BGer 5P.388/2006 | |||
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BGer 5P.388/2006 vom 24.04.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.388/2006 /viz
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Sentenza del 24 aprile 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Nordmann, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
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contro
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B.A.________,
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opponente, patrocinata dallo Studio legale Bolla Bonzanigo & Associati,
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
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6900 Lugano.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (sequestro),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
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7 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a La vicenda, che vede contrapposti i coniugi A.A.________ e B.A.________, riguarda fondi generati dall'attività di importazione ed esportazione della ditta X.________ Srl, accumulati su conti bancari svizzeri. In considerazione del fatto che all'attività della ditta avevano partecipato entrambi i coniugi, questi avrebbero convenuto, con un cosiddetto "accordo divisorio parziale 30 giugno 2000", di attribuire detti fondi a due società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, la Y.________ Ltd (attribuita alla moglie ma gestita dal marito) e la Z.________ Ltd (attribuita al marito; le due società sono citate qui di seguito con il solo nome). In occasione di un'operazione di regolarizzazione di conti esteri posta in atto per poter usufruire delle amnistie fiscali italiane organizzate per favorire appunto il riflusso di fondi depositati all'estero (il cosiddetto "scudo Tremonti"), la moglie assevera tuttavia che il marito si sarebbe appropriato delle risorse della Y.________ Ltd, poi posta in liquidazione.
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A.b Vantando a questo titolo un credito per risarcimento danni, B.A.________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano in data 7 settembre 2005 il sequestro, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, degli averi patrimoniali depositati a nome e/o per conto del marito in due banche di Lugano, il tutto a concorrenza di un importo appena inferiore a 5 milioni di franchi svizzeri. Il giorno medesimo, il Pretore ha ordinato il sequestro, salvo poi revocarlo con sentenza 17 gennaio 2006, in accoglimento dell'opposizione interposta da A.A.________.
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B.
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Con la sentenza qui impugnata, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente l'impugnativa di B.A.________ ed ha ripristinato il sequestro, limitandolo tuttavia agli averi depositati o esistenti a nome del marito.
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C.
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Quest'ultimo insorge avanti al Tribunale federale con il presente ricorso di diritto pubblico, motivato per l'essenziale con una duplice violazione del divieto d'arbitrio.
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Non è stata chiesta risposta all'opponente né la Corte cantonale è stata invitata a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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1.1 Interposto contro una decisione pronunciata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il presente ricorso sottostà ancora al regime previgente retto dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; v. art. 132 cpv. 1 LTF).
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1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1 pag. 668 seg.; 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
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1.3 Oggetto dell'impugnativa è una decisione con la quale l'autorità cantonale suprema ha respinto - per l'essenziale - l'opposizione formulata contro un sequestro. Non si tratta dunque di una causa civile ai sensi degli artt. 43 segg. OG né di un procedimento civile ai sensi dell'art. 68 OG, cosicché non entrano in linea di conto né il ricorso per riforma, né quello per nullità. Non è neppure in discussione un atto di un ufficio di esecuzione o fallimenti, ragione per cui non è dato il ricorso al Tribunale federale giusta l'art. 19 vLEF. Escluso è infine il ricorso di diritto amministrativo, inammissibile in tema di decisioni fondate sulla LEF (DTF 118 Ia 118 consid. 1b pag. 122). Ne discende l'ammissibilità di principio del presente ricorso di diritto pubblico.
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1.4 Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.
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2.
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2.1 Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 seg.). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 125 I 71 consid. 1c pag. 76). Nella misura in cui il ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non basta che egli affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, egli non può accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).
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2.2 Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182).
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2.3 Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non è permesso presentare fatti o argomenti giuridici nuovi, e neppure offrire nuove prove. È eccezionalmente permesso proporre argomenti nuovi di fatto e di diritto unicamente qualora la loro pertinenza scaturisca dalla motivazione della decisione impugnata, rispettivamente su punti di vista che si imponevano senz'altro e che dunque avrebbero dovuto comunque essere tenuti in considerazione dalla Corte cantonale; ciò non vale tuttavia per quei fatti che il ricorrente avrebbe potuto allegare in istanza cantonale. Sono infine eccezionalmente possibili allegazioni che acquisiscono rilevanza nell'ambito di una procedura probatoria ordinata dal giudice istruttore in base all'art. 95 OG; nonché nuove argomentazioni giuridiche, allorquando l'ultima istanza cantonale disponeva di cognizione illimitata ed era chiamata ad applicare il diritto d'ufficio (DTF 128 I 354 consid. 6c pag. 357, con ulteriori rinvii), a patto che il ricorrente non si avvalga della censura di arbitrio (DTF 119 Ia 88 consid. 1a pag. 90 seg., al quale rinvia la più recente DTF 128 cit.; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed. Berna 1994, pag. 370 seg.).
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2.4 Il ricorrente non postula solo l'annullamento della sentenza impugnata, ma chiede pure l'esplicita riconferma della sentenza pretorile del 17 giugno [recte: gennaio] 2006. Vista la natura essenzialmente cassatoria del ricorso di diritto pubblico (DTF 131 I 137 consid. 1.2, con rinvio), quest'ultima richiesta, che implica l'impartizione di istruzioni vincolanti all'autorità cantonale, si rivela inammissibile.
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3.
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3.1 Per le ragioni appena ricordate (supra consid. 2.1), il Tribunale federale non può discostarsi dai fatti, siccome ritenuti dall'ultima istanza cantonale, nella misura in cui il ricorrente non lamenta espressamente il carattere arbitrario della loro constatazione (DTF 118 Ia 20 consid. 5a). Ciò sta a dire che non potrà essere tenuto conto delle precisazioni che il ricorrente propone nel proprio lungo e dettagliato capitolo "in fatto".
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3.2 Non può essere del pari tenuto conto della sentenza 10 luglio 2006 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, che la Camera di esecuzione e fallimenti aveva estromesso perché prodotta dopo la chiusura dello scambio di allegati. A prescindere dalle considerazioni di opportunità proposte dal ricorrente, si tratta infatti di una nuova prova (supra, consid. 2.3).
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Inoltre, nella misura in cui l'argomentazione ricorsuale dovesse essere diretta contro l'agire dei giudici cantonali, la censura appare di primo acchito insufficientemente motivata, facendo difetto la menzione di un diritto costituzionale preteso violato. Abbondanzialmente, pur volendo ammettere che il ricorrente abbia voluto sottintendere una violazione del divieto d'arbitrio, sia ribadito che la Corte cantonale ha rifiutato di considerare il documento in questione non già per motivi legati alla sua pertinenza, bensì perché prodotto dopo la chiusura dello scambio di allegati, ultimo termine ammesso in virtù del diritto cantonale. Ora, tale conclusione avrebbe semmai dovuto venire refutata con una motivata censura di arbitraria applicazione del diritto cantonale; ma nel ricorso, di ciò non vi è traccia.
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Questa censura si appalesa dunque irricevibile.
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3.3 Il Tribunale di appello ha intersecato alcuni passaggi delle osservazioni all'appello proposte in quella sede dal ricorrente. Il ricorrente, riesposte le ragioni che l'avevano spinto ad esprimersi in quei termini, chiede al Tribunale federale di annullare le intersecazioni previste, almeno nell'eventualità di un rinvio all'autorità cantonale. Anche qui, tuttavia, egli omette di indicare il proprio diritto costituzionale asseritamente leso dalle previste intersecazioni. Né egli discute e critica, siccome arbitraria, l'applicazione che i giudici d'appello hanno fatto dell'art. 68 cpv. 1 CPC/TI.
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La relativa censura è dunque inammissibile.
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4.
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Nel merito, il ricorrente considera arbitrario il giudizio impugnato per aver negato l'effetto novativo dell'accordo di Rho concluso fra le parti in data 7 maggio 2004.
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4.1 In un primo considerando dedicato alla questione, i giudici cantonali disquisiscono della verosimile entità dei beni attribuiti a ciascuna delle parti in virtù dell'accordo del 2000, e gestiti tramite le cennate società delle Isole Vergini Britanniche (supra, consid. A.a in fatto). Atteso che il ricorrente dichiara di non volerne discutere "siccome il problema non è quello a sapere l'ammontare del credito, ma semplicemente l'esistenza o meno dello stesso", non vi è necessità di soffermarvisi oltre. Sia annotato a margine che le precisazioni apportate dal ricorrente alle relative conclusioni dei giudici cantonali hanno manifestamente carattere abbondanziale e non possono - né vogliono - fare apparire la sentenza cantonale in questo punto come arbitraria.
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4.2 Quanto all'effetto novatorio che, secondo il ricorrente, l'accordo di Rho del 7 maggio 2004 avrebbe avuto rispetto all'accordo divisorio parziale del 30 giugno 2000, i giudici cantonali hanno ritenuto di doverlo negare. Hanno preliminarmente ricordato che la novazione non si presume, ma che l'accordo del 2004 non contiene alcun accenno a quello del 2000; il carattere esplicitamente "parziale" di quest'ultimo lasciava intendere che altre divisioni di beni erano previste; infine, dato che i beni di spettanza dell'istante erano già stati trasferiti alla società delle Isole Vergini Britanniche a lei destinata (la Y.________ Ltd), per avere un qualsiasi effetto su tali beni, l'accordo del 2004 avrebbe dovuto menzionarne la retrocessione in favore del marito. All'obiezione di quest'ultimo, secondo la quale l'istante era già prima dell'intesa del 2004 a conoscenza del e d'accordo con il rimpatrio del denaro al fine di regolarizzarne la posizione fiscale approfittando dello "scudo Tremonti", e che ella avrebbe pure accettato lo scambio degli averi della Y.________ Ltd contro la nuda proprietà dei due fondi siti in Italia, il Tribunale di appello risponde che essa appare inverosimile per diverse ragioni: in primo luogo, il valore dei fondi italiani appare manifestamente inferiore al valore dei beni detenuti da Y.________ Ltd; inoltre, gli scritti che potrebbero sostenere la versione fornita dall'opponente sarebbero giunti a conoscenza della moglie soltanto dopo la conclusione dell'accordo del 7 maggio 2004; infine, le modalità di regolarizzazione dei fondi Y.________ Ltd per lo "scudo Tremonti" non comportavano lo spostamento dei conti dalla banca, ragione per cui la moglie, anche avesse saputo dell'intenzione del marito di regolarizzare la posizione fiscale di detti beni, non avrebbe potuto dedurne che egli si era ripreso la disponibilità degli attivi della Y.________ Ltd. I giudici cantonali hanno ritenuto, in base a questi elementi, che l'istante non abbia rinunciato ai suoi averi con cognizione di causa.
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4.3 Il ricorrente, richiamati brevemente gli argomenti della Corte cantonale, vi contrappone subito la propria principale obiezione: "il 7 maggio 2004, allorquando venne sottoscritto l'accordo di Rho, i fondi già allocati in Y.________ Ltd erano già ritornati nella disponibilità del signor A.A.________, il quale li aveva fatti rientrare in Italia, prova ne è che i conti della Y.________ Ltd vennero chiusi nel 2003 e la società radiata, in tutti casi prima del 27 aprile 2004". Due circostanze dimostrerebbero, a suo dire, la correttezza di quanto affermato: l'ammissione della moglie, fatta in sede di istanza di sequestro, di aver perso le tracce dei beni delle due società dal momento in cui il marito ne regolarizzò la posizione fiscale; ed i documenti prodotti dalla medesima, tra i quali due anteriori alla firma dell'accordo di Rho, senza che ella si sia lamentata - almeno fino all'udienza di Bellinzona del 15 novembre 2005 - di esserne venuta a conoscenza in una data successiva a quella riportata dal documento stesso. E nel medesimo senso indicherebbe pure lo scritto dell'avvocato C.________, il quale ricordava al legale di controparte che l'accordo di Rho aveva definito "tutti i pregressi rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi". Il ricorrente ritiene in tal modo di aver provato che la convenzione di Rho venne sottoscritta proprio per ovviare alla riappropriazione, da parte sua, degli attivi precedentemente in Y.________ Ltd attribuita alla moglie.
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4.4 Per ottenere il sequestro, il creditore deve rendere almeno verosimile - tra l'altro - l'esistenza del credito (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Anche se le esigenze poste al grado di verosimiglianza non devono essere troppo elevate (Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997/II pag. 464 e rif.; Walter A. Stoffel, Commento basilese, n. 3 segg. all'art. 272 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 4a ed., Basilea/ Losanna 2005, pag. 414 n. 2234; Rudolf Ottomann, Der Arrest, in RDS 1996/I pag. 252), un cominciamento di prova appare nondimeno necessario, atteso che semplici affermazioni di parte non bastano, anche se possono apparire plausibili (Hans Ulrich Walder, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e rinvii). La verosimiglianza del credito va valutata alla luce di tutte le circostanze emergenti dagli elementi probatori dell'incarto e può dipendere anche dalla natura della lite (Peter Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e rinvii; sentenza 5P.199/2001 del 30 luglio 2001 consid. 3c). Nell'ambito della valutazione delle prove, alle autorità cantonali compete un'ampia latitudine di apprezzamento: il Tribunale federale esercita il suo potere d'esame solo con ritegno e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice cantonale. La decisione impugnata sarà di conseguenza annullata solo se la discrezionalità dell'autorità cantonale si appalesa arbitraria, ossia apertamente insostenibile, oppure manifestamente incompatibile con il sentimento di giustizia ed equità, ovvero ancora in crasso contrasto con circostanze rilevanti o fondata su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza 5P.248/2002 del 18 settembre 2002 consid. 2.3).
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4.5 In punto a sapere cosa fosse noto alle parti, in particolare alla moglie, al momento di sottoscrivere l'accordo di Rho del maggio 2004, vi sono argomenti a sostegno tanto della posizione difesa dall'istante quanto di quella dell'opponente. Tuttavia, alla luce dei principi di legge e giurisprudenziali riportati, ovvero del riserbo del Tribunale federale nel rivedere l'apprezzamento dei giudici cantonali (consid. 4.4 supra), al quale va a sommarsi il concetto stesso di arbitrio insito nell'art. 9 Cost. (consid. 2.2 supra), la questione non è quella di stabilire quale delle due versioni appaia più verosimile, bensì unicamente se la versione dei fatti ritenuta dall'autorità cantonale debba essere tacciata di insostenibile. Ora, ciò non appare il caso.
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4.5.1 La disparità di valore degli attivi attribuiti alla moglie con l'accordo di Rho rispetto alla situazione posta in atto con l'accordo del giugno 2000 è eclatante, a dispetto delle spiegazioni dell'opponente circa l'andamento del mercato borsistico.
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4.5.2 L'assenza, nella convenzione di Rho, di un qualsiasi riferimento all'accordo parziale del giugno 2000 può essere, senza traccia di arbitrio alcuno, considerata sospetta nell'ottica della pretesa novazione, se si pon mente alla notoria necessità di esprimere chiaramente la volontà di estinguere un debito precedente mediante la creazione di un nuovo (art. 116 cpv. 1 CO ed il rinvio, nella sentenza impugnata, all'art. 1230 cpv. 2 del Codice civile italiano), necessità che non poteva sfuggire alle parti, professionalmente assistite.
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4.5.3 Quello che il ricorrente definisce l' "errore fondamentale" dei giudici cantonali, ossia di non aver compreso che al momento di sottoscrivere gli accordi di Rho, gli attivi di Y.________ Ltd erano già tornati nella sua disponibilità, e che gli accordi di Rho volevano giustappunto ovviare a tale situazione di fatto, non costituisce un ostacolo insormontabile ad un avallo delle conclusioni della Corte cantonale: rammentato che l'accordo del 30 giugno 2000 era esplicitamente definito parziale, non si vede perché la moglie non potesse presentarsi alla firma della convenzione di Rho convinta che la stessa andasse ad integrare, e non a sostituire, l'accordo precedente. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non è dunque vero che senza la riappropriazione, da parte del marito, dei fondi della moglie non vi sarebbe stata alcuna necessità per gli accordi di Rho.
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4.5.4 Non vanno scordati, d'altra parte, gli scritti a cui si riferisce il ricorrente e confluiti anche nella sentenza impugnata: certo, è vero che tali scritti portano date anteriori alla firma della convenzione di Rho, e tale fatto potrebbe anche dar credito all'opinione del ricorrente, secondo la quale la moglie ne era a conoscenza, e dunque sapeva pure che i suoi beni non erano più in Y.________ Ltd. Tuttavia, di rilevanza per la presente decisione non è tanto stabilire cosa l'istante, sulla base di detti scritti, sapesse rispettivamente avrebbe dovuto sapere, bensì unicamente sapere se la conclusione dell'autorità cantonale che la moglie sia venuta a conoscenza di tali scritti soltanto dopo la sottoscrizione dell'accordo del 7 maggio 2004 debba essere definita arbitraria. Ora, la Corte cantonale ha motivato tale sua conclusione con le date relative alla trasmissione dei documenti via fax da parte del legale della moglie. L'argomento dei giudici cantonali non pare invero peregrino al punto da inficiare, siccome arbitraria, la loro conclusione.
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4.5.5 Né sono di soccorso al ricorrente le precisazioni che egli apporta a proposito del luogo di situazione dello scritto 10 maggio 2003 e del momento in cui ne sia venuto a conoscenza il legale dell'istante: a prescindere che si tratta di mere speculazioni, esse si confrontano a constatazioni che la Corte cantonale non ha fatto, e rappresenterebbero pertanto - se debitamente suffragate - fatti nuovi inammissibili (supra consid. 2.3).
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4.5.6 Che, poi, dall'attestazione 27 aprile 2004 dell'avvenuto scioglimento delle due società delle Isole Vergini Britanniche debba necessariamente farsi derivare che i relativi fondi non potevano essere rimasti in Svizzera, è affermazione incomprensibile; ma comunque inconferente, poiché anche riguardo al documento in questione, la Corte cantonale ha ritenuto, sempre con riferimento alla data della sua trasmissione fax (e dunque in termini tutt'altro che incomprensibili), che esso sia giunto a conoscenza dell'istante dopo la conclusione della convenzione di Rho.
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4.5.7 Restano da menzionare brevemente la dichiarazione 26 settembre 2005 dell'arch. D.________ e le dichiarazioni rilasciate dall'avv. E.________ e dal commercialista dott. F.________. Il ricorrente richiama la prima per ribadire che la moglie, "a cavallo del 2003/inizio 2004", fosse a conoscenza del rientro dei capitali in Italia, nonché avesse protestato per le pesanti scorrettezze subite dal marito. Tuttavia, il Tribunale di appello vi ha fatto riferimento unicamente per constatare che tale documento non attesta che l'istante avrebbe saputo che i beni della Y.________ Ltd erano rientrati nel patrimonio del marito. Ora, scopo del ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto d'arbitrio avanti al Tribunale federale non è estrarre dalle prove prodotte avanti alle istanze cantonali informazioni da queste non ritenute, bensì unicamente verificare se la conclusione alla quale è giunta l'ultima istanza cantonale sia insostenibile; qui, non pare insostenibile affermare, come ha fatto il Tribunale di appello, che il documento in questione non accerti positivamente che l'istante sapeva ciò che l'opponente pretende ella sapesse. Che dal cennato documento si potesse pure dedurre altro, non dimostra che quanto ritenuto dai giudici cantonali sia inficiato da arbitrio.
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Quanto alle dichiarazioni E.________ e F.________, il ricorrente vi si riferisce come a documenti sui quali si fonderebbe la sentenza impugnata, salvo ammettere egli stesso che essi non vi sono menzionati. Ora, visto che effettivamente la sentenza impugnata non vi si riferisce per nulla, va da sé che non si può discutere la correttezza rispettivamente l'arbitrarietà di un riferimento che la Corte cantonale non ha fatto, ogni e qualsiasi ipotesi divergente apparendo frutto di mere speculazioni. Peraltro, non è vero che la Corte cantonale non potesse giungere alle conclusioni qui criticate dal ricorrente senza fondarsi sulle dichiarazioni qui contestate: l'argomentazione della sentenza impugnata parte, al contrario, proprio dal presupposto che la moglie sia venuta a conoscenza dei documenti topici a luglio 2004, e non prende in considerazione alcuna la possibilità che i primi contatti fra l'istante ed i suoi consulenti possano effettivamente risalire al 2005, come - secondo il ricorrente - da questi dichiarato.
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4.6 Da ultimo, il ricorrente fa valere che, se fosse vero che gli averi accumulati in Svizzera sono provento di reato in quanto risultanti da sovraffatturazioni operate dalla sua ditta, allora troverebbe applicazione l'inveterato principio "in pari turpitudine melior est causa possidentis", che precluderebbe comunque all'istante ogni e qualsiasi pretesa su beni provento di reato.
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Su questo punto, il ricorso è irricevibile poiché disattende manifestamente le esigenze di motivazione del ricorso di diritto pubblico poste all'art. 90 cpv. 1 lit. b OG. Non basta evidentemente citare un adagio del diritto romano e la norma del diritto positivo contemporaneo svizzero in cui esso è confluito per sostanziarne dovutamente l'arbitraria applicazione, a maggior ragione se si pon mente che la ratio dell'art. 66 CO non corrisponde esattamente a ciò che immagina il ricorrente (v., fra i tanti, von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3a ed. Zurigo 1979, § 52 pag. 491; Gerhard Dannemann, Illegality as Defence Against Unjust Enrichment Claims, in: Oxford University Comparative Law Forum 2'000 [http://ouclf.iuscomp.org/articles/dannemann.shtml], passim, part. lit. B e note 29 segg.; per un esempio, v. DTF 95 II 37 consid. 3 pag. 41 seg.).
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4.7 Sulla base di quanto esposto, l'accertamento dei fatti operato dai giudici cantonali in particolare circa la portata della convenzione di Rho del maggio 2004 non può dirsi arbitrario. In quanto ricevibili, le censure sollevate dal ricorrente si sono rivelate infondate.
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5.
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Pertanto, il suo ricorso di diritto pubblico va respinto nei limiti della sua ammissibilità, con conseguenze di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non sono dovute ripetibili all'opponente: non essendo stata invitata a presentare osservazioni, ella non è incorsa in spese indispensabili nella sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 aprile 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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