BGer 2P.136/2003 | |||
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BGer 2P.136/2003 vom 09.10.2003 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.136/2003 /viz
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Sentenza del 9 ottobre 2003
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Wurzburger, presidente,
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Müller, Merkli,
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cancelliere Bianchi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comune di Stampa, 7605 Stampa, patrocinato
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dall'avv. Fabrizio Visinoni, Studio legale Lüthi &
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Lazzarini, Via Retica 26, 7503 Samedan,
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3a Camera del Tribunale amministrativo del
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Cantone dei Grigioni, Villa Brunnengarten,
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Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira.
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Oggetto
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art. 9 e 29 Cost. (tassa di allacciamento),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
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18 marzo 2003 della 3a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
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Fatti:
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A.
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A.________ è proprietario di un'unità di proprietà per piani in una casa plurifamiliare sita sulla particella n. xxx del Comune di Stampa, in località Maloggia. Per il raccordo dell'edificio alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, nel 1992 è stata prelevata una tassa di allacciamento, calcolata proporzionalmente al volume dello stabile, di fr. 2.--/m³.
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Nel corso del 2002, l'Assemblea comunale di Stampa ha stanziato un credito di fr. 3'800'000.-- per la realizzazione di un impianto di captazione dell'acqua dal lago di Maloggia, al fine di risolvere i problemi di approvvigionamento idrico nell'omonima frazione. Per il finanziamento dell'opera, ha deciso, tra l'altro, di prelevare in due rate una tassa supplementare di allacciamento, basata nuovamente sul volume dei manufatti. A tale riguardo, gli immobili sono stati suddivisi in tre classi d'imposizione e l'ammontare della tassa differenziato tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione. Per lo stabile summenzionato, ne è risultata una tassa di fr. 1.50/m³ per ciascuna rata.
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B.
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Il 5 settembre 2002, il Comune di Stampa ha notificato a A.________ la prima rata della tassa di allacciamento supplementare, pari a fr. 967.50. Il 19 novembre 2002 il Consiglio comunale di Stampa ha respinto l'opposizione interposta dallo stesso e confermato l'imposizione.
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C.
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Adita dal medesimo, la 3a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, con sentenza del 18 marzo 2003 comunicata il 6 maggio seguente, ne ha rigettato l'impugnativa, nella misura in cui l'ha dichiarata ammissibile. Respinta preliminarmente la richiesta di redigere la sentenza in lingua tedesca, la Corte cantonale ha ritenuto, in sostanza, che l'insorgente non avesse alcun interesse a pretendere la notifica della tassa all'amministrazione della proprietà per piani, piuttosto che ai singoli condomini. Ha inoltre giudicato ammissibile il prelievo di una tassa di allacciamento supplementare, dal momento che la stessa risultava connessa ad un miglioramento dell'impianto.
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D.
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Il 24 maggio 2003 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui domanda, dal profilo procedurale, che gli allegati di causa siano redatti in lingua tedesca e, nel merito, l'annullamento della sentenza cantonale. Censura la violazione degli art. 9 e 29 Cost.
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Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e il Comune di Stampa hanno chiesto che, per quanto ammissibile, il gravame sia respinto.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 II 225 consid. 1; 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata).
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1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione cantonale di ultima istanza è, di massima, ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG. La legittimazione del ricorrente, colpito in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente protetti, è pacifica (art. 88 OG).
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2.
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Giusta l'art. 30 cpv. 1 OG, gli atti scritti destinati al Tribunale federale devono essere redatti in una delle quattro lingue nazionali (cfr. art. 4 Cost.). L'insorgente non può pertanto pretendere che le risposte di causa, allestite in italiano dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e dal Comune di Stampa, siano tradotte o ripresentate in lingua tedesca (DTF 124 III 205 consid. 2; in relazione alle medesime parti processuali: sentenza 1P.82/1999 dell'8 luglio 1999, consid. 1b). Su questo punto, la richiesta formulata dal ricorrente va pertanto disattesa. Non vi è inoltre motivo di derogare al principio enunciato all'art. 37 cpv. 3 OG, secondo cui le sentenze del Tribunale federale sono di regola redatte nella lingua ufficiale in cui è stata prolata la decisione impugnata, quindi, in concreto, in italiano. Del resto, nemmeno il ricorrente chiede invero che il giudizio sia reso in tedesco.
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3.
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In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dal ricorrente e solo se le stesse sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c). È anche alla luce di questi principi che dev'essere esaminata la ricevibilità della presente impugnativa.
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4.
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4.1 Nel proprio gravame, dopo aver citato gli art. 9 e 29 Cost., il ricorrente adduce che la tassa di allacciamento supplementare avrebbe dovuto venir intimata all'amministrazione della proprietà per piani, anziché ai singoli condomini, in virtù dell'art. 25 cpv. 4 del Regolamento per l'approvvigionamento idrico del Comune di Stampa, del 30 gennaio 2001 (di seguito: Regolamento comunale). A suo parere, suddividendo la tassa tra gli interessati, l'autorità comunale si sarebbe immischiata illecitamente nei rapporti interni della comunione dei comproprietari. Sarebbe in effetti stato compito dell'amministrazione pronunciarsi sulla legittimità della tassa d'allacciamento supplementare e, se del caso, decidere chi dovesse pagarla e stabilire la relativa chiave di ripartizione.
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4.2 Nella sentenza contestata, la Corte cantonale ha riconosciuto che la citata norma di diritto comunale è stata formalmente disattesa. Ha tuttavia soggiunto che la stessa sarebbe stata concepita esclusivamente per evitare all'autorità un dispendio amministrativo eccessivo, obbligandola ad accertare le generalità dei differenti comproprietari. Dal momento che tale disposto non avrebbe per scopo la tutela dei condomini, il ricorrente non potrebbe quindi vantare alcun interesse a pretenderne l'applicazione. La censura sollevata al riguardo non meriterebbe perciò protezione. Del resto, la prassi contestata sarebbe stata introdotta proprio su richiesta dei comproprietari. Il Comune avrebbe comunque semplicemente ripartito la tassa globale in base al volume delle singole unità di proprietà per piani; la somma degli oneri imposti separatamente a ciascun comproprietario corrisponderebbe quindi all'importo che avrebbe comunque pagato, nel complesso, l'amministrazione del condominio.
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4.3 L'art. 9 Cost. garantisce al cittadino un trattamento non arbitrario e conforme al principio della buona fede da parte delle autorità. Secondo prassi costante, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sul divieto dell'arbitrio, non è sufficiente fare genericamente riferimento alla suddetta norma e criticare la decisione impugnata come se il Tribunale federale fosse un'istanza d'appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione ed interpretazione delle normative cantonali o comunali. È per contro necessario illustrare con un'argomentazione esaustiva e puntuale perché l'autorità cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio, avrebbe cioè emanato una decisione manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e equità (DTF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio: DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5; 127 I 54 consid. 2b). In virtù di tali principi, nel caso di specie non basta invocare semplicemente la violazione dell'art. 25 cpv. 4 del Regolamento comunale. Al ricorrente incombe per contro di spiegare dettagliatamente perché sarebbe addirittura manifestamente insostenibile, e quindi arbitrario, ritenere il richiamo al suddetto disposto privo di interesse per sé stesso e, pertanto, non meritevole di protezione.
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A non averne dubbio, nella sua impugnativa l'insorgente non si confronta in modo sufficientemente circostanziato con le argomentazioni addotte dalla Corte cantonale. Egli solleva in effetti censure di natura appellatoria, con cui espone succintamente il proprio punto di vista, senza però indicare in maniera compiuta e precisa in quale misura il giudizio impugnato sarebbe arbitrario. In particolare, nella misura in cui si prevalgono della violazione dell'art. 25 cpv. 4 del Regolamento comunale, le allegazioni ricorsuali addirittura non divergono neppure dalle deduzioni dei giudici cantonali. Inoltre, ravvisando genericamente un'indebita intromissione delle autorità comunali nei rapporti interni tra i comproprietari, il ricorrente non chiarisce perché, a suo avviso, sarebbe manifestamente infondato considerare priva di interesse pratico l'applicazione rigorosa della suddetta norma. Parimenti, nemmeno sostenendo che incombeva prioritariamente all'amministrazione della proprietà per piani esprimersi sul controverso tributo, egli adduce precise ragioni, in virtù delle quali le conclusioni della Corte cantonale risulterebbero del tutto insostenibili. Di conseguenza, in relazione alla censura di violazione del divieto d'arbitrio, l'allegato ricorsuale non adempie i presupposti di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
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4.4 Il ricorrente si richiama, in secondo luogo, all'art. 29 Cost., che contempla garanzie procedurali generali, quali il diritto alla parità e all'equità di trattamento, il diritto ad ottenere un giudizio entro un termine ragionevole, il diritto di essere sentito e il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il ricorrente si limita a menzionare questo disposto, senza sostanziare in alcun modo per quale motivo la decisione impugnata sarebbe lesiva delle citate garanzie costituzionali. Anche su questo punto, l'impugnativa disattende dunque manifestamente i requisiti di forma posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
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5.
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5.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La causa, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
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5.2 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Stampa, di piccola entità, privo di un servizio giuridico proprio e che si è fatto assistere da un avvocato, va riconosciuta un'indennità per ripetibili, commisurata in funzione del limitato dispendio occasionato dall'impugnativa (art. 159 cpv. 1 e 2 OG; DTF 125 I 182 consid. 7 e riferimenti).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà al Comune di Stampa un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore del Comune di Stampa e alla 3a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
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Losanna, 9 ottobre 2003
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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