BGer C 293/2002 | |||
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BGer C 293/2002 vom 28.11.2003 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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C 293/02
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Sentenza del 28 novembre 2003
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
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Parti
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B.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Roberto A. Keller, Casa La Grida, 6535 Roveredo,
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contro
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Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, 7001 Coira, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira
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(Giudizio dell'1° ottobre 2002)
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Fatti:
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A.
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Mediante decisione del 15 aprile 2002, l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) dei Grigioni ha sospeso per la durata di 50 giorni a partire dal 1° novembre 2001 il diritto all'indennità di disoccupazione di B.________, nata nel 1969, per non essersi presentata presso quattro potenziali datori di lavoro nel Cantone Ticino che le erano stati indicati dall'Ufficio regionale di collocamento (URC) di G.________.
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B.
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Adito dall'assicurata con il patrocinio dell'avv. Roberto A. Keller, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ne ha respinto il gravame per pronuncia del 1° ottobre 2002.
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C.
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Sempre assistita dall'avv. Keller, B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo di sospensione decretato dall'amministrazione.
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Il Tribunale cantonale amministrativo propone la reiezione del ricorso, mentre l'UCIAML e il Segretariato di Stato dell'economia (seco) hanno rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Nella misura in cui la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).
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2.
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2.1 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.2 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia in esame, rammentando in particolare che l'assicurato, pena la sospensione, per un massimo di 60 giorni, dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LADI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2003; art. 45 cpv. 2 OADI), è tenuto, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), ad accettare l'occupazione adeguata propostagli (art. 17 cpv. 3, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2003, in relazione con l'art. 16 LADI) e a intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI). Giova inoltre ribadire che la colpa è in particolare ritenuta grave se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo (art. 45 cpv. 3 OADI). Per il resto, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza validi motivi, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2) e deve tenere adeguatamente conto degli sforzi della stessa volti a garantire, tramite l'emanazione di direttive, tabelle ed altro, un'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati (sentenza 21 maggio 2002 in re W., C 351/01, consid. 2b/aa).
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3.
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Come si evince dagli atti, la ricorrente, impiegata di commercio, si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione il 7 marzo 2001 facendo richiesta delle relative indennità di disoccupazione. In data 31 ottobre 2001 l'assicurata è quindi stata invitata dall'URC competente a presentarsi presso le ditte S.________ SA, P.________ SA, C.________ SA e G.________ SA in vista della possibile conclusione di un rapporto di lavoro. Non dando alcun seguito alle istruzioni ricevute e ritenendo in particolare che le attività proposte non corrispondessero né al proprio profilo professionale né al luogo di lavoro per lei entrante in linea di considerazione, B.________ ha omesso di presentarsi presso i potenziali datori di lavoro.
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4.
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4.1 Dopo avere rilevato l'adeguatezza delle occupazioni proposte dall'URC e avere osservato che l'interessata non poteva inferire un diritto all'accettazione di posti di lavoro limitatamente alla Svizzera tedesca dal solo fatto che l'amministrazione non si fosse in precedenza opposta a una sua ricerca orientata esclusivamente verso quella regione, l'istanza precedente ha considerato proporzionata la sanzione inflitta dall'UCIAML e ritenuto gravemente riprovevole il comportamento dell'assicurata, la quale, pur dovendo, con il trascorrere infruttuoso del tempo, rendersi personalmente conto delle notevoli difficoltà di reperimento di un lavoro oltralpe, ha completamente ignorato le istruzioni dell'amministrazione.
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4.2 Oltre a insistere sul fatto che il suo profilo professionale non sarebbe manifestamente coinciso con quello richiesto per le occupazioni assegnatele, la ricorrente rileva che essa non si riteneva obbligata a dare seguito alle indicazioni dell'URC in quanto, in occasione dei vari colloqui avuti con i responsabili dell'URC come pure di una precedente procedura di accertamento messa in atto dall'UCIAML per verificare gli sforzi compiuti per la ricerca di un adeguato posto di lavoro, avrebbe già ripetutamente manifestato la ferma intenzione e il desiderio di trasferirsi oltralpe per importanti questioni personali e familiari. L'insorgente rimprovera quindi all'URC di non averla mai avvisata in merito a un eventuale obbligo di accettare un impiego anche in Ticino, motivo per cui essa, anche sotto questo punto di vista, si sarebbe creduta legittimata, in buona fede, a cercare un impiego solo nella Svizzera tedesca. Ritenendo un impiego in Ticino non conforme alla sua situazione personale, l'interessata ha infine considerato inadeguate le occupazioni propostele dall'URC.
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5.
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5.1 Ora, nella misura in cui censura l'inadeguatezza delle occupazioni assegnate e la loro non conformità alla situazione personale dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), opponendo l'inesigibilità - per una persona intenzionata a trasferire nella Svizzera tedesca il centro delle proprie relazioni personali e professionali - della ricerca di un impiego in Ticino, l'atto ricorsuale è infondato, oltre ad essere privo della necessaria motivazione.
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Infatti, a prescindere dal fatto che, per l'obbligo di ridurre il danno, l'interessata, celibe e di madre lingua italiana, non avrebbe comunque potuto pretendere una presa a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione delle conseguenze di una sua scelta personale (cfr. per esempio la sentenza del 17 marzo 2003 in re J., C 278/01, nel cui ambito il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la sanzione amministrativa inflitta ad una disoccupata che, per seguire il proprio convivente in Ticino, aveva disdetto un'adeguata occupazione oltralpe senza previo reperimento di un nuovo impiego, oppure la sentenza dell'11 novembre 2003 in re B., C 288/02, dove questa Corte ha ribadito il concetto in relazione a un'assicurata intenzionata a fare ritorno in Ticino in seguito al divorzio dal marito), il ricorso non specifica quali sarebbero le "importanti questioni personali e familiari" che avrebbero imposto un trasferimento dell'insorgente. Né tale circostanza è altrimenti desumibile con chiarezza dagli atti. Per il resto, la pretesa discrepanza tra il profilo professionale di B.________ e i requisiti posti per accedere alle attività assegnate, oltre a non essere nemmeno essa meglio precisata, contrasta con le tavole processuali, le quali mostrano piuttosto come, ad esempio, l'offerta di lavoro presso la ditta P.________ SA fosse chiaramente rivolta a impiegate di commercio e d'ufficio.
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5.2 A giustificazione del proprio comportamento la ricorrente non può nemmeno appellarsi al mancato avviso da parte dell'URC, l'ordinamento in materia non imponendo un tale obbligo all'autorità amministrativa che intende procedere a una decisione di sospensione (sentenza inedita del 27 luglio 1999 in re A., C 81/99, consid. 4b). Né l'assicurata può altrimenti invocare la tutela della propria buona fede. In particolare, dal fatto che una precedente procedura sospensiva promossa dall'UCIAML nel 2001 per verificare gli sforzi intrapresi per la ricerca di un'occupazione adeguata sia stata abbandonata una volta preso atto delle effettive richieste e delle risposte trasmesse a/da potenziali datori di lavoro della Svizzera tedesca, l'interessata non poteva in nessun caso dedurre un'istruzione o una dichiarazione concreta e vincolante dell'autorità amministrativa che la legittimasse a rifiutare ogni ricerca di lavoro nella Svizzera italiana (cfr. DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a). Al contrario, l'esame degli atti e le istruzioni dell'URC con le quali la ricorrente è stata invitata a candidarsi presso le suindicate quattro ditte ticinesi mettono chiaramente in evidenza l'infondatezza, al limite della temerarietà, della tesi opposta.
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6.
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6.1 Per quanto concerne invece l'entità della sanzione inflitta, occorre rammentare che la sospensione del diritto all'indennità giusta l'art. 30 LADI configura una sanzione di diritto amministrativo volta a combattere gli abusi in materia di assicurazione contro la disoccupazione. In quanto tale, questa misura può essere pronunciata ripetutamente senza che risulti applicabile l'art. 68 CP (DTF 123 V 151 consid. 1c). Così, in presenza di più motivi di sospensione, anche se dello stesso genere, la giurisprudenza è solita sanzionare separatamente ogni singola infrazione (DLA 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimento). Da tale principio si può eccezionalmente prescindere se un assicurato, mediante atto di volontà unico e per identico motivo, abbia contemporaneamente rifiutato più occupazioni adeguate (DLA 1988 no. 3 pag. 26; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], pag. 260 n. 710). Soltanto in tale evenienza si giustifica di considerare, per la stretta connessione materiale e temporale esistente, la mancanza dell'assicurato come l'espressione di un solo ed unico comportamento suscettibile di giustificare un'unica sospensione (DLA 1999 no. 3 pag. 197 seg. consid. 3b. 1993 no. 3 pag. 22 consid. 3d). Sanzionando infatti, in quest'ultima ipotesi, più volte lo stesso comportamento, la misura sospensiva, che si propone anche di migliorare il futuro comportamento dell'assicurato, rischierebbe di essere privata della sua "componente educativa" (DLA 1999 no. 33 pag. 198).
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6.2 Alla luce di questa giurisprudenza, si giustifica, come giustamente ritenuto dall'amministrazione, di considerare il rifiuto di candidarsi presso i quattro potenziali datori di lavoro indicati - peraltro alla medesima data - dall'URC quale atto unico comportante un'unica sanzione. Tuttavia, onde tenere conto della colpa dell'assicurata, che, così agendo, si è lasciata sfuggire altrettante opportunità per porre termine al suo - per giunta lungo - stato di disoccupazione, si impone di adeguare la durata della sospensione (cfr. sentenza del 23 aprile 2003 in re G., C 196/02, consid. 4).
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6.3 Nella manifesta intenzione di apportare un'armonizzazione nella prassi delle autorità amministrative preposte e di garantire, nel limite del possibile, un'uguaglianza di trattamento tra gli assicurati, il seco ha elaborato delle tabelle che si propongono di disciplinare in dettaglio, in funzione delle infrazioni di cui si rendono responsabili, le singole sanzioni in cui possono incorrere gli assicurati (cfr. circolare del seco del gennaio 2002 concernente l'indennità di disoccupazione [ID], parte D [sanzioni]). Tale circolare prevede in caso di primo rifiuto di un'occupazione adeguata assegnata una sospensione variante da 31 a 45 giorni.
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6.4 Ora, anche se non vincolanti (DTF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), queste direttive contribuiscono senz'altro all'interpretazione unitaria delle disposizioni in esame (cfr. sentenza citata del 23 aprile 2003 in re G.). Potendovisi prestare adesione nel caso di specie, questa Corte ritiene giustificato di sanzionare, in assenza di sostanziati motivi di riduzione, l'infrazione di B.________ con una sospensione di 45 giorni e di modificare di conseguenza la pronuncia cantonale e la decisione amministrativa querelate.
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7.
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Vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Per contro, la ricorrente, patrocinata da un legale, anche se solo in minima parte vincente, ha diritto a ripetibili ridotte (art. 159 e 135 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del giudizio cantonale impugnato del 1° ottobre 2002 e della decisione amministrativa querelata del 15 aprile 2002, il diritto all'indennità di disoccupazione di B.________ è sospeso per la durata di 45 giorni.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni verserà alla ricorrente la somma di fr. 250.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenendo conto dell'esito del processo in sede federale.
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5.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, all'Ufficio regionale di collocamento di G.________ e al Segretariato di Stato dell'economia.
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Lucerna, 28 novembre 2003
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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