BGer 1A.93/2003 | |||
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BGer 1A.93/2003 vom 01.07.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.93/2003 /viz
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Sentenza del 1° luglio 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Féraud e Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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B.________,
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C.________,
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ricorrenti,
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patrocinate dall'avv. Claudio Simonetti,
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via Nassa 21, casella postale 2374, 6901 Lugano,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
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26 marzo 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 14 dicembre 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha presentato, completandola il 15 gennaio 2001, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Avendo avviato un procedimento penale per associazione a delinquere, truffa e appropriazione indebita contro F.________ e altre sette persone, essa chiedeva di acquisire la documentazione di eventuali conti bancari facenti capo ai prevenuti e di sequestrarne gli averi, tra l'altro presso il banco G.________.
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B.
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Con decisione del 18 dicembre 2000, integrata l'11 gennaio 2001, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ammesso la domanda di assistenza limitatamente ai reati di truffa e appropriazione indebita e disposto l'esecuzione delle misure richieste. Mediante decisioni di chiusura del 23 gennaio e del 7 febbraio 2001 egli ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente di documenti prodotti dal banco G.________. Questa decisione è stata confermata, il 31 ottobre 2001, dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) e, con sentenza del 14 marzo 2002, dal Tribunale federale (cause 1A.200, 201 e 202/2001).
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C.
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Il PP, in accoglimento di una domanda complementare del 15 novembre 2002, ha ordinato, il 29 gennaio 2003, tra l'altro la trasmissione di una lettera 8 gennaio 2003 del legale delle società interessate e dei documenti relativi alle movimentazioni del conto n. xxx della C.________ per il periodo dal 22 aprile al 28 dicembre 1999, nonché l'identificazione dei conti e dei beneficiari interessati da tali operazioni. La B.________ e la C.________ sono insorte alla CRP, la quale, con giudizio del 26 marzo 2003, ha respinto il ricorso.
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D.
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Le due citate società presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di modificare la decisione impugnata nel senso di non trasmettere la documentazione sequestrata.
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Il Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia propongono di respingere il ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.
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Diritto:
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1.
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1.1 Le ricorrenti, adducendo una violazione del principio della proporzionalità, sostengono che la trasmissione dei documenti all'Italia sarebbe inammissibile, perché gli stessi non potrebbero essere utilizzati, ostandovi l'art. 407 comma 2 lett. d e comma 3 CPP italiano. La loro acquisizione sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine biennale per la durata massima delle indagini preliminari fissato dall' invocata norma; la violazione di tale disposizione lederebbe altresì le esigenze di celerità del procedimento penale ai sensi dell'art. 6 CEDU.
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1.2 Secondo l'art. 2 lett. a AIMP, la domanda d'assistenza è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (DTF 125 II 356 consid. 8a pag. 364, 123 II 161 consid. 6a, 153 consid. 5c). La censura d'inosservanza di questa norma a causa dell'asserito superamento di un termine del diritto di procedura penale italiano è inammissibile, poiché l'art. 2 lett. d AIMP, concernente gravi deficienze del procedimento estero, è una norma istituita a tutela dell'accusato nel procedimento penale estero e le ricorrenti non sono toccate dall'asserita violazione dei diritti di difesa dell'inquisito (DTF 115 Ib 68 consid. 6 pag. 87, 125 II 356 consid. 3b/bb). Esse non sarebbero legittimate a far valere la lesione di diritti di terzi o il solo interesse della legge: in tale misura il gravame sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione (art. 80h AIMP; DTF 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362).
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1.3 Il Tribunale federale, applicando l'art. 2 lett. b CEAG riguardo al rifiuto dell'assistenza per motivi d'ordine pubblico, ha stabilito che esso può essere opposto per violazione del diritto di procedura penale straniero solo quando sarebbe lesa nel contempo una garanzia minima della CEDU. Ha poi precisato che, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano, relativo all'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche dopo l'emissione del decreto stesso (DTF 123 II 153 consid. 5).
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1.4 Il Tribunale federale ha pure rilevato che l'art. 407 comma 3 CPP italiano non permette, di massima, di rifiutare l'assistenza (DTF 123 II 153 consid. 5e) e ch'esso si riferisce all'inutilizzabilità degli "atti d'indagine" e non a quella delle prove illegittimamente acquisite secondo l'art. 191 CPP italiano: l'inutilizzabilità delle stesse non è inoltre rilevabile d'ufficio, ma su eccezione di parte (cfr. Giovanni Conso/Vittorio Grevi, Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, 3a ed., Padova 1997, n. VI ad art. 407).
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Al riguardo le ricorrenti si limitano ad addurre che l'Autorità svizzera dovrebbe nondimeno, in applicazione del principio di proporzionalità, esaminare l'idoneità dei mezzi di prova. Ora, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse, né le ricorrenti le contestano (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b).
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Spetta inoltre alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all' Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Ora, le ricorrenti, limitandosi a rilevare, nello scritto dell'8 gennaio 2003, che si tratterrebbe in gran parte, salvo per due casi, di operazioni di giroconto tra loro, non hanno indicato quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero.
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1.5 Del resto la questione di sapere se i documenti possano essere utilizzati nel procedimento aperto in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle Autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). Inoltre, una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, o quando il processo all' estero si sia nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciò che non si verifica in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166).
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Le ricorrenti sostengono che l'inchiesta preliminare italiana sarebbe iniziata al più tardi il 24 maggio 2000, per cui il termine biennale dell' art. 407 CPP italiano sarebbe scaduto da tempo. La domanda complementare, del 15 novembre 2002, è stata presentata tuttavia dopo la scadenza di tale termine: ora, non v'è motivo di ritenere che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiaramente a conoscenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, non solo mantenga la domanda ma la completi, qualora la stessa sia priva di interesse.
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2.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG)
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 124 365).
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Losanna, 1° luglio 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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