BGer 1P.95/2004 | |||
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BGer 1P.95/2004 vom 14.01.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}{
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1P.95/2004 /viz
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Sentenza del 14 gennaio 2005
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali, Féraud, Presidente,
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Nay, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Fabrizio Keller,
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contro
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Comune di San Vittore, 6534 S. Vittore,
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opponente, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Andrea Toschini,
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Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
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La Presidenza, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira.
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Oggetto
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art. 9, 29 cpv. 1 e 2 Cost. (ammontare delle ripetibili),
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 21 gennaio 2004 dalla Presidenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
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Fatti:
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A.
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Il 3 gennaio 2004 A.________ e un altro insorgente hanno inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni un ricorso contro la decisione 24 novembre 2003 del Comune di S. Vittore concernente l'approvazione di un piano di quartiere. Con scritto del 20 gennaio 2004, il Comune comunicava alla Corte cantonale che il Municipio, nella seduta del 19 gennaio 2004, aveva deciso di revocare l'approvazione dell'impugnato piano di quartiere, allo scopo di rivalutarne alcuni aspetti e procedere alla sua ripubblicazione in sede comunale, per cui i ricorsi sarebbero divenuti privi d'oggetto.
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B.
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Con decisione del 21 gennaio 2004 la Presidenza del Tribunale amministrativo ha stralciato i ricorsi perché divenuti privi di oggetto. Non sono state prelevate spese giudiziarie. Il Comune è stato obbligato a versare a A.________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 3).
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C.
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Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarne il dispositivo n. 3 e di rinviare gli atti al Tribunale amministrativo per nuovo giudizio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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Con decreto presidenziale del 4 marzo 2004 la procedura, precedentemente sospesa perché la ricorrente aveva presentato al Tribunale amministrativo, quale Corte costituzionale, anche un ricorso secondo l'art. 55 cpv. 2 n. 1 Cost./GR, è stata riassunta, il rimedio esperito essendo stato dichiarato irricevibile.
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D.
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La Corte cantonale propone di respingere, in quanto ammissibile, il gravame; il Comune di S. Vittore di respingerlo.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1).
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1.2 La legittimazione della ricorrente (art. 88 OG) è pacifica. Il gravame è diretto contro una decisione cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG), visto che contro una decisione di stralcio dai ruoli non può essere interposto ricorso procedurale secondo l'art. 76 della legge sul Tribunale amministrativo, del 9 aprile 1967 (LTA; vedi al riguardo PTA 1989 n. 85).
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1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 I consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato accertamento dei fatti, o la valutazione delle prove, sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrari (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a pag. 70). Inoltre, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile e quindi arbitraria non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1).
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2.
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2.1 La ricorrente fa valere una lesione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), perché l'istanza precedente ha emanato la decisione impugnata senza informarla previamente della lettera con la quale il Municipio comunicava alla Corte cantonale la revoca dell'approvazione del piano litigioso. Ciò le avrebbe impedito di illustrare in dettaglio il tempo impiegato dal suo legale per la preparazione del ricorso.
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2.2 La ricorrente non fa tuttavia valere che, secondo la prassi cantonale, l'inoltro di una nota spese costituirebbe la regola: in effetti, di massima, le ripetibili vengono fissate direttamente dai tribunali. Per di più, nulla le impediva di produrre al Tribunale amministrativo, unitamente all'inoltro del ricorso, anche la nota spese del suo legale. Neppure sostiene che, secondo la prassi cantonale, dinanzi al Tribunale amministrativo che di massima decide la controversia senza dibattimento (art. 43 LTA), ai ricorrenti verrebbe concretamente offerta la possibilità di esprimersi sull'ammontare delle ripetibili prima dell'emanazione della sentenza. La ricorrente nemmeno sostiene che, sempre secondo la prassi cantonale, avrebbe avuto la facoltà di replicare (art. 60 LTA) e che, pertanto, poteva ancora inoltrare la nota d'onorario in quell'ambito.
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Limitandosi a richiamare l'art. 29 cpv. 2 Cost., ella non dimostra che questa norma imporrebbe ai tribunali, prima di pronunciare una sentenza, di invitare espressamente gli insorgenti a formulare le loro pretese sull'ammontare di eventuali ripetibili, peraltro dovute solo quando siano espressamente previste dalla normativa cantonale (cfr. sentenza 1P.451/2002 del 27 novembre 2002, consid. 2, apparsa in RDAT I-2003 n. 46). In questo ambito la ricorrente non ha d'altra parte richiamato l'art. 42 cpv. 2 LTA, secondo cui quando si nega a una parte la visione di un atto si potrà usarlo a suo discapito solo dopo averla informata oralmente o per iscritto del suo contenuto essenziale e dopo averle dato modo di pronunciarsi e di produrre controprove. Del resto tale questione non è decisiva, ritenuto che, come si vedrà, litigioso non è il quesito del diritto all'assegnazione delle ripetibili, ma soltanto il loro ammontare.
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2.3 Infine, la ricorrente non fa valere che l'istanza inferiore avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 48 cpv. 1 LTA, sul quale si fonda la decisione impugnata. Secondo questa norma, il presidente decide nel decreto di stralcio circa l'attribuzione di ripetibili "salvo accordo delle parti". La ricorrente non sostiene che questa norma imporrebbe di fissare alle parti un termine per produrre un eventuale accordo, ciò che del resto parrebbe riferirsi alla loro intesa sulle spese e ripetibili nell'ambito di una transazione.
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Né la ricorrente sostiene che la normativa cantonale prevederebbe una soluzione analoga a quella disciplinata a livello federale dall'art. 72 PC (in relazione con l'art. 40 OG), secondo cui, quando una lite diventa senz'oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il tribunale, uditele, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (cfr., al riguardo, DTF 118 Ia 488 consid. 4a, 114 Ia 332 consid. 3).
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3.
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3.1 Nel merito, la ricorrente fa valere che l'importo riconosciutole a titolo di ripetibili violerebbe il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il diritto alla parità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.).
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3.2 Nella decisione impugnata è stato rilevato che, secondo l'art. 61 LTA, se l'autorità inferiore non ha già deciso in sede di ricorso, essa ha la facoltà di modificare la sua decisione nel senso delle richieste del ricorrente sino alla fine dello scambio degli scritti (cpv. 1). Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che una siffatta modifica può essere rappresentata anche dal ritiro della criticata decisione comunale: ne ha concluso che, in tal caso, il ricorso diventa privo d'oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli conformemente all'art. 48 LTA.
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3.3 Nella fattispecie, il diritto della ricorrente all'assegnazione di ripetibili, ch'ella fonda sull'art. 41 della legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali, del 3 ottobre 1982 (LPAC), secondo cui su richiesta l'autorità di ricorso può riconoscere alla parte vincente ripetibili a carico della parte perdente, e sull'art. 75 LTA, secondo cui il Tribunale amministrativo decide, tra l'altro, l'attribuzione delle ripetibili, è stato ammesso. Litigioso è soltanto il loro importo.
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3.4 La ricorrente sostiene che l'istanza precedente nel determinare l'importo delle ripetibili non avrebbe considerato i criteri elaborati dalla prassi cantonale, segnatamente la natura e l'importanza della causa, le difficoltà fattuali e giuridiche, il tempo impiegato dal legale, la qualità del suo lavoro, il numero delle sedute, delle trattative e delle istanze alle quali ha partecipato, il risultato ottenuto e la responsabilità assunta (PTA 1996 n. 112). La ricorrente accenna, da un lato, al fatto che, quale proprietaria di una particella sita a monte del piano di quartiere litigioso, quest'ultimo è importante per lei e, dall'altro lato, in maniera del tutto generica, alla complessità delle procedure nell'ambito della pianificazione del territorio che comporterebbe la necessità di far capo a un legale. Rileva che il suo legale per i colloqui con lei, lo studio preliminare della situazione, le verifiche presso la cancelleria comunale, il sopralluogo e la stesura del gravame, di 19 pagine, ha impiegato 22 ore e 15 minuti, da onorare sulla base di una tariffa oraria di fr. 250.--. In una nota spese e prestazioni inviata alla ricorrente - semplicemente allegata al ricorso di diritto pubblico e non presentata all'istanza inferiore - è stato fatturato un importo totale di fr. 6'670.50. La ricorrente non fa comunque valere che questa sarebbe la somma che l'istanza inferiore avrebbe dovuto attribuirle. Ella rileva soltanto che le ripetibili accordatele non coprirebbero nemmeno i costi delle verifiche e dei sopralluoghi esperiti (quattro ore), motivo per il quale la decisione impugnata sarebbe insostenibile.
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3.5 Adducendo semplicemente, in maniera del tutto generica e imprecisa, la complessità delle procedure concernenti la pianificazione del territorio e della situazione concreta, la ricorrente non dimostra che l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione i criteri sviluppati dalla prassi cantonale. Limitandosi a rilevare che era necessario analizzare in dettaglio tutte le lacune, incongruenze e violazioni dei principi legali che reggono la materia, ella non precisa affatto il contenuto del gravame inoltrato al Tribunale amministrativo, rimedio peraltro neppure allegato al ricorso di diritto pubblico quale mezzo di prova, anche se lo stesso figura nondimeno nell'incarto cantonale. Il Tribunale federale, che non deve esaminare d'ufficio tali questioni (art. 90 OG), non può quindi valutare se l'ammontare delle ripetibili litigiose sia o meno proporzionato all'impegno necessario per la preparazione e la stesura del ricorso; ciò tenuto conto anche del fatto che, secondo la prassi cantonale non contestata dalla ricorrente, non sussiste un diritto a una retribuzione completa, ma soltanto adeguata, delle ripetibili (PTA 1996 n. 112 consid. 3). La ricorrente disattende inoltre che, secondo la giurisprudenza, la decisione con cui si fissa l'ammontare dell'indennità per ripetibili non dev'essere, in linea di principio, motivata (DTF 111 Ia 1 consid. 2a).
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3.6 Esprimendosi sul risultato ottenuto, la ricorrente sostiene, senza tuttavia dimostrarlo, che revocando l'approvazione del contestato piano il Comune avrebbe integralmente riconosciuto la fondatezza degli argomenti esposti nel suo gravame, ma non illustrati nel ricorso di diritto pubblico. Nella sua presa di posizione del 15 marzo 2004, l'istanza inferiore rileva che il Comune non ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, la revoca dell'approvazione del piano essendo intervenuta soprattutto per la commissione di errori formali. Nelle osservazioni del 3 maggio 2004 il Comune adduce che la ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere l'annullamento del piano di quartiere per la violazione delle norme della legge edilizia concernenti l'obbligo di una seconda esposizione, le censure materiali essendo prive di fondamento e quindi non necessarie. Aggiunge, poi, che il risultato ottenuto sarebbe unicamente di natura procedurale, la ricorrente potendo riproporre i suoi argomenti in sede di opposizione dinanzi all'autorità comunale nell'ambito della seconda esposizione pubblica.
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Ricordato che la ricorrente non si è espressa sul contenuto degli argomenti contenuti nel gravame presentato dinanzi al Tribunale amministrativo, il Tribunale federale non può valutare se il citato assunto ricorsuale sia o meno fondato (art. 90 OG) e se, pertanto, le censure materiali erano effettivamente decisive e i costi di patrocinio, che hanno comportato, necessari. Non spetta infatti al Tribunale federale esaminare d'ufficio questa questione: ciò a maggior ragione ritenuto che il piano di quartiere litigioso era stato oggetto anche di un altro ricorso che ha potuto influire sulla decisione di revoca.
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3.7 Non applicando gli stessi criteri su cui si fonda la decisione pubblicata nella PTA 1996 n. 112, la Presidenza avrebbe inoltre violato il diritto alla parità ed equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.). Con questo rilievo, la ricorrente non dimostra tuttavia che l'istanza precedente avrebbe cambiato la propria prassi in maniera arbitraria (al riguardo cfr. DTF 127 I 49 consid. 3c in fine), né che, trattando fattispecie analoghe in maniera differente, avrebbe leso il principio della parità di trattamento (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa, 166 consid. 2a). In effetti, la ricorrente né sostiene né dimostra che in casi analoghi, in materia di pianificazione del territorio, la prassi cantonale riconoscerebbe un'indennità per ripetibili ben superiore all'importo forfettario accordatole. Del resto, nell'invocato giudizio, concernente peraltro un'altra fattispecie, segnatamente il ritiro di un permesso di soggiorno, le ripetibili erano state aumentate a fr. 600.--.
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4.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.
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Losanna, 14 gennaio 2005
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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