BGer 1P.228/2003 | |||
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BGer 1P.228/2003 vom 27.05.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.228/2003 /col
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Sentenza del 27 maggio 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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i coniugi S.________,
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ricorrenti,
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contro
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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decreto di stralcio,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 27 marzo 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Visto e considerato:
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che, con decreto di accusa del 29 aprile 2002, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha dichiarato i coniugi S.________ autori colpevoli di atti contro la pubblica incolumità per avere omesso di custodire adeguatamente il loro cane;
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che, con decisione del 30 gennaio 2003, il Giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento perché l'opposizione presentata dagli interessati era tardiva;
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che la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con giudizio del 27 marzo 2003, ha respinto un ricorso degli accusati;
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che il 7 aprile 2003 essi hanno presentato, direttamente alla CCRP, e da questa Autorità tosto trasmessa per competenza al Tribunale federale, un' "opposizione" al citato giudizio;
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che il 24 aprile 2003 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha comunicato ai coniugi S.________ che il ricorso pareva inammissibile per carenza di motivazione, e li invitava ad anticipare entro il 15 maggio seguente fr. 1000.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
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che il 15 maggio 2003 i ricorrenti hanno comunicato al Tribunale federale che non avrebbero effettuato il versamento richiesto né ritirato il ricorso;
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che, l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e il gravame non può essere esaminato nel merito;
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che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate (art. 156 cpv. 6 OG);
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 maggio 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: il cancelliere:
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