BGer 6B_151/2007 | |||
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BGer 6B_151/2007 vom 07.07.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_151/2007 /viz
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Sentenza del 7 luglio 2007
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente,
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contro
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C.________,
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opponente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la decisione emanata il 31 marzo 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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In data del 31 maggio 2006, A.A.________ ha sporto denuncia penale nei confronti di C.________ per titolo di appropriazione indebita. Il 3 novembre 2006 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto esposto. Con sentenza del 31 marzo 2007, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.A.________ e sua moglie B.A.________.
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B.
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Con scritto del 4 maggio 2007, inviato il giorno successivo, A.A.________ ha presentato, a nome suo e di sua moglie, un ricorso al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Nell'atto di ricorso figura unicamente la firma di A.A.________.
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C.
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Con decreto dell'8 maggio 2007, il Tribunale federale ha invitato B.A.________ ad apporre la sua firma sul ricorso formulato anche a suo nome entro il 29 maggio 2007 al più tardi e chiesto ai coniugi A.________ di fornire entro il medesimo termine un anticipo delle spese giudiziarie di fr. 2'000.--. Poiché questo termine è scaduto infruttuoso, con decreto del 5 giugno 2007, il Tribunale federale ha fissato un termine suppletorio per ottemperare a quanto richiesto con il primo decreto. In entrambi i decreti era specificato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non valeva quale ritiro del rimedio giuridico.
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Diritto:
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1.
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Nelle cause penali sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF).
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A.A.________ ha presentato ricorso di diritto penale a nome suo e di sua moglie. Non essendo un avvocato né il rappresentate legale di B.A.________, egli non è legittimato a proporre ricorso al Tribunale federale a nome di sua moglie.
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Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. Se manca la firma della parte, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF).
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B.A.________ non ha dato seguito all'invito di questo Tribunale di apporre la sua firma in calce al ricorso in esame, pertanto l'atto scritto è reputato inoltrato esclusivamente da A.A.________.
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2.
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Secondo l'art. 62 cpv. 1 LTF, la parte che adisce al Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
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Nel caso concreto, A.A.________ non ha fornito l'anticipo spese richiesto malgrado gli fosse stato assegnato un termine suppletorio. Egli non ha neppure dichiarato per iscritto di voler ritirare il suo ricorso. In queste circostanze, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile.
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3.
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Poiché l'art. 66 cpv. 3 LTF prevede che le spese inutili sono pagate da chi le causa, le spese di questo procedimento sono poste a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 luglio 2007
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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