BGer 6P.97/2005 | |||
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BGer 6P.97/2005 vom 02.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.97/2005
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6S.303/2005 /biz
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Sentenza del 2 novembre 2005
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Karlen, Zünd,
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cancelliere Garré.
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Parti
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A.________SA,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Andrea Ferrari,
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Procuratore pubblico del cantone Ticino,
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palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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6P.97/2005
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Procedura penale, arbitrio,
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6S.303/2005
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Decreto di non luogo a procedere (furto, danneggiamento e violazione di domicilio),
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ricorso di diritto pubblico (6P.97/2005) e ricorso per cassazione (6S.303/2005) contro la sentenza emanata il 26 giugno 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con esposto 30 gennaio / 2 febbraio 2004 la A.________SA sporgeva denuncia/querela nei confronti di B.________ per titolo di furto, danneggiamento, violazione di domicilio e ogni altro reato ravvisabile, sostenendo che questi avrebbe invaso una particella appartenente alla suddetta società, proceduto al taglio raso di circa ottanta alberi ed infine sottratto la legna recisa, senza nessuna autorizzazione.
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B.
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Il 26 febbraio 2004 il Procuratore pubblico, dopo avere esperito le informazioni preliminari, decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela.
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C.
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Il 26 giugno 2005 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino respingeva, per quanto ricevibile, l'istanza di promozione dell'accusa presentata dalla A.________SA.
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D.
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La A.________SA insorge con ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale chiedendone l'annullamento integrale. Con scritto separato domanda la restituzione del termine.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
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1.2 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo può essere censurata la violazione di diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere tramite ricorso per cassazione (art. 269 PP).
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2. Ricorso di diritto pubblico (6P.97/2005)
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2.1 In qualità di ricorso di diritto pubblico il gravame è tempestivo (art. 34 cpv. 1 lett. b e 89 cpv. 1 OG). Interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, esso adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI).
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2.2 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b; 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1; 125 I 253 consid. 1b e rinvii). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (v. DTF 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). Un interesse giuridico, proprio a conferire la legittimazione ricorsuale, è per contro riconosciuto a chi è vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), vale a dire alla persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato (cfr. art. 2 cpv. 1 LAV), quando la decisione di abbandono o di non luogo possa avere degli effetti sulle sue pretese civili contro l'imputato (DTF 121 IV 317 consid. 3; 120 Ia 101 consid. 2a e f). Il Tribunale federale esamina liberamente se, in relazione a ogni reato prospettato, siano adempiuti questi presupposti (DTF 128 I 218 consid. 1.1 pag. 220; DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 157 consid. 2d).
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2.3 La ricorrente non è né sostiene di essere vittima ai sensi della LAV, ciò che gli avrebbe conferito, quale "lex specialis" per rapporto all'art. 88 OG, la capacità di agire (art. 8 cpv. 1 LAV; DTF 128 I 218 consid. 1.1 pag. 220; 120 Ia 157 consid. 2a-d), per cui da questo profilo difetta di legittimazione ricorsuale.
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2.4 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 e seg. Cost. nonché 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Secondo la dottrina vi è diniego di giustizia formale quando un'autorità non applica o applica in maniera scorretta una regola di procedura di modo che viene impedito l'accesso alla giustizia ad un singolo che, normalmente, ne avrebbe diritto (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 3 ad art. 29). Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 122 I 267 consid. 1b; 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In questi casi, l'interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del leso o del denunciante di partecipare alla procedura (Mauro Mini, L'istanza di promozione dell'accusa, RtiD I-2004 pag. 270). Per contro, egli non è legittimato a censurare la valutazione che l'autorità ha fatto delle prove da lui offerte, segnatamente la circostanza che l'assunzione di queste prove sia stata rifiutata in base alla loro irrilevanza o al loro apprezzamento anticipato. Il giudizio su tali questioni non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
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Orbene la gran parte delle critiche di tipo procedurale contenute nel ricorso si confondono con il merito per cui risultano già di per sé inammissibili per difetto di legittimazione. Per il resto dall'impugnativa non emergono allegazioni a sostegno di un'eventuale censura per diniego di giustizia formale, visto che la ricorrente si limita a contestare in maniera diffusa le modalità di intimazione postale del decreto di non luogo a procedere (comunque nuovamente intimato con conseguente ripristino dei termini, secondo le modalità richieste dalla ricorrente stessa) nonché quelle di accesso agli atti (comunque ad essa garantito), senza spiegare in che modo l'autorità cantonale le avrebbe per questo impedito l'accesso alla giustizia. Anche da quest'ultimo profilo il ricorso si rivela quindi inammissibile.
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3. Ricorso per cassazione
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3.1 La sentenza impugnata è stata intimata il 30 giugno 2005, mentre il relativo invio per raccomandata risulta ritirato all'Ufficio postale di Figino il 4 luglio 2005 da persona munita di relativa autorizzazione.
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3.2 In base all'art. 272 cpv. 1 PP il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. Nel computo dei termini non è compreso il giorno iniziale (art. 32 cpv. 1 OG). In questo ambito non vi è sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto (art. 34 cpv. 2 OG) come invece per il parallelo ricorso di diritto pubblico, per cui il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva il 3 agosto 2005.
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3.3 Il gravame in esame è stato spedito il 4 agosto 2005 (data del timbro postale), per cui a titolo di ricorso per cassazione esso risulta tardivo e dunque inammissibile.
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3.4 La domanda di restituzione per inosservanza di termine giusta l'art. 35 OG non può essere accolta perché la richiedente non è stata impedita, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, visto che se il suo amministratore unico avesse debitamente istruito la persona incaricata di ritirare la posta durante la sua assenza, avrebbe potuto agevolmente e tempestivamente prendere i necessari provvedimenti per agire entro detto termine.
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4. Sulle spese
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In base all'art. 156 cpv. 1 OG (ricorso di diritto pubblico) e all'art. 278 cpv. 1 PP (ricorso per cassazione) le spese seguono la soccombenza.
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
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2.
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La domanda di restituzione del termine relativa al ricorso per cassazione è respinta.
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3.
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Il ricorso per cassazione è inammissibile.
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4.
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La tassa di giustizia di complessivi fr. 2000.- è posta a carico della ricorrente.
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5.
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Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore del denunciato, al Procuratore pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 novembre 2005
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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