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Informationen zum Dokument  BGer 1P.482/2004  Materielle Begründung
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BGer 1P.482/2004 vom 04.10.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.482/2004 /col
 
Sentenza del 4 ottobre 2004
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione della circolazione del Cantone Ticino,
 
Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
 
Giudice della Pretura penale,
 
via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
contravvenzione alle norme della circolazione stradale (multa),
 
ricorso per cassazione (recte: ricorso di diritto pubblico) contro la sentenza del 9 agosto 2004 del Giudice della Pretura penale.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decisione del 5 dicembre 2003 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha inflitto una multa di fr. 150.-- a A.________, poiché alla guida della vettura TI xxxxx, il 3 ottobre 2003 alle ore 21.40, effettuava una manovra di inversione di marcia transitando su una superficie vietata.
 
B.
 
L'interessato è insorto dinanzi al Giudice della Pretura penale il quale, con giudizio del 9 agosto 2004, ha respinto il ricorso.
 
C.
 
A.________ impugna questa pronunzia con atto designato quale ricorso per cassazione al Tribunale federale. Chiede di accogliere il gravame e di annullare la multa inflittagli. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
Con lettera del 9 agosto 2004 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha comunicato al ricorrente che il gravame non pareva adempiere le esigenze di motivazione richieste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla relativa giurisprudenza, invitandolo ad esprimersi sul mantenimento dell'impugnativa e a versare, se del caso, l'anticipo per le spese processuali presunte. Il 18 settembre 2004 il ricorrente ha ribadito di voler fare esaminare il gravame e ha chiesto di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 306 consid. 1.1, 65 consid. 1).
 
1.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio giuridico esperibile visto che si tratta (implicitamente) dell'asserita violazione dei diritti costituzionali dei cittadini e del diritto cantonale e non federale (v. art. 269 PP), il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere le conclusioni del ricorrente (art. 90 cpv. 1 lett. a OG), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b): il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c).
 
1.3 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice cantonale del merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b e rinvii). Per motivarne l'arbitrarietà non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile, dei fatti o una propria valutazione delle prove. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta, violino gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid. 2b). Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente, senza richiamare alcuna norma giuridica né il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), adduce semplicemente che gli accertamenti istruttori, sui quali ha potuto esprimersi, sarebbero stati mal interpretati dal giudice della Pretura penale e dovrebbero pertanto essere chiariti. Al riguardo si limita a sostenere che il giudice, dopo aver acquisito agli atti una dichiarazione del datore di lavoro, ossia della moglie del ricorrente, non l'avrebbe ritenuta decisiva. Con questo accenno il ricorrente, che confonde il quesito dell'assunzione di un mezzo di prova con quello, susseguente, dell'apprezzamento probatorio, non dimostra perché la conclusione dell'istanza precedente di fondarsi sulle dichiarazioni dell'agente e non su quelle di sua moglie, come si vedrà, non suffragate dal committente dell'asserito lavoro, sarebbe insostenibile e quindi arbitraria.
 
2.2 Nella decisione impugnata, rilevato che il ricorrente ha sostenuto che al momento dei fatti, avvenuti in via Tesserete a Lugano alle ore 21.40, sarebbe stato impegnato per lavoro a Castione, è stato ritenuto che l'agente denunciante, pur non avendo potuto individuare il conducente, ha dichiarato d'aver riconosciuto con sicurezza la vettura Mazda targata TI xxxxx effettuare la contestata manovra e ha escluso un'errata lettura della targa. Il 12 maggio 2004 l'insorgente è stato invitato a precisare, in applicazione dell'obbligo di collaborazione, presso quale ditta o committente avrebbe lavorato la sera dei fatti. Il 24 maggio 2004 egli ha trasmesso alla Pretura penale la richiesta dichiarazione del datore di lavoro, una ditta attiva nel campo pubblicitario che posiziona teloni mobili nelle zone stabilite dai clienti; ha aggiunto che la moglie, che ha sottoscritto la dichiarazione, quella sera si trovava al proprio domicilio, reputando quindi veramente improbabile che altre persone circolassero con la sua autovettura.
 
2.3 L'istanza precedente, ricordato che gli accertamenti di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e di attendibilità, ha ritenuto nondimeno che l'insorgente non aveva addotto circostanze suscettibili di confutare le constatazioni dell'agente denunciante, rifiutandosi senza valido motivo di indicare il committente dell'asserito lavoro svolto quella sera a Castione, l'accennata esigenza di protezione dei dati non potendo ostarvi nell'ambito di un procedimento penale. Ciò impediva al giudice di verificare, per il tramite di un terzo indipendente, la versione dei fatti sostenuta dal ricorrente. Quest'ultimo non critica né dimostra perché quest'argomentazione sarebbe addirittura insostenibile, visto inoltre che i teloni pubblicitari sono esposti al pubblico.
 
2.4 Certo, il ricorrente fa valere che il giudice avrebbe dovuto udire un testimone da lui indicato, invece di rinunciare ad assumere questo mezzo di prova: al riguardo egli rileva tuttavia semplicemente di non sapere su quale base legale è stato ritenuto che l'assunzione di questa prova è stata chiesta tardivamente. Questa censura è manifestamente infondata e dev'essere respinta.
 
Nella decisione impugnata l'istanza precedente ha infatti precisato che l'audizione del teste (e il confronto diretto con l'agente) è stata chiesta tardivamente, richiamando espressamente l'art. 4 cpv. 3 lett. b della legge di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994: secondo questa norma, il ricorso dinanzi alla Pretura penale deve contenere, oltre a una concisa esposizione dei fatti, anche l'indicazione dei mezzi di prova richiesti. Il ricorrente, che peraltro non adduce alcun motivo che gli avrebbe impedito di richiedere tempestivamente l'assunzione di questo mezzo di prova, non spiega perché, dichiarando tardiva la richiesta, il giudice avrebbe applicato in maniera arbitraria la citata disposizione.
 
La dichiarazione scritta del testimone, prodotta con il presente ricorso, sulla base della quale il ricorrente chiede di riesaminare la causa, costituisce un documento nuovo ed è quindi inammissibile, ritenuto che nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono addurre, di massima, fatti nuovi, far valere nuove censure o produrre nuovi documenti (DTF 118 Ia 20 consid. 5a; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Zurigo, 1994, pag. 53 seg. n. 109 e 110).
 
2.5 Il ricorrente, che non spiega perché l'istanza precedente avrebbe accertato i fatti o valutato le prove in maniera arbitraria, non si confronta con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né indica per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. In tale misura il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria, priva di motivazione riguardo all'indigenza dell'istante, dovendo essere respinta anche perché il ricorso non aveva alcuna possibilità di esito favorevole. Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG il Tribunale federale dispensa infatti, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dovere avere esito sfavorevole dal pagare le spese processuali. L'indigenza è data quando l'istante possa versare le spese processuali e le ripetibili solamente facendo capo al minimo vitale necessario al suo sostentamento. Ora, spetta di principio all'istante dimostrare lo stato di bisogno e allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri finanziari e le sue necessità attuali (DTF 125 IV 161 consid. 4).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Cantone Ticino e al Giudice della Pretura penale.
 
Losanna, 4 ottobre 2004
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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