BGer 1A.23/2003 | |||
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BGer 1A.23/2003 vom 22.08.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.23/2003 /bom
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Sentenza del 22 agosto 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Catenazzi e Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, studio legale Ferrari Partner, corso San Gottardo 57, casella postale 2264, 6830 Chiasso 1,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
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19 dicembre 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 23 maggio 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che aveva avviato un procedimento penale per corruzione continuata contro A.________, ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale: chiedeva di acquisire la documentazione di eventuali conti bancari presso l'UBS SA e la BNP Paribas Private Bank (BNP) di Lugano facenti capo all'inquisito o ai suoi familiari.
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B.
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Con decisione di entrata in materia e di esecuzione parziale del 12 luglio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha accolto la richiesta e, mediante decisione di chiusura del 31 luglio 2002, ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente dei documenti relativi al conto XXX presso l'UBS SA e uno scritto del 30 luglio 2002 con il quale l'altra banca gli comunicava l'esito negativo delle ricerche. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con decisione del 19 dicembre 2002, ha respinto un ricorso dell'interessato.
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C.
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A.________ presenta quindi un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale di annullare la decisione della CRP e quelle di entrata in materia e di chiusura del PP e, in via subordinata, di annullare la decisione della CRP e di modificare parzialmente quella di chiusura nel senso di non trasmettere la procura amministrativa sul conto presso l'UBS SA conferita a un cittadino italiano; in via del tutto subordinata postula di annullare la decisione cantonale e di modificare quella di chiusura nel senso di cancellare dalla procura il nominativo e la firma del procuratore.
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Il Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia, senza formulare particolari osservazioni, propongono di respingere il ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.
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Diritto:
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1.
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1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.2 In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).
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1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
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2.
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2.1
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Il ricorrente sostiene che la domanda estera, fondata su sospetti generali, sarebbe lacunosa: le Autorità italiane addurrebbero infatti l'esistenza di un suo legame con le menzionate banche senza fornire alcun elemento concreto atto a comprovare i loro sospetti, ma limitandosi a far riferimento a una deposizione testimoniale. Il ricorrente rileva in proposito d'aver sollecitato invano il PP a invitare lo Stato richiedente a rimettergli una copia della testimonianza. Ora, la mancata produzione di questo atto, cioè dell'unica risultanza processuale sulle sue due relazioni bancarie, non consentirebbe di esaminare le circostanze su cui l'Autorità italiana fonda i propri sospetti, e raffigurerebbe una ricerca indiscriminata di prove e un'assenza di connessione fra la rogatoria e i suoi conti. Il ricorrente sottolinea che l'Autorità rogante ha invece prodotto copie di verbali di altre audizioni testimoniali, attinenti ad asserite sue relazioni bancarie presso due altre banche; ne deduce l'inesistenza della prova testimoniale litigiosa o una sua assunzione illecita. Scopo del ricorso è quindi di chiarire come l'Autorità estera abbia ipotizzato l'esistenza delle due relazioni bancarie.
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2.2 Secondo la costante giurisprudenza, per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale deve attenersi all'esposto contenuto nella richiesta di assistenza e nella documentazione allegata, a meno ch'esso risulti manifestamente erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa, 118 Ib 111 consid. 5b). L'esame della colpevolezza è inoltre riservato al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3).
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2.2.1 La CRP ha rilevato che, secondo la domanda estera, dal 1996 al 2001 il ricorrente, come collaboratore prima e responsabile poi della gestione patrimoniale dell'Istituto nazionale XY.________, è indagato per atti contrari al proprio dovere d'ufficio, consistenti nel promuovere l'assegnazione di immobili con modalità irregolari, rispettivamente nell'incentivare l'assegnazione illegittima di appalti, in cambio di denaro versato dai beneficiari. È stata altresì accertata una disponibilità patrimoniale del ricorrente spropositata rispetto alla sua capacità di reddito; un testimone avrebbe inoltre dichiarato che, verso la fine degli anni 90, l'indagato aveva intrattenuto una relazione presso l'UBS SA di Lugano, avvalendosi della mediazione di un funzionario di tale banca trasferitosi in seguito alla BNP.
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2.2.2 La mancata produzione di una prova testimoniale non dimostra che l'esposto dei fatti sia manifestamente errato. La domanda soddisfa infatti le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto, il motivo e la qualificazione giuridica dei reati, allegando un breve esposto di fatti essenziali, per permettere alla Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (cfr. DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a). Queste norme non implicano per la Parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla Parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cfr. DTF 129 II 97 consid. 3.1, 118 Ib 547 consid. 3a, 122 II 367 consid. 2c; cfr. sulla nozione di "fondato sospetto" dell'art. 1 n. 2 del Trattato tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, concluso il 25 maggio 1973 [RS 0.351.933.6], che non va confusa con quella di "prova" del reato, DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122).
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2.2.3 Il ricorrente si limita a lamentare la mancata produzione del verbale d'audizione litigioso: egli disattende che l'Autorità richiedente non deve, come si è visto, provare la commissione del prospettato reato, né il giudice svizzero dell'assistenza deve esaminare il quesito della colpevolezza o procedere a una valutazione del (contestato) mezzo di prova (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto, 547 consid. 3a, 107 Ib 264 consid. 3a). L'Autorità estera non deve inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta, essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine). Nella fattispecie la commissione del reato è resa verosimile, né il ricorrente contesta, eccetto per la prova litigiosa, i fatti posti a fondamento della rogatoria.
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Spetterà all'Autorità italiana, se del caso, completare e verificare l'attendibilità e le modalità d'assunzione della testimonianza litigiosa. Compete infatti al giudice straniero del merito, dinanzi al quale il ricorrente potrà avvalersi compiutamente dei suoi diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). In effetti non spetta all'Autorità di esecuzione né al Giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, di eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità di loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle Autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
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Del resto, insistendo sulla mancata produzione di detta prova, il ricorrente misconosce che, in determinate circostanze, si può ammettere che lo Stato richiedente si esprima con un certo riserbo, per evitare di fornire ai perseguiti indicazioni che possano loro servire per inquinare altre prove o ostacolare l'inchiesta.
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2.2.4 A torto il ricorrente sostiene che, a causa della mancata produzione della prova litigiosa, non sussisterebbe alcuna connessione tra i suoi conti e l'inchiesta italiana. È infatti manifesto che, trattandosi di conti intestati a un indagato si è in presenza di una relazione diretta e oggettiva tra il procedimento penale estero e le relazioni bancarie litigiose.
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2.3 Il ricorrente si oppone alla trasmissione all'Autorità richiedente della procura amministrativa rilasciata sul conto presso l'UBS SA a favore di un cittadino italiano, adducendo l'estraneità di quest'ultimo al procedimento penale estero. Fa valere che l'insussistenza riguardo al procuratore di ogni indizio di procedimento penale, che possa giustificare la trasmissione della procura.
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2.3.1 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b, 122 II 130). Il ricorrente non è legittimato a tutelare interessi di terzi, segnatamente del procuratore, per il fatto che gli atti concernerebbero informazioni inerenti alla sfera segreta di quest'ultimo, non toccato direttamente dalla procedura di assistenza (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362). Nella misura in cui il ricorso è interposto nell'interesse di terzi, esso è pertanto inammissibile.
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2.3.2 Del resto, incentrando, in pratica, il gravame sull'asserita qualità del procuratore quale persona non implicata nel procedimento estero (cfr. l'abrogato art. 10 AIMP concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale estero), il ricorrente misconosce che neppure l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica riguardo a una procura su un conto intestato a un indagato, e ciò senza che siano necessarie un'implicazione del procuratore nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della procura litigiosa, parte integrante dei documenti di apertura del conto, per il procedimento estero non può manifestamente essere esclusa (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La consegna di informazioni su un conto intestato a un indagato è infatti giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c). Né si è in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a).
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2.3.3 Il ricorrente rileva infine che, trattandosi di un terzo non interessato dal procedimento penale estero, sussisterebbe un evidente interesse affinché il rapporto contrattuale tra il procuratore e la banca non sia rivelato all'Autorità italiana: ciò poiché potrebbe sfociare in un'indagine sulla persona del procuratore e nella richiesta di documenti concernenti relazioni del tutto estranee alla fattispecie. La censura, inammissibile per carenza di legittimazione, è infondata, già per il fatto che il ricorrente non sostiene né rende verosimile che lo Stato richiedente non rispetterà il principio della specialità (cfr. su questo tema DTF 124 II 184 consid. 5 e 6, 128 II 305 consid. 3.1).
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3.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 133 603).
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Losanna, 22 agosto 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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