BGer 2P.212/2003 | |||
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BGer 2P.212/2003 vom 19.08.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.212/2003 /bom
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Sentenza del 19 agosto 2003
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Wurzburger, presidente,
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Hungerbühler, Müller,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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ricorrenti, tutti e tre rappresentati dal Soccorso operaio Svizzero SOS, Consultorio giuridico, via Zurigo 17,
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6900 Lugano,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
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24 giugno 2003 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Tra i mesi di marzo 1994 ed agosto 1995, A.________ (1970), cittadina ucraina, ha lavorato in Svizzera al beneficio di svariati permessi "L". Il 27 luglio 1995 è stata raggiunta dal figlio B.________ (1990). Il 17 novembre 1995 si è sposata con il cittadino svizzero D.________ (1950); per tal motivo ella e il figlio sono stati posti al beneficio di permessi di dimora annuale, rinnovati per l'ultima volta fino al 31 agosto 2000.
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B.
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Il 16 agosto 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata il 4 luglio precedente da A.________ - che viveva separata di fatto dal marito dal mese di aprile 1999 ed era legata sentimentalmente a E.________, cittadino turco in situazione irregolare - volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora e di quello del figlio. Detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 29 novembre 2000, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 26 febbraio 2001, cresciuta in giudicato.
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L'8 maggio 2001 A.________ ha dato alla luce C.________, figlio di E.________ (cfr. sentenza del 26 giugno 2002 di disconoscimento della paternità di D.________ nei confronti del bambino, cresciuta in giudicato). Dall'agosto 2001 A.________ e i figli soggiornano in Ticino senza alcuna autorizzazione; i termini di partenza loro fissati sono infatti scaduti inosservati e non si è potuto rimpatriarli, in mancanza di documenti di legittimazione per C.________.
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C.
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Il 20 settembre 2002 A.________ ha chiesto per sé e per i figli il rilascio di un permesso di dimora annuale in virtù dell'art. 13 lett. f OLS (RS 823.21). Il 15 maggio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato all'interessata che non avrebbe sottoposto all'autorità federale l'istanza in questione. L'impugnativa presentata dagli interessati al Consiglio di Stato contro detta decisione è stata respinta, in quanto ricevibile, il 24 giugno 2003.
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D.
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L'8 agosto 2003 A.________ e i figli B.________ e C.________ hanno proposto al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che la decisione governativa sia annullata e che gli atti siano rinviati all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Domandano che sia conferito effetto sospensivo al gravame e postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Oggetto del litigio è il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora. Anzitutto va esaminato se il gravame va trattato quale ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 84 cpv. 2 OG), quesito che questa Corte vaglia d'ufficio e con piena cognizione (DTF 129 III 107 consid. 1 e rinvii).
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2.
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2.1 In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS [RS 142.20]; DTF 124 II 361 consid. 1a, 122 II 1 consid. 1a, 385 consid. 1a e rinvii).
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2.2 Nel caso specifico, i ricorrenti non possono prevalersi di una norma particolare dell'ordinamento legislativo federale, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. In particolare l'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri non contempla un simile diritto (DTF 115 Ib 1 consid. 1b e rinvio). La prassi ha inoltre escluso che dall'art. 9 Cost. (art. 4 vCost.) possa essere dedotto un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (DTF 126 II 377 consid. 4). Da questo profilo, il gravame sfugge ad un esame di merito.
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2.3 I ricorrenti invocano il principio della buona fede. L'applicazione del medesimo è subordinata a cinque condizioni le quali, se adempiute, permetterebbero di considerare che vi è un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 3 e richiami). Ciò non è tuttavia manifestamente in concreto, non essendo dato da vedere in che ai ricorrenti sarebbero state rilasciate concrete promesse o assicurazioni riguardo alla concessione di un'autorizzazione di soggiorno. Anche in proposito il gravame è inammissibile.
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2.4 I ricorrenti invocano poi l'art. 11 Cost. e l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107), concernenti entrambi la particolare protezione che dev'essere concessa ai fanciulli. Sennonché, nemmeno da detti disposti scaturisce alcun diritto al rilascio del permesso richiesto (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5). In proposito il ricorso è pure irricevibile.
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2.5 Infine i ricorrenti si richiamano all'art. 3 CEDU e all'art. 25 cpv. 3 Cost. (che non ha portata propria rispetto al primo disposto), i quali vietano la tortura, rispettivamente pene o trattamenti inumani o degradanti. Orbene neanche dagli stessi deriva un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. Detti disposti proibiscono soltanto - se ciò si avvera necessario e adempiute precise condizioni - che il rinvio venga effettuato in un determinato paese. In concreto, i ricorrenti sono unicamente costretti a lasciare la Svizzera. Essi non sostengono di essere esposti nel loro paese d'origine a trattamenti inumani o degradanti, ma fanno valere in realtà la difficile situazione economica ivi vigente, alla quale però tutti i loro connazionali sono confrontati. Anche da questo profilo l'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.
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3.
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3.1 Vagliando poi se il gravame va trattato quale ricorso di diritto pubblico, va rilevato anzitutto che siccome non è data la via del ricorso di diritto amministrativo, il Consiglio di Stato è l'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG combinato con gli art. 98a OG e 10 lett. a della legge ticinese dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere).
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3.2 Poiché i ricorrenti non hanno un diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. consid. 2), essi non sono toccati dalla decisione querelata nei loro interessi giuridicamente protetti, per cui difettano della legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG; cfr. DTF 126 I 81 consid. 2 a 6 in merito all'art. 9 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 nonché DTF 123 I 25 consid. 1 e 122 I 267 consid. 1a riguardo all'art. 4 vCost.). Anche se è criticata dai qui ricorrenti, non v'è motivo in concreto di scostarsi dalla prassi sviluppata in merito all'art. 9 Cost. Visto quanto precede, le asserite violazioni del divieto dell'arbitro e del principio della buona fede formulate nel gravame appaiono di primo acchito inammissibili.
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3.3 I ricorrenti possono nondimeno far valere con detto rimedio che sono stati disattesi diritti di parte, riconosciuti loro dall'ordinamento cantonale o sgorganti direttamente da norme costituzionali, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b e richiami). Sennonché, nella fattispecie, essi non sollevano censure di questo genere. Per il che, l'impugnativa, anche se trattata alla stregua di un ricorso di diritto pubblico, sfugge ad un esame di merito.
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4.
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4.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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4.2 Visto che il ricorso era sin dall'inizio privo di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria va respinta (art. 152 OG). Le spese, il cui ammontare è fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta dei ricorrenti, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti.
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4.
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Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 agosto 2003
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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