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Informationen zum Dokument  BGer 4C.115/2005  Materielle Begründung
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BGer 4C.115/2005 vom 02.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.115/2005 /biz
 
Sentenza del 2 settembre 2005
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________Sagl,
 
attrice e ricorrente,
 
patrocinata dall'avv. Alfio Mazzola,
 
contro
 
B.________,
 
convenuto e opponente,
 
patrocinato dall'avv. Annemarie Crivelli,
 
Oggetto
 
contratto d'appalto,
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata
 
l'11 febbraio 2005 dalla II Camera civile del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
B.________ è proprietario del fondo xxx RFD di Preonzo, sul quale sorge un piccolo rustico.
 
Nell'autunno/inverno 1999 egli ha incaricato della ristrutturazione l'impresa di costruzioni A.________Sagl, con sede a Claro. I costi sono stati oggetto di tre preventivi. I lavori sono iniziati, ma nel mese di settembre 2000 il committente ha rescisso il contratto a causa dell'insanabile disaccordo venuto in essere fra le parti in merito al superamento dei costi.
 
B.
 
Il 15 gennaio 2001 A.________Sagl ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di ordinare - a conferma dell'iscrizione provvisoria già avvenuta - l'iscrizione di un'ipoteca legale definitiva degli artigiani e imprenditori sul fondo xxx RFD di Preonzo, per fr. 108'080.25 oltre interessi. L'attrice ha altresì chiesto che venisse accertato il suo credito di pari importo nei confronti di B.________. Questi ha proposto la reiezione della petizione, contestando per diversi motivi il calcolo della mercede ancora dovuta, superiore a quella preventivata. In via riconvenzionale ha domandato che l'attrice fosse condannata a versargli degli importi ancora da precisare per riparazione dei difetti e restituzione di materiale, nonché a rifondergli una somma pagata in eccesso, anch'essa da stabilire. In sede di conclusioni l'attrice ha ridotto le sue pretese a fr. 90'279.15, subordinatamente a fr. 63'541.90, mentre il convenuto ha quantificato le sue in fr. 44'100.70.
 
Il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha respinto l'azione riconvenzionale con sentenza del 1° ottobre 2003: ha condannato il convenuto a pagare all'attrice fr. 63'016.55, oltre agli interessi, e ha ordinato all'Ufficio dei registri di Bellinzona di iscrivere l'ipoteca legale definitiva per questo importo.
 
C.
 
Con sentenza dell'11 febbraio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha sovvertito il giudizio di primo grado, respingendo la petizione, ordinando all'Ufficio dei registri di Bellinzona la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannando l'attrice a versare al convenuto fr. 19'360.65 oltre interessi.
 
D.
 
Contro questa decisione A.________Sagl è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 31 marzo 2005, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione dell'art. 8 CC nonché degli art. 18 e 374 CO, postula l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma della pronunzia pretorile; in via subordinata domanda il rinvio della causa all'autorità cantonale affinché completi gli atti e decida di nuovo.
 
Con risposta del 27 maggio 2005 B.________ ha proposto la reiezione del gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto nella misura in cui era ammissibile, sicché nulla osta all'esame del presente gravame.
 
2.
 
Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3).
 
Secondo l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate.
 
3.
 
L'attrice sostiene in primo luogo che la causa dovrebbe venire rinviata all'autorità cantonale affinché completi gli accertamenti di fatto in forza dell'art. 64 OG. Ribadisce in sostanza la censura già proposta nel quadro del ricorso di diritto pubblico, secondo cui la Corte cantonale avrebbe erroneamente omesso di "chiarire quale fosse il testo accettato dalle parti e quindi il contratto venuto in essere fra loro". Il completamento dei fatti in tal senso sarebbe indispensabile perché, avendo le parti pattuito che i bollettini dei lavori a regia andavano sottoposti al committente per eventuale contestazione, solo in tale modo è possibile stabilire la "ripartizione dell'onere della prova, in deroga a quanto previsto dagli art. 8 e 374 CO".
 
Si tratta di un'argomentazione infondata. Contrariamente a quanto asseverato dall'attrice, la Corte cantonale ha accertato tutti i fatti rilevanti per il giudizio. Ha in particolare stabilito che le parti hanno pattuito una mercede secondo il valore del lavoro nel senso dell'art. 374 CO, sottintendendo con ciò ch'esse erano vincolate da un contratto d'appalto. Come già rilevato nell'ambito del parallelo ricorso di diritto pubblico essa ha pure accertato in fatto - e quindi in modo vincolante per il Tribunale federale (cfr. quanto già esposto al consid. 2) - che gli invii dei bollettini a scadenze mensili non sono "avvenuti per una verifica delle ore di lavoro e del materiale esposto (...) ma più che altro per ottenere il pagamento delle opere (cfr. doc. A)". L'autorità cantonale ha inoltre osservato, riferendosi alla perizia giudiziaria, che la verifica in questione era comunque "assolutamente impossibile (perizia pag. 4), specialmente se doveva avvenire a distanza di settimane o mesi dall'esecuzione dei lavori (perizia pag. 13), a maggior ragione per il convenuto, funzionario di una compagnia di assicurazioni, oltretutto presente sul cantiere all'incirca solo una volta alla settimana".
 
4.
 
In secondo luogo l'attrice invoca la violazione dell'art. 8 CC nonché degli art. 18 e 374 CO. Essa sostiene che, interpretato secondo il principio dell'affidamento, l'impegno da lei assunto il 22 novembre 1999 di allestire bollettini giornalieri dettagliati (cfr. doc. A) porterebbe a un rovesciamento dell'onere della prova: in sostanza questi bollettini, non essendo stati contestati tempestivamente, sarebbero divenuti attendibili, di modo che incombeva al convenuto la prova del contrario. Nella misura in cui riguardano questioni di diritto, che il Tribunale federale può rivedere nell'ambito della procedura di riforma, si tratta di censure infondate.
 
4.1 L'art. 18 CO prevede effettivamente che, in assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, il giudice debba interpretare le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, che riguarda l'applicazione del diritto e può pertanto essere rivisto liberamente dal Tribunale federale nella giurisdizione per riforma; esso si fonda comunque sul contenuto delle manifestazioni di volontà e sulle circostanze del caso concreto, che attengono ai fatti (DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122 segg.).
 
Sennonché, nel caso in rassegna, il tribunale cantonale non ha applicato la teoria dell'affidamento, ovvero non ha interpretato il doc. A nel senso che le parti dovevano ragionevolmente attribuirgli. È nel quadro dell'apprezzamento delle prove che la Corte ticinese ha stabilito che i bollettini in discussione non erano stati trasmessi al convenuto per il controllo delle ore esposte, ma solo per ottenere il pagamento delle opere. Così facendo la Corte ticinese ha accertato la vera volontà delle parti; Trattandosi di una questione di fatto, essa non può essere rivista nel quadro del presente rimedio (DTF citata).
 
Ad ogni modo, né questo testo né altri elementi di fatto emergenti dal giudizio impugnato permetterebbero di giungere alla conclusione che la mancata contestazione significava l'irrevocabile accettazione del contenuto dei bollettini da parte del convenuto; simile conclusione si scontrerebbe peraltro con l'accertamento vincolante della sentenza impugnata, fondato sulla perizia giudiziaria, secondo il quale il controllo delle ore di lavoro figuranti su tali bollettini era "assolutamente impossibile".
 
4.2 Per l'art. 374 CO incombe all'appaltatore il compito di provare il valore del lavoro eseguito. Nella fattispecie, i giudici cantonali hanno stabilito che questa prova è stata fornita soltanto nella misura indicata dal perito giudiziario. Hanno quindi accertato l'ammontare della mercede, sulla scorta dell'apprezzamento delle prove raccolte durante l'istruttoria, giungendo alla conclusione che le valutazioni del perito giudiziario prevalevano sui bollettini di lavoro a regia prodotti dall'attrice. In queste circostanze l'art. 374 CO non risulta essere stato violato. Quanto all'art. 8 CC, l'attrice parte da un'idea errata della sua portata, dimenticando che la questione della ripartizione dell'onere della prova (in sostanza: quale parte sopporta le conseguenze della mancata prova di un fatto) diviene senza oggetto quando, come nel caso in esame, il giudice accerta un fatto per mezzo dell'apprezzamento delle prove (DTF 122 III 219 consid. 3c pag. 223; 119 II 114 consid. 4c con rinvii).
 
5.
 
In conclusione, come già il ricorso di diritto pubblico, anche il ricorso per riforma dev'essere respinto nella misura in cui ammissibile.
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà al convenuto fr. 5'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 settembre 2005
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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