BGer 1A.186/2001 | |||
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BGer 1A.186/2001 vom 19.12.2001 | |
{T 0/2}
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1A.186/2001/col
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Sentenza del 19 dicembre 2001
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Féraud, Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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A.________,
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B.________,
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C.________
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D.________
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E.________, ricorrenti,
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patrocinati dall'avv. Claudio Simonetti, via Nassa 21, casella postale 2374, 6901 Lugano,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia (presenza di funzionari esteri all'audizione di un teste)
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(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 31 ottobre 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Fatti:
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A.
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Il 14 dicembre 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino; la domanda è stata completata il 15 gennaio 2001. La Procura, che ha avviato un procedimento penale per associazione a delinquere, truffa e appropriazione indebita nei confronti di F.________ e altri sette prevenuti, chiedeva di acquisire la documentazione relativa a eventuali conti bancari facenti capo ai prevenuti e di sequestrarne gli averi, tra l'altro presso il banco G.________ e, in particolare, riguardo al conto xxx.
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B.
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Con decisione del 18 dicembre 2000, integrata l'11 gennaio 2001, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ammesso la domanda di assistenza limitatamente ai reati di truffa e appropriazione indebita, ordinando l'esecuzione delle misure richieste. Mediante decisioni di chiusura del 23 gennaio e del 7 febbraio 2001 il PP ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente della documentazione prodotta dal banco G.________. Questa decisione è stata confermata, il 31 ottobre 2001, dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP).
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C.
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Il PP, in accoglimento di una domanda complementare del 18 giugno 2001, ha ordinato l'audizione, quale testimone e alla presenza di magistrati esteri, di H.________, funzionario del banco G.________.
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Contro questa decisione la A.________, la B.________, la C.________, la D.________ e la E.________ sono insorte alla CRP, la quale, con giudizio del 31 ottobre 2001, ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
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D.
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Le cinque citate società presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di concedere effetto sospensivo al gravame e di annullare la decisione impugnata, che ammette la presenza all'audizione di persone che partecipano al procedimento estero.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Le ricorrenti sostengono che l'audizione del funzionario del banco G.________ alla presenza di magistrati esteri equivarrebbe alla perquisizione e al sequestro della documentazione bancaria: ritenuto che la trasmissibilità di questi atti, ordinata con decisione da loro impugnata, non è passata in giudicato, ne deducono che si sarebbe in presenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.
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Secondo l'art. 80f cpv. 2 AIMP, la decisione incidentale anteriore alla decisione finale è impugnabile, entro il termine di dieci giorni (art. 80k AIMP), mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b AIMP: il n. 2 di quest'ultima norma prevede che si è in presenza di un siffatto pregiudizio mediante la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
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1.2 Le ricorrenti fanno valere che la presenza di partecipanti al processo all'estero può essere ammessa, conformemente all'art. 65a cpv. 2 AIMP, qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero, ma asseriscono che, su questo punto, la decisione impugnata sarebbe silente. La critica non regge. La CRP, considerata la complessità dei trasferimenti di denaro fra gli indagati, gli aventi diritto o i beneficiari economici dei conti delle ricorrenti, ha ritenuto che l'interrogatorio del funzionario di banca che si è occupato di queste relazioni può senz'altro chiarire punti ancora oscuri, quali ad esempio l'identificazione di altri correi e/o di ulteriori conti facenti capo ai prevenuti. Nel complemento rogatoriale del 18 giugno 2001 l'Autorità estera precisava inoltre ch'era indispensabile procedere all'escussione del teste, allo scopo di identificare tutte le relazione facenti capo agli indagati e ricostruire l'esatta dinamica dei flussi finanziari.
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1.3 Le ricorrenti, accennando semplicemente al fatto che la presenza di funzionari esteri non agevolerebbe considerevolmente il procedimento estero, non rendono chiaramente verosimile che tale presenza, contrariamente alla loro espressa richiesta e a quanto ritenuto dalle Autorità cantonali, non sarebbe necessaria.
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Del resto, l'art. 65a AIMP fa uso di un'espressione potestativa («può parimenti essere ammessa»), che conferisce all'Autorità di esecuzione un largo potere di apprezzamento. Nella fattispecie le Autorità inquirenti estere hanno espressamente richiesto di poter partecipare all'audizione, spiegando i motivi di tale richiesta. La CRP ha accertato, senza che le ricorrenti abbiano fatto valere motivi che inducano a scostarsi da questa tesi, che la presenza litigiosa può agevolare considerevolmente il procedimento estero; essa, con parallela decisione del 31 ottobre 2001, si è inoltre pronunciata sulla trasmissione dei documenti bancari, per cui non si è in presenza, per il tramite dell'audizione litigiosa, di un'elusione dei rimedi di diritto dei titolari dei conti (cfr. DTF 124 II 180 consid. 2b; cfr. anche DTF 117 Ib 51 consid. 5). Ne segue che, confermando la presenza di magistrati esteri, la CRP non ha violato il diritto federale, né ha abusato del potere di apprezzamento che le compete (art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP; cfr. anche Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 232).
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2.
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La giurisprudenza ha precisato che la presenza di persone partecipanti al processo all'estero non comporta in ogni caso un pregiudizio immediato e irreparabile: questo si verifica solo, conformemente all'art. 65a cpv. 3 AIMP, quando persone che partecipano al procedimento penale estero hanno accesso a fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza (sentenza inedita nella causa P. del 29 settembre 1997, consid. 2a, apparsa in Rep 1997 107; FF 1995 III 31). In quella sentenza è stato ribadito che i ricorrenti devono rendere per lo meno verosimile la sussistenza del pregiudizio: la semplice presenza di magistrati e funzionari stranieri, che deve mantenere il carattere di passività che le è proprio, non è pertanto sufficiente al riguardo, qualora vengano adottate misure atte a impedire un'utilizzazione prematura delle informazioni nel procedimento penale estero.
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2.1 In una recente sentenza del 3 maggio 2001 nella causa I., il Tribunale federale ha ribadito che, conformemente alla costante prassi, la presenza di inquirenti esteri deve essere passiva (consid. 1a [causa 1A.69/2001]; DTF 118 Ib 547 consid. 6c 562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid. 7c pag. 169; sentenza inedita del 15 gennaio 1998 nella causa I., consid. 2, apparsa in Rep 1998 161 e in Pra 1998 159 846). Le domande devono essere poste quindi direttamente dal magistrato o dal funzionario svizzero. L'Autorità estera deve limitarsi a un ruolo passivo; essa può soltanto proporre domande, la cui ammissibilità sarà decisa dall'Autorità svizzera di esecuzione, la quale deve stabilire altresì se le relative risposte possano essere assunte alla presenza dei funzionari stranieri, accertando inoltre ch'essi non prendano conoscenza di fatti estranei all'inchiesta. Conformemente all'art. 65a cpv. 3 AIMP, deve ricordare loro altresì che le informazioni ottenute durante l'interrogatorio non possono essere utilizzate nell'ambito del procedimento estero prima che sia resa una decisione definitiva di trasmissione, adottando a tale scopo i necessari provvedimenti, impedendo che i funzionari stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta. I verbali d'interrogatorio, ed eventuali cassette con la registrazione dell'interrogatorio e relativa trascrizione, possono essere consegnati all'Autorità richiedente solo dopo la chiusura della procedura di assistenza (cfr. l'art. 2 OAIMP; sentenze inedite del 15 gennaio 1998, citata, del 25 settembre 1997 in re C., consid. 1b, del 16 giugno 1998 in re F., consid. 3, del 5 agosto 1998 in re S., consid. 1c e d, del 29 settembre 1999 in re F., consid. 4c, apparsa in Pra 2000 38 204).
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2.2 Le ricorrenti disattendono che la semplice presenza, passiva, di magistrati esteri non causa, di massima, un pregiudizio irreparabile; un siffatto pregiudizio è stato ammesso, eccezionalmente, qualora essi possano formulare direttamente le domande (sentenze inedite del 15 gennaio 1998 in re T., consid. 2a, apparsa in Rep 1998 161, e dell'11 maggio 2001 in re P. consid. 1b, causa 1A.79/2001, richiamata dalle parti). In concreto l'Autorità richiedente ha rilevato che è evidente che gli atti istruttori saranno condotti dall'Autorità svizzera di esecuzione. Nella decisione impugnata la CRP, richiamata la menzionata giurisprudenza del Tribunale federale (in particolare la citata decisione inedita dell'11 maggio 2001 nella causa P.), ha ritenuto che, adottando i menzionati provvedimenti, l'audizione litigiosa non produce un pregiudizio irreparabile. A ragione. Visto che i ricorrenti non adducono motivi che imporrebbero di scostarsi da questa prassi, il gravame si rivela inammissibile.
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È infatti manifesto che la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta, in particolare la consegna del verbale d'interrogatorio all'Autorità estera, potrà essere ordinata solo nell'ambito di una decisione di chiusura secondo l'art. 80d AIMP; la giurisprudenza ha infatti sottolineato la necessità di evitare ogni rischio che possa comportare la rivelazione intempestiva d'informazioni prima della chiusura della procedura d'assistenza (DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204 e consid. 4a e rinvii). È inoltre palese che i partecipanti al processo all'estero devono rispettare il principio della specialità (FF 1995 III ad art. 65a, pag. 24; DTF 124 II 184 consid. 5 e 6).
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2.3 A ragione le ricorrenti non propongono censure di merito concernenti la richiesta italiana. In effetti, nell'ambito dell'esame di un ricorso incidentale, il principio della celerità (art. 17 cpv. 1 AIMP) impone di risolvere unicamente, in questo stadio della procedura, le questioni suscettibili di comportare un pregiudizio immediato e irreparabile, come in concreto quello di un eventuale intervento attivo di magistrati esteri, le altre questioni potendo essere sollevate in occasione di una decisione di trasmissione (sentenza inedita del 29 settembre 1999 nella causa F., consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204 seg.).
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3.
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo (al riguardo cfr. l'art. 80f cpv. 2 ultima frase, che rinvia all'applicazione, per analogia, dell'art. 80l cpv. 2 e 3 AIMP).
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Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia (B 124 365).
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Losanna, 19 dicembre 2001
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente Il Cancelliere
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