esercitarlo già prima del pagamento dell'indennità, purché provi che l'impresa sarebbe altrimenti esposta a notevoli pregiudizi (cfr. Heinz Hess/ Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, vol I, n. 6 ad art. 76 LEspr). Il Presidente della Commissione federale di stima - o, nel caso dell'art. 76 cpv. 2 seconda frase LEspr. , la Commissione medesima - decide sull'istanza di anticipata immissione in possesso al più presto nella procedura di conciliazione (art. 76 cpv. 2 prima frase LEspr). L'art. 76 cpv. 4 LEspr dispone che l'autorizzazione deve essere data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare una domanda d'indennità oppure che questo esame possa essere reso possibile da taluni provvedimenti, quali fotografie, schizzi o altro.
 
Fintanto che non sia stata presa una decisione definitiva sulle opposizioni alle espropriazioni e le domande secondo gli art. 7 a 10 LEspr, l'autorizzazione deve essere data soltanto nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammesse.
 
Secondo l'art. 18k cpv. 3 Lferr, nell'ambito dell'applicazione di questa legge, si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio.
 
b) Nell'istanza di anticipata immissione in possesso l'AlpTransit San Gottardo SA ha sottolineato l'urgenza di entrare in possesso delle menzionate particelle del Patriziato, rilevando che la realizzazione del deposito di materiale alla "Buzza" non può essere ulteriormente procrastinata, un ritardo nei lavori essendo di pregiudizio finanziario e tecnico per l'intero progetto della galleria di base del San Gottardo. Secondo l'ente espropriante i lavori preparatori quali l'approntamento dell'area di cantiere, la costruzione degli allacciamenti e l'installazione degli impianti di trasporto del materiale (nastri, torri di sostegno, eccetera) devono iniziare al più presto, dato che l' area deve essere predisposta per accogliere il materiale di scavo già verso la metà del 2002.
 
Il ricorrente contesta l'urgenza dell'anticipata immissione in possesso, osservando che, secondo indicazioni raccolte, il deposito vero e proprio del materiale dovrebbe iniziare solo nell'autunno 2002. Questa generica affermazione non è però tale da sovvertire la presunzione legale dell'art. 18k cpv. 3 Lferr, tenuto conto dei circostanziati motivi indicati dall'espropriante nell'istanza e ribaditi nelle sue osservazioni al ricorso. Se l'arrivo del materiale di scavo alla "Buzza" è previsto solo per i mesi di settembre-ottobre 2002, i lavori preparatori del cantiere richiedono tuttavia parecchi mesi, nei quali dovranno essere approntati, montati e collaudati tutti i sistemi di trasporto del materiale (nastri trasportatori, torri di sostegno, vie di accesso, eccetera). Né è escluso che la messa in esercizio della fresa meccanica a Bodio - con escavazione di materiale - possa avvenire in anticipo, restringendo quindi ulteriormente i tempi per l'esecuzione dei lavori preparatori sul sito della "Buzza". In punto all'urgenza fatta valere dall'espropriante, le censure ricorsuali vanno quindi respinte.
 
3.- Il ricorrente ritiene imprescindibile la presentazione dei piani di dettaglio sulla gestione e la sistemazione della "Buzza" da parte dell'espropriante, affinché, oltretutto, l'Assemblea patriziale li possa approvare unitamente ai progetti di convenzione frutto delle trattative da tempo avviate con la AlpTransit San Gottardo SA e lo Stato del Cantone Ticino. Va a questo proposito ricordato che, sin dal 1995, e indipendentemente dalla procedura di approvazione dei piani, le parti hanno condotto trattative per una soluzione bonale in merito alla sistemazione definitiva dell'area adibita a deposito; al riguardo vi era la disponibilità dell'AlpTransit San Gottardo SA a rinunciare eventualmente all'espropriazione formale dei fondi del Patriziato e a permettere una riutilizzazione del materiale depositato. Le trattative erano giunte a buon punto nel gennaio 2001, con l'allestimento delle bozze di due convenzioni regolanti, da un lato, l'occupazione temporanea in vista della realizzazione del deposito e il relativo indennizzo (cfr. allegato doc. B all'istanza dell'11 giugno 2001) e, dall'altro, la gestione e la sistemazione finale dell'area (cfr. allegato doc. C all'istanza); esse si sono poi arenate per l'insorgere del problema del riale Vallone.
 
Quest'ultimo è un torrente che scorre sul confine meridionale dell'area prevista per il deposito di materiale, gettandosi in seguito nel fiume Brenno. In seguito alle alluvioni che hanno colpito Biasca nel 1993, il Comune ha previsto un intervento di protezione del riale consistente nel deviarne verso nord l'alveo, per far poi confluire le acque in una vasca di contenimento; parte delle opere verrebbero a trovarsi nell'area del deposito soggetta a espropriazione.
 
Allo stato attuale, come ha rilevato la CFS nella decisione impugnata, i progetti comunali delle opere lungo il riale Vallone non sono ancora definitivi, e sussiste un'incertezza sia sull'esatta ubicazione, sia sull' estensione della vasca di contenimento. L'AlpTransit San Gottardo SA, preso atto dell'esistenza dei progetti comunali, ha elaborato due varianti che riguardano il comprensorio sud della "Buzza", a contatto con il citato riale:
 
l'una, detta "integrata", ha come obiettivo quello di integrare il progetto di dettaglio del deposito di materiale con le opere di premunizione lungo il riale stesso, mentre l'altra, detta "indipendente", prevede il deposito come un' opera completamente indipendente dalla soluzione ventilata dal comune di Biasca per il riale.
 
a) La CFS ha riconosciuto che il progetto di dettaglio richiesto all'espropriante dal DATEC nella decisione di approvazione dei piani non è ancora stato presentato.
 
Nelle osservazioni del 27 settembre 2001 al Tribunale federale, l'espropriante segnala che il progetto di dettaglio è stato inoltrato solo il 14 agosto 2001 all'Ufficio federale dei trasporti, e ch'esso dovrà ancora seguire la procedura di approvazione formale ai sensi dell'art. 18i Lferr.
 
La CFS ha tuttavia considerato la documentazione prodotta dall'espropriante (planimetrie, fotografie, eccetera) in ogni caso sufficiente per consentire la stima dei diritti espropriati anche dopo la concessione dell'anticipata immissione in possesso, qualora le parti non confermassero gli accordi ai quali, in pratica, sono pervenute (cfr. bozze delle convenzioni in atti). A questo proposito la CFS non si è accontentata della documentazione già prodotta dall'espropriante con l'istanza dell'11 giugno 2001 o in precedenza, ma ha preteso, durante il sopralluogo del 23 luglio 2001, l'edizione di ulteriore documentazione, e in particolare di piani che indicassero, in modo vincolante per l'espropriante, i limiti dell'area per la quale veniva chiesta l'immissione in possesso, tenuto conto delle nuove esigenze di coordinamento territoriale poste dalla problematica del riale Vallone. Questi piani sono stati prodotti dall'AlpTransit San Gottardo SA il 26 luglio 2001, e trasmessi alle parti in causa il 6 agosto successivo. Si tratta di quattro piani di lavoro - designati da 1 a 4 - riguardanti il progetto di deposito pubblicato nel 1995 (piano 1), la variante "indipendente" (piano 2), la variante "integrata" (piano 3), delle quali si è detto, nonché il progetto di deposito concordato nel 1999 con il Cantone Ticino e i Servizi federali, senza considerazione del progetto di sistemazione del riale Vallone (piano 4). In sede di sopralluogo davanti alla CFS, l'espropriante aveva inoltre acconsentito a ridurre la superficie oggetto dell'anticipata immissione in possesso nella misura indicata nei surriferiti piani, portati a conoscenza dell'espropriato.
 
La richiesta di anticipata immissione in possesso è quindi stata provvisoriamente limitata all'area a nord della sezione n. 2 e a una striscia di una profondità di 50 ml a valle di detta sezione, escludendo per ora il comparto (potenzialmente) interessato dai lavori di sistemazione e correzione del riale Vallone. Per la CFS questo ridimensionamento della domanda, peraltro accettato dal Patriziato di Biasca, consente di superare, allo stadio attuale, l'ostacolo della mancanza del progetto di dettaglio.
 
b) Le considerazioni della CFS resistono alle censure ricorsuali. Da una parte, l'espropriante ha prodotto, su richiesta della CFS, una dettagliata documentazione di complemento agli atti già presentati, e in particolare i quattro piani che espongono le varie soluzioni di sistemazione del deposito della "Buzza" e la loro relazione con i progetti comunali lungo il riale Vallone. Si tratta, a ben vedere, già di una sorta di pianificazione di dettaglio, in particolare riguardo ai piani n. 2 e 3, che prevedono le cosiddette varianti "integrata" e "indipendente". Ora, sulla scorta di questi piani - che, si ripete, escludono dalla domanda di anticipata immissione in possesso l'area interessata dalla regolamentazione del riale Vallone - è possibile già sin d'ora misurare la portata del progetto del deposito e l'aspetto della sua sistemazione definitiva (a cantiere ultimato), senza che sia poi compromessa la valutazione delle pretese espropriative (cfr. DTF 121 II 121, consid. 2). Inoltre il ridimensionamento della domanda di immissione anticipata in possesso formulata durante il sopralluogo dall'espropriante, e accettata dal Patriziato, permette di evitare potenziali conflitti con i progetti del Comune di Biasca per le opere di contenimento lungo il riale.
 
La CFS non ha quindi violato il diritto federale concedendo l'anticipata immissione in possesso dell'area così circoscritta, dato che i requisiti alla base della domanda sono senz'altro soddisfatti. Il ricorso di diritto amministrativo deve pertanto essere respinto sia nella domanda principale sia in quella subordinata, che chiedeva di sospendere la concessione dell'anticipata immissione in possesso sino alla presentazione dei piani definitivi.
 
4.- Secondo l'art. 116 cpv. 1 LEspr le spese di procedura davanti al Tribunale federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.
 
Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderatamente, si può procedere a una diversa ripartizione. Si giustifica tuttavia di seguire in concreto la regola generale e di accollare le spese all'espropriante.
 
Non si assegnano ripetibili, dato che l'espropriato non è patrocinato da un avvocato.
 
Per questi motivi
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dell'AlpTransit San Gottardo SA. Non si assegnano ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione al Patriziato di Biasca, alla AlpTransit San Gottardo SA e alla Commissione federale di stima del 13° Circondario.
 
Losanna, 13 novembre 2001 VIZ
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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