BGer I 321/2002 | |||
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BGer I 321/2002 vom 08.10.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 321/02
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Sentenza dell'8 ottobre 2003
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IVa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Rüedi und Ferrari; Scartazzini, cancelliere
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Parti
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P.________, 1950, ricorrente, rappresentata dall'avvocato Marco Probst, via Motta 12, 6901 Lugano,
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contro
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Uffico AI per gli assicurati residenti all'estero,
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Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 22 marzo 2002)
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Fatti:
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A.
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P.________, nata nel 1950, aveva esercitato negli anni 1968-1969 e dal 1974 al 1994 attività lucrativa in Svizzera. Dal 1° febbraio 1992 e fino al 15 dicembre 1994 era stata impiegata quale aiuto infermiera alla Casa di cura X.________. A contare dal 1° maggio 1993, oltre ad occuparsi delle faccende domestiche, aveva svolto questo lavoro a tempo parziale nella misura di 25.20 ore settimanali. In seguito al rientro in Italia, l'interessata ha, in data 6 giugno 1997, presentato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) una domanda volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità, a dipendenza di un'inabilità addebitabile segnatamente a poliartrosi.
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L'UAI, esperiti gli accertamenti medici ed economico-professionali, dopo aver disposto in particolare l'allestimento di una perizia medica (del 16 luglio 1999) presso il Centro medico Y.________ (Medizinisches Zentrum Z.________, in seguito: MZR), ha con decisione del 17 maggio 2000 respinto la richiesta di prestazioni assicurative per carenza di invalidità di grado pensionabile. Avendo proceduto alla valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale e che accudiscono pure ai lavori domestici, ha ritenuto che l'assicurata sarebbe stata in grado di esplicare attività leggere in proporzioni tali da poter conseguire un reddito non invalidante, il grado d'invalidità essendo stato stabilito nella misura del 43 %.
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B.
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Adita dall'interessata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ne respingeva il gravame con giudizio del 22 marzo 2002.
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C.
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Patrocinata dall'avvocato M. Probst di Lugano, P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo l'annullamento della pronuncia commissionale. In via principale postula il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità intera, mentre in via sussidiaria conclude che l'incarto sia retrocesso all'UAI per ulteriori accertamenti e nuova decisione. In questo contesto ha esibito ulteriori certificazioni mediche attestanti un peggioramento dello stato di salute. Con scritto del 25 giugno 2002 il legale dell'insorgente ha domandato che la sentenza di questa Corte sia emanata in lingua italiana.
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L'Ufficio opponente propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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In data 23 agosto 2002 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto un'attestazione relativa ai salari percepiti nella professione d'infermiera secondo l'Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri (ASI).
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Diritto:
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1.
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1.1 Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza è di regola redatta nella lingua della decisione impugnata e quindi in concreto in lingua tedesca. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. Ritenuto che l'UAI e la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero comprendono le due lingue, si giustifica eccezionalmente di redigere la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni in lingua italiana.
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1.2 Dopo la scadenza del termine di ricorso il patrocinatore dell'insorgente ha trasmesso a questa Corte nuovi documenti riguardanti aspetti economici della fattispecie in esame. Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni non è lecito produrre, salvo nell'ambito di un secondo scambio di allegati, nuovi documenti dopo la scadenza del termine di ricorso, a meno che simili documenti costituiscano fatti nuovi rilevanti o prove decisive ai sensi dell'art. 137 lett. b OG e siano pertanto suscettibili di giustificare la revisione della sentenza del tribunale (DTF 127 V 357 consid. 4).
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In concreto, l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova dev'essere negata, ritenuto che la documentazione prodotta, trasmessa dopo il termine dello scambio degli allegati e della chiusura dell'istruttoria, non adempie i presupposti necessari per essere presa in considerazione.
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2.
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Nel querelato giudizio, al quale basta fare riferimento, la prima autorità di ricorso ha già correttamente enunciato le norme legali e i principi di giurisprudenza che disciplinano la graduazione dell'invalidità. Ha in particolare esposto come giusta l'art. 27bis cpv. 1 OAI agli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa l'invalidità per questa parte è computata giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, procedendo a un raffronto dei redditi. Ove si consacrassero inoltre ai lavori abituali ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI, l'invalidità è fissata conformemente all'art. 27 OAI per quest'ultima attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità in funzione dell'impedimento nelle due attività in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2, 104 V 136 consid. 2a).
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Dev'essere soggiunto che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo litigioso (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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Pure deve essere precisato che la decisione amministrativa litigiosa è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (DTF 128 V 315).
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3.
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3.1 Fondandosi su approfondite indagini mediche l'amministrazione ha stabilito che l'assicurata era affetta, segnatamente secondo una perizia multidisciplinare redatta dal MZR in data 16 luglio 1999 (indagine del 5 luglio 1999) nonché referti allestiti dal dott. med. T.________ il 5 maggio 1997 e dalla dott.ssa med. M.________ il 31 marzo 2000, da spondiloartrosi diffusa con discopatie, esiti di sublussazione C3/C4, spondilolistesi L5/S1 e radicolopatie cervicali multiple, da periartrite omeroscapolare, fibromialgia reumatica, cervicalgie e sindrome lombovertebrale con irradiazione del dolore ad entrambe le spalle, come pure da cifosi toracovertebrale e lordosi lombovertebrale. Nella loro pronuncia i primi giudici hanno fatto proprie le conclusioni cui è giunta la consulente medica dell'UAI, dott.ssa E.________, la quale, dopo aver valutato gli impedimenti nei singoli ambiti di attività, ha ritenuto che l'interessata presentava un'incapacità lavorativa pari al 70 % nella pregressa professione di infermiera per anziani, del 20 % in ogni altra attività sostitutiva leggera, nonché del 32,5 % nello svolgimento delle consuete faccende domestiche. Considerato un reddito ipotetico mensile senza invalidità di fr. 4'236.- e da persona invalida di fr. 2'697.-, stipendio statistico dal quale si giustificava di operare una deduzione del 5 %, l'invalidità è stata calcolata nella misura del 43 %.
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In particolare è opportuno ricordare che quando una persona assicurata esercita solo parzialmente un'attività lucrativa e si consacra inoltre ai lavori abituali, bisogna graduare, da un lato, l'invalidità nei lavori abituali operando un confronto delle attività (art. 27 OAI) e, d'altro lato, l'invalidità in un'attività lucrativa procedendo a un raffronto dei redditi (art. 28 cpv. 2 LAI); si potrà allora determinare l'invalidità globale ritenuto il tempo dedicato a ciascuno di questi campi d'attività. La parte dell'attività professionale nell'insieme dei lavori della persona assicurata è fissata confrontando l'orario dell'assicurata non invalida; si calcola quindi il rapporto percentuale fra questi due dati. La parte dei lavori abituali corrisponde alla percentuale rimanente (cfr. DTF 125 V 149 consid. 2b, 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 pag. 136 consid. 1b). In concreto è stato determinato che da ultimo l'assicurata aveva svolto un'attività lucrativa di 25.2 ore per settimana e che, ritenuta una durata lavorativa settimanale media di 42 ore, sussisteva un tempo per l'espletamento delle usuali mansioni domestiche di 16.8 ore. Il reddito da persona valida ammontava a fr. 4'236.-, mentre quello da invalida, dopo deduzione del 5 % dal salario statistico, era di fr. 2'643.- e quale persona esercitante un'attività lucrativa nella misura dell'80 % di fr. 2'114.-. In base a tale calcolo l'assicurata subiva un'incapacità di guadagno del 50 %. D'altro canto, il grado d'inabilità lavorativa nelle attività domestiche svolte nella misura di 16.8 ore settimanali era stato valutato nelle proporzioni del 32.5 %. Su un totale di 42 ore lavorative settimanali di cui 25.2 ore con grado d'invalidità del 50 % (25.2 x 50) e 16.8 ore con un grado d'incapacità del 32.5 % (16.8 x 32.5) si giungeva quindi ad un'invalidità globale del 43 %.
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3.2 La ricorrente contesta la suesposta motivazione sotto diversi aspetti. Innanzitutto ritiene presentare un'incapacità lavorativa ben superiore al 20 % nell'esercizio di attività lucrative leggere. Da una corretta attribuzione dei gradi d'invalidità alle singole infermità risulterebbe infatti, rifacendosi a parametri internazionali, un'invalidità complessiva del 70 %. Censura anche il metodo utilizzato al fine di determinare il grado d'inabilità lavorativa nelle attività domestiche, valutato a suo dire sulla base di un punteggio di cui non si conoscerebbero i criteri di assegnazione. Fa poi valere che senza invalidità manifestamente avrebbe migliorato la sua situazione professionale e si sarebbe perfezionata seguendo vari corsi di formazione, per cui percepirebbe oggigiorno un reddito di gran lunga superiore a fr. 4'236.-. Contesta pure il reddito ipotetico da invalida di fr. 2'697.-; lo ritiene teorico e in manifesto contrasto con la realtà economica, ricordando che le grandi catene di distribuzione accettano di versare uno stipendio mensile minimo di fr. 3'000.-. Infine, rimprovera all'UAI di non aver tenuto debitamente conto del coefficiente di riduzione: limitato a torto secondo la prassi al 25 %, nel suo caso esso sarebbe stato fissato al 5 % senza motiva-zione a giustificazione alcuna.
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3.3 Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi dalle convincenti valutazioni effettuate dall'amministrazione, le quali non vengono poste seriamente in discussione dalla ricorrente. La determinazione dell'incapacità lavorativa è fondata, sia dal profilo della residua capacità di svolgere un'attività lucrativa che da quello del possibile espletamento delle usuali mansioni domestiche, sull'esauriente documentazione medica agli atti, mentre l'insorgente non spiega in quale misura le osservazioni specialistiche del sevizio medico dell'UAI sarebbero inattendibili o contraddittorie. Come viene poi correttamente posto in rilievo dall'Ufficio opponente in questa sede, non vi è motivo di dubitare - e la ricorrente non si avvale di argomenti pertinenti per dimostrare il contrario - che nel reddito mensile conseguito senza invalidità di fr. 4'236.- sia stato tenuto conto di eventuali supplementi per lo svolgimento di turni di notte oppure di attività lavorativa eseguita durante giorni festivi. Pure esattamente l'ammini-strazione fa notare che ipotetici perfezionamenti professionali di carattere meramente teorico non possono essere presi in considerazione nella determinazione del reddito ipotetico. L'UAI ha inoltre rilevato essersi riferito, nell'intento di fondarsi sul reddito da invalida più favorevole all'insorgente, a livelli salariali particolarmente bassi, per cui stupisce che nel ricorso la stessa si avvalga, a questo proposito, di pretesi incrementi salariali più conformi alla realtà economica. Infine, la ricorrente critica la giurisprudenza con la quale il coefficiente di riduzione massima sui salari statistici secondo le tabelle è stato fissato al 25 %. Non sviluppa tuttavia né censure di principio né espone per quale motivo la deduzione del 5 %, operata nel suo caso, sarebbe censurabile.
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3.4 Alla luce di queste considerazioni e ritenuto che non sono dati i presupposti per un rinvio dell'inserto all'UAI affinché proceda ad ulteriori accertamenti, si giustifica di confermare il grado d'invalidità fissato dall'amministrazione, insufficiente per far maturare il diritto a una rendita.
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4.
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Dal momento che la decisione amministrativa è stata emessa precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, questa nuova regolamentazione non può essere considerata nel presente ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 2). La ricorrente viene resa attenta sul fatto che, per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, può presentare all'amministrazione una nuova richiesta (art. 94 par. 4 del regolamento n. 1408/71). Se essa formula la domanda entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo (ossia entro fine maggio 2004), un eventuale diritto verrà accertato con effetto retroattivo al momento dell'entrata in vigore dello stesso, senza che all'assicurata possano essere opposte le disposizioni del diritto interno concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti (art. 94 par. 6 del regolamento n. 1408/71).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 8 ottobre 2003
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere:
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