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Informationen zum Dokument  BGer H 82/2002  Materielle Begründung
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BGer H 82/2002 vom 22.10.2003
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 7}
 
H 82/02
 
Sentenza del 22 ottobre 2003
 
IIIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
D._________ ricorrente,
 
contro
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 14 febbraio 2002)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
mediante pronunzia del 14 febbraio 2002 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto sia l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio che l'impugnativa presentata da D._________, nata il 28 dicembre 1938, avverso la decisione 12 luglio 2001 della Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, accordantele, con effetto dal 1° gennaio 2001, una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1259.- mensili, stante un periodo contributivo di 34 anni e 8 mesi, una scala rendite 38 e un reddito annuo medio determinante di fr. 32'136.-;
 
l'assicurata interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui lamenta un diniego di giustizia da parte della precedente istanza, ravvisato nel rifiuto del beneficio del gratuito patrocinio, al quale pretende di essere ammessa, implicitamente, anche nella presente procedura;
 
nel merito, la ricorrente censura il fatto che la rendita di vecchiaia sia stata calcolata sulla base di un giudizio pretorile di divorzio da lei ritenuto falso ed illegale;
 
la Cassa di compensazione postula la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a presentare osservazioni;
 
secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia formale, lesivo dell'art. 29 cpv. 1 Cost., allorquando un'autorità amministrativa o giudiziaria non tratta e non evade un'istanza di sua competenza indipendentemente dal motivo che ha determinato l'omissione (vedi fra le altre la sentenza pubblicata in SVR 2001 IV no. 24 pag. 73 seg. consid. 3a e b);
 
il fatto che in concreto la precedente istanza abbia rifiutato all'insorgente il gratuito patrocinio non costituisce, chiaramente, un diniego di giustizia nel senso esposto;
 
nella fattispecie, non si può nemmeno concludere che, con il criticato diniego del gratuito patrocinio da parte dei primi giudici, i principi che ne reggono la concessione siano stati violati;
 
rettamente l'autorità giudiziaria cantonale ha considerato che, alla luce della capacità di gestire personalmente la causa dimostrata dall'insorgente e visto il proprio obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio, non appariva necessaria la designazione di un patrocinatore;
 
non si tratta di soluzione arbitraria;
 
la pronunzia cantonale non è censurabile nemmeno per quanto concerne il calcolo della rendita di vecchiaia spettante alla ricorrente, dal quale questa Corte non vede motivo di scostarsi;
 
a ragione i giudici cantonali hanno tenuto conto, ai fini del computo in questione, del contestato giudizio pretorile di divorzio, avendo il medisimo acquisito, come risulta inequivocabilmente dagli atti, forza di cosa giudicata sin dal 1995;
 
la ricorrente, implicitamente, ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio anche per la presente procedura di ultima istanza;
 
giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 152 cpv. 1 e 2 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può fare assistere la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole da un avvocato, i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo;
 
in concreto però, essendo il gravame, come si è visto sopra, chiaramente infondato, ossia a priori privo di possibilità di successo, la concessione del gratuito patrocinio deve essere negata, senza dover esaminare la situazione economica dell'istante;
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
L'istanza di gratuito patrocinio è respinta.
 
4.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 ottobre 2003
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
 
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