BGer 6P.122/2006 | |||
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BGer 6P.122/2006 vom 12.08.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.122/2006
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6S.265/2006 /biz
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Sentenza del 12 agosto 2007
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Wiprächtiger, Ferrari,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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7. H.________,
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tutti patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
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8. I.________, patrocinato dall'avv.
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Luca Beretta Piccoli,
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9. J.________,
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opponenti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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6P.122/2006
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Procedura penale, diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita (art. 3 e 13 CEDU),
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6S.265/2006
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso di diritto pubblico (6P.122/2006) e ricorso
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per cassazione (6S.265/2006) contro la sentenza emanata il 28 aprile 2006 dalla Camera dei ricorsi
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penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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La sera del 20 aprile 2003 A.________, sorpreso in flagrante reato di furto, veniva fermato a Lugano dall'agente della polizia cantonale I.________, in quell'occasione fuori servizio. In seguito il fermato veniva ammanettato e trasferito da agenti della polizia comunale presso la gendarmeria di via X.________, dove veniva messo a confronto con alcune parti lese e testimoni, perquisito, interrogato e incarcerato fino al giorno successivo. Una volta scarcerato A.________ veniva accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Y.________ di Lugano, dove restava in degenza fino al 24 aprile 2003, a causa delle seguenti lesioni riscontrate sul suo corpo:
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"Tumefazione diffusa dell'avambraccio destro e sinistro a livello del 1/3 distale fino al dorso delle mani bilateralmente [...] con importante dolenzia palpatoria, ematomi e deformazioni dei polsi bilateralmente. Non deficit sensomotorii, functio laesa dei polsi su dolori. Ematoma infraorbitale dx con dolenzia palpatoria. [...] Frattura intraarticolare a livello del radio distale destra con importante dislocazione e frattura del processo stiloide dell'ulna di destra. Frattura intraarticolare a livello del radio distale sinistra con lieve dislocazione e frattura del processo stiloide dell'ulna di sinistra. Sospetta frattura a livello del metacarpo IV della mano sinistra" (certificato medico 21 aprile 2003 del dr. med. K.________, Ospedale Y.________ di Lugano, doc. 4 dell'incarto cantonale).
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B.
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Il 22 aprile 2003 A.________ presentava querela penale, per cui veniva aperta un'inchiesta penale per lesioni semplici e abuso di autorità (quest'ultima infrazione indagata d'ufficio) nei confronti degli agenti della polizia comunale di Lugano F.________, J.________, G.________, H.________, nonché quelli della polizia cantonale B.________, C.________, D.________, E.________, I.________, che avrebbero potuto entrare in considerazione quali autori delle suddette lesioni.
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Il 16 dicembre 2004 il Procuratore generale decretava il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento penale per insufficienza di prove.
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C.
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Il 28 aprile 2006 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) accoglieva parzialmente, per quanto ricevibile, l'istanza di promozione dell'accusa presentata dalla vittima contro il suddetto decreto. Quest'ultimo veniva parzialmente annullato e al magistrato inquirente veniva ordinato di completare le informazioni preliminari e di pronunciarsi sul seguito dell'azione penale contestualmente al reato di abuso di autorità, mentre per quanto riguarda il reato di lesioni veniva confermata la decisione del Ministero pubblico.
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D.
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A.________ insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico, domandando con entrambi l'annullamento della decisione querelata. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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E.
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La CRP e il Ministero pubblico rinunciano a presentare osservazioni ai ricorsi. I.________ conclude le proprie osservazioni domandando la reiezione dei ricorsi. E.________, B.________, D.________, C.________, F.________, G.________ e H.________ postulano, a conclusione delle proprie osservazioni, che entrambi i ricorsi vengano respinti nella misura della loro ricevibilità. J.________ è rimasto silente. In sede di replica e di duplica, le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni.
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Diritto:
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1.
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Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 84 e segg. OG per il ricorso di diritto pubblico e gli art. 268 e segg. PP per il ricorso per cassazione.
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2.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi esperiti, senza essere vincolato in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1).
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3.
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Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la violazione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
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4. Ricorso di diritto pubblico (6P.122/2006)
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4.1 Giusta l'art. 88 OG, il diritto di proporre un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente. Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1; 125 I 253 consid. 1b e rinvii). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 88 OG non deriva in questo caso da un diritto nel merito, bensì da quello di essere parte nella procedura conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale. Il denunciante, la parte lesa o la parte civile possono allora insorgere contro la violazione di tali diritti di parte (DTF 131 I 455 consid. 1.2.1; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b).
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4.2 Un interesse giuridico, proprio a conferire la legittimazione ricorsuale, è per contro riconosciuto a chi è vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV), vale a dire alla persona direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica da un reato (v. art. 2 cvp. 1 LAV), quando la decisione di abbandono o di non luogo possa avere degli effetti sulle sue pretese civili contro l'imputato (DTF 125 IV 109 consid. 1b; 121 IV 317 consid. 3a; 120 Ia 101 consid. 2a e f). Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, la vittima può impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi di diritto dell'imputato sempre ch'essa fosse già parte nella procedura e nella misura in cui la decisione riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime. Questa disposizione costituisce una lex specialis per rapporto all'art. 88 OG.
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4.2.1 Nel caso in esame, sebbene il ricorrente non accenni affatto alla LAV, è indubbio che egli sia stato leso nella sua integrità fisica. Per di più, i reati perseguiti sono suscettibili di essere all'origine di tale lesione. Per cui, allo stadio attuale del procedimento, la qualità di vittima di A.________ ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV appare data. Non è poi contestato che, per aver provocato la sentenza impugnata, l'interessato aveva veste di parte nel quadro delle procedura penale cantonale. Egli si è d'altronde costituito parte civile in tale ambito (v. art. 69 e segg. CPP/TI).
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4.2.2 Per quanto concerne la terza condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV è necessario effettuare una distinzione. Nei confronti degli agenti della polizia comunale F.________, G.________, H.________ e J.________ e della polizia cantonale B.________, C.________, D.________ e E.________, l'insorgente non ha nessuna pretesa di natura civile. Infatti, l'art. 4 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del Cantone Ticino (Lresp/TI; RL 2.6.1.1) prevede che l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (cpv. 1); il danneggiato non ha azione contro l'agente pubblico (cpv. 3). Le eventuali pretese risarcitorie del ricorrente, fondandosi sul diritto cantonale, non hanno un carattere civile, per cui non gli può essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale prevista dalla LAV. Egli può soltanto censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale, federale o convenzionale gli conferisce sempre che tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Per converso, egli non può contestare l'accertamento dei fatti né la valutazione delle prove in quanto la censura di arbitrio in quest'ambito non concerne i diritti di parte, bensì il merito del litigio, in particolare questioni con esso strettamente connesse che la parte lesa non è legittimata a sollevare in sede di ricorso di diritto pubblico (DTF 126 IV 150 consid. 4b/aa pag. 155; 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 220 consid. 2a, 157 consid. 2a/bb).
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Contrariamente agli altri agenti implicati in questa vicenda, l'agente della polizia cantonale I.________, che ha proceduto al fermo del ricorrente colto in flagranza di reato, era fuori servizio la sera in cui si sono svolti i fatti oggetto della procedura. Tuttavia questo non permette già di concludere per l'inapplicabilità della Lresp/TI e la conseguente esistenza di una pretesa di carattere civile. Infatti, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 della legge sulla polizia del Cantone Ticino (RL 1.4.2.1), gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono. L'art. 26 cpv. 1 lett. a del regolamento sulla polizia (RL 1.4.2.1.1) prevede a sua volta che, oltre ai doveri generali per i dipendenti dello Stato (artt. 14-19 LORD - attualmente artt. 22-31 LORD), gli agenti di polizia sono tenuti in particolare a portare la tessera di legittimazione e ad intervenire quando le circostanze lo richiedono, anche fuori dai turni di lavoro. Alla luce di queste disposizioni appare dunque che l'agente I.________ sia intervenuto nell'esercizio delle sue funzioni e debba essere considerato un agente pubblico. Di conseguenza il ricorrente non dispone di una pretesa civile neppure nei confronti di questo agente per cui non gli può essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale ex art. 8 cpv. 1 lett. c LAV.
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4.3 Nel suo gravame, il ricorrente non lamenta la violazione di garanzie procedurali, ma arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Su questo punto il suo ricorso si rivela inammissibile poiché gli difetta la legittimazione ricorsuale ex art. 8 cpv. 1 lett. c LAV. Egli però sostiene anche che l'avversata sentenza violi i diritti fondamentali alla libertà personale e alla dignità umana garantiti dalla Costituzione federale (art. 7 e 10 Cost.), nonché dalla CEDU (in particolare art. 3), dal Patto ONU II (segnatamente art. 7), in relazione con la Convenzione dell'ONU del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti oltre che la Convenzione europea del 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.
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4.4 Secondo l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. L'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II, RS 0.103.2) ha, su questo punto, la medesima portata. La Svizzera ha parimenti ratificato la Convenzione dell'ONU del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105) impegnandosi a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione, oltre alla tortura, altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale (art. 16). Infine, la Svizzera ha pure ratificato la Convenzione europea del 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Nell'ambito del divieto della tortura e di ogni altro genere di trattamento crudele, inumano o degradante gli art. 7 e 10 Cost. hanno una portata equivalente alle diverse disposizioni di diritto internazionale (v. DTF 124 I 231 consid. 2a e rinvii).
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4.5 In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale relativa agli art. 3 e 13 CEDU, chi pretende in modo sostenibile di essere stato trattato in modo degradante da un funzionario della polizia ha diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita (DTF 131 I 455 consid. 1.2.5 con rinvii alla pertinente giurisprudenza europea).
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4.6 Pretendendo in modo sostenibile di essere stato trattato in modo degradante da funzionari di polizia (verbale d'interrogatorio del 22 aprile 2003), A.________ ha diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita sui fatti. La decisione impugnata che conferma, anche se parzialmente, il decreto di non luogo a procedere pone un termine all'inchiesta avviata e, di conseguenza, colpisce il ricorrente nei suoi interessi giuridicamente protetti ai sensi dell'art. 88 OG.
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4.7 Da quanto precede discende che il ricorrente, pur non adempiendo le condizioni poste dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV, è legittimato a impugnare la sentenza che respinge la sua istanza di promozione dell'accusa nella misura in cui si prevale della violazione del suo diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita. Limitatamente a questa censura, il ricorso di diritto pubblico si rivela pertanto ammissibile.
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4.8 Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'inchiesta effettiva e approfondita, di cui agli art. 3 e 13 CEDU, deve poter condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Se così non fosse, nonostante la sua importanza fondamentale, il divieto della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti sarebbe inefficace e, in taluni casi, sarebbe possibile agli agenti dello Stato calpestare i diritti delle persone poste sotto il loro controllo beneficiando di una sorta di impunità (DTF 131 I 455 consid. 1.2.5). Quanto al tipo di inchiesta, questa può variare secondo le circostanze. A prescindere dalle modalità scelte, le autorità devono agire non appena sia stata presentata una denuncia ufficiale. Anche in assenza di una simile denuncia è necessario avviare un'inchiesta qualora indicazioni sufficientemente precise inducano a pensare che ci si trovi in presenza di un caso di trattamento degradante. Il diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita non impone alle autorità un obbligo di risultato, queste hanno tuttavia il dovere di svolgere l'inchiesta con la necessaria cura e diligenza. (sentenza della CorteEDU nella causa Bati e altri contra Turchia del 3 giugno 2004, Recueil CourEDH 2004-IV pag. 217, n. 133 e seg. con rinvii). L'inchiesta dev'essere tale da permettere, in primo luogo, di determinare le circostanze che hanno accompagnato i fatti e, in secondo luogo, di identificare e sanzionare i responsabili (v. mutatis mutandis sentenza della CorteEDU nella causa Scavuzzo-Hager e altri contra Svizzera del 7 febbraio 2006, n. 76). Le indagini devono essere approfondite, imparziali e accurate (v. mutatis mutandis sentenza della CorteEDU nella causa Fatma Kaçar contra Turchia del 15 luglio 2005, n. 73). L'esigenza di effettività dell'inchiesta impone alle autorità di adottare le misure ragionevoli di cui disponevano per assicurare l'ottenimento delle prove relative ai fatti in questione, comprese, tra l'altro, la dichiarazione particolareggiata della presunta vittima, le deposizioni di testimoni oculari, le perizie e i certificati medici atti a fornire un resoconto completo e preciso delle ferite e delle loro cause (v. sentenza Bati e altri, testé citata, n. 134; mutatis mutandis sentenza Scavuzzo-Hager, testé citata, n. 77 e rinvii). La natura e il livello delle indagini di un'inchiesta effettiva dipendono dalle circostanze concrete e si valutano in funzione dell'insieme dei fatti pertinenti e in considerazione della realtà pratica del lavoro d'investigazione. Non è possibile ridurre la diversità delle situazioni che si possono presentare a una semplice lista di atti d'inchiesta o ad altri criteri semplificati (v. mutatis mutandis sentenza Fatma Kaçar, testé citata, n. 74). Perché un'inchiesta relativa a maltrattamenti commessi da agenti pubblici possa essere definita effettiva, è di regola necessario che i responsabili delle indagini siano indipendenti dalle persone implicate nei fatti, ciò che presuppone non solo l'assenza di un qualsiasi legame gerarchico o istituzionale, ma un'indipendenza pratica (sentenza Bati e altri, testé citata, n. 135 e rinvii). Va rilevato altresì che in questo contesto un'esigenza di celerità e di diligenza ragionevoli è implicita. Qualora si svolga un'inchiesta a seguito di allegazioni di maltrattamenti da parte di forze dell'ordine, una risposta rapida delle autorità può essere considerata essenziale al fine di salvaguardare la fiducia del pubblico nel principio della legalità ed evitare una qualsivoglia apparenza di complicità o tolleranza per atti illegali. Per i medesimi motivi, deve esistere un sufficiente controllo pubblico dell'inchiesta o dei suoi risultati per garantire che i responsabili abbiano a renderne conto, tanto in teoria quanto in pratica. Il livello di controllo può variare da un caso a un altro. In ogni caso, tuttavia, un accesso effettivo del denunciante alla procedura d'inchiesta è indispensabile (sentenza Bati e altri, testé citata, n. 136 e seg. con rinvii).
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L'obbligo delle autorità di procedere a un esame della denuncia relativa a trattamenti degradanti da parte di funzionari pubblici o altre persone che agiscono a titolo ufficiale risulta pure dall'art. 16 unitamente all'art. 13 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (v. Walter Kälin et al., Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2005 und 2006, in ZBJV 142/2006, pag. 760).
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4.9 Nel caso concreto, la CRP ha accolto l'istanza di promozione dell'accusa del ricorrente limitatamente all'ipotesi di abuso di autorità. Essa ha infatti ritenuto che le informazioni preliminari non fossero rispettose del diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita e ha quindi ordinato al magistrato inquirente il loro completamento. Per contro, l'ultima autorità cantonale ha confermato il decreto di non luogo a procedere relativo al reato di lesioni semplici riferito alle fratture ai polsi e al livido al viso di A.________. Su questo punto le indagini preliminari sono state giudicate effettive e approfondite. Di seguito sarà pertanto esaminata unicamente la questione di sapere se effettivamente l'inchiesta in capo alle suddette lesioni sia stata svolta in ossequio a quanto precedentemente esposto (v. consid. 4.8).
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4.10 La CRP ha assodato che il magistrato inquirente ha proceduto a interrogare, oltre alla vittima, gli indagati G.________, F.________, H.________, J.________, E.________, C.________, D.________, I.________ e B.________, nonché l'interprete presente al momento dell'audizione della vittima la sera del 20 aprile 2003 e le persone che hanno assistito al fermo, rispettivamente che si trovavano presso la gendarmeria di Lugano la sera in questione, segnatamente L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________ e T.________. Il 2 settembre 2003 è stato inoltre incaricato il dr. med. U.________ di allestire una perizia medico legale, con il compito di descrivere il tipo di fratture rilevabili, rispettivamente di indicare il tipo di trauma che poteva avere determinato le fratture. Il 9 febbraio 2004 il magistrato ha effettuato la sua audizione per la delucidazione del referto peritale e ha parimenti assunto agli atti la documentazione medica relativa alle lesioni accertate.
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Le risultanze di detti atti istruttori sono state quindi vagliate dalla CRP al fine di esaminare se il Procuratore generale abbia rispettato le esigenze poste dalla giurisprudenza, garantendo in particolare un'inchiesta effettiva e approfondita in capo alla fattispecie oggetto di querela penale.
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4.11 Nel suo gravame l'insorgente si attarda in interminabili critiche agli accertamenti di fatto e alla valutazione delle prove, contrapponendo costantemente la sua interpretazione degli atti istruttori a quella dell'autorità cantonale. Oltre a non avvedersi dell'inammissibilità delle sue censure (v. consid. 4.1 e 4.3), egli non dimostra né sostiene che l'inchiesta sia stata lacunosa. Propone l'assunzione di ulteriori prove non al fine di colmare eventuali lacune delle investigazioni, ma solo per avvalorare le sue tesi accusatorie. In particolare, non indica - né d'altronde si intravede - quali misure d'indagine siano state trascurate e la cui adozione avrebbe permesso di giungere a una conclusione diversa da quella della CRP. Il ricorso si rivela pertanto in larga misura inammissibile.
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4.12 Il ricorrente sostiene che, sulla scorta di quanto affermato dal Procuratore generale, è certo che qualcuno tra i nove agenti lo ha picchiato, qualcuno ha visto e tutti conoscono la verità, ma tacciono. In simili circostanze, il decreto di non luogo a procedere violerebbe l'art. 3 CEDU, in quanto si è determinata con certezza la colpevolezza di qualcuno, ma non si è proceduto ad alcuna promozione dell'accusa (ricorso pag. 7).
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Tutti gli agenti di polizia presenti in gendarmeria la sera del 20 aprile 2003 sono stati interrogati. A prescindere dal fatto che ciascuno degli indagati nega di aver usato violenza nei confronti del qui ricorrente, dalle loro deposizioni non è possibile stabilire con sufficiente certezza chi ha fatto cosa e in che momento.
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Poiché, come tra l'altro illustrato nel ricorso, il sospetto del reato di lesioni pesa su ciascuno degli agenti, non è possibile seguire il ricorrente laddove sostiene che si debba procedere a nuovi interrogatori con le comminatorie dell'art. 307 CP (ricorso pag. 12). In quanto tutti sospettati di essere il possibile autore delle lesioni in questione, essi non possono essere obbligati a dire il vero, ma, come già rettamente osservato dalla CRP, beneficiano del diritto di tacere. In simili circostanze, non si intravede, né il ricorrente indica, quali ulteriori indagini possano essere svolte per stabilire l'autore del reato in esame. Sebbene l'indagine effettuata dal Ministero pubblico non abbia, purtroppo, potuto individuare l'autore delle lesioni subite dal ricorrente, questi ha comunque beneficiato di un'inchiesta effettiva così come esatto dalla giurisprudenza relativa agli art. 3 e 13 CEDU.
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4.13 Il ricorrente emette delle critiche anche sul modo in cui è stata avviata l'inchiesta, senza sospendere gli agenti, non impedendo quindi che gli stessi si parlassero e concordassero, prima di essere interrogati, una versione comune (ricorso pag. 12).
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La sospensione di agenti di polizia è una misura assai incisiva che poteva essere giustificata solo nei confronti di persone altamente indiziate. Nella fattispecie, esistevano sì dei sospetti, ma questi non erano abbastanza forti da imporre una simile misura. Va d'altronde rilevato che la sospensione non avrebbe comunque impedito agli indagati di comunicare tra loro.
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4.14 In conclusione, non si può certo affermare che l'insorgente non abbia beneficiato di un'inchiesta effettiva e approfondita come esatto dalla giurisprudenza di Strasburgo. I primi atti di indagine sono stati compiuti il 22 aprile 2003, ossia poco meno di due giorni dai fatti. La vittima è stata interrogata quale testimone il 22 aprile 2003 e il 5 febbraio 2004. Il 6 aprile 2004 è stato inoltre organizzato, su richiesta del ricorrente, un confronto "all'americana" con gli agenti sospettati. Nell'arco di undici giorni, tra il 22 aprile 2003 e il 2 maggio 2003, sono stati interrogati tutti gli indiziati, i testimoni del fermo del ricorrente e le altre persone presenti in gendarmeria la sera del 20 aprile 2003, compreso l'interprete. Inoltre, il 2 settembre 2003 è stato nominato un perito per determinare il trauma all'origine delle fratture ai polsi di A.________. A seguito dell'allestimento della perizia, il perito è stato interrogato in data del 9 febbraio 2004. Le indagini sono quindi state svolte con celerità e diligenza. L'inchiesta è stata condotta dal Ministero pubblico, autorità indipendente, sia dal profilo giuridico che pratico, dagli agenti implicati nella vicenda. Il ricorrente ha viepiù potuto contestare il decreto di non luogo a procedere dinanzi a un'autorità giudiziaria che ha proceduto a un controllo dell'inchiesta e dei suoi risultati. Nonostante ciò, non si è potuto accertare con sufficiente precisione i fatti né, di riflesso, identificare i responsabili dei maltrattamenti. Tuttavia, questo non basta a definire l'inchiesta lacunosa. Del resto, per la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo l'inchiesta effettiva e approfondita non costituisce un obbligo di risultato (v. consid. 4.8).
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Se non si è giunti a una promozione dell'accusa è perché, come già rilevato dal Procuratore generale prima e dalla CRP poi, "il o gli autori delle violenze, oltre a non raccontare quanto realmente avvenuto, hanno potuto confidare sia sul silenzio che sulla scontata collegialità degli altri colleghi" (sentenza impugnata pag. 11). L'esito delle indagini è certo insoddisfacente, nondimeno l'inchiesta è stata effettiva e approfondita.
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4.15 Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto.
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5. Ricorso per cassazione (6S.265/2006)
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5.1 La legittimazione a ricorrere per cassazione è regolata in modo esaustivo dalla legge. Giusta l'art. 270 lett. e PP, la vittima di un reato può ricorrere per cassazione se era già parte nella procedura, nella misura in cui la decisione concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (n. 1) oppure se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla LAV (n. 2). La via del ricorso per cassazione è quindi preclusa al semplice danneggiato, seppur costituitosi parte civile (DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92 consid. 4a, 39 consid. 3b/bb pag. 43).
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5.2 Come già esposto nei considerandi che precedono (v. consid. 4.2.1), A.________ può essere considerato una vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV. Nel suo gravame, egli non si duole della violazione dei diritti che gli sono attribuiti dalla LAV - legge che peraltro non menziona nemmeno - per cui la sua legittimazione ricorsuale dev'essere vagliata unicamente alla luce dell'art. 270 lett. e n. 1 PP. Questa disposizione richiama esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV le cui condizioni sono già state discusse nel quadro dell'esame della legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico (v. consid. 4.2.2). Dal momento che l'insorgente non dispone di alcuna pretesa civile nei confronti degli agenti implicati, il suo gravame risulta integralmente inammissibile.
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6. Spese e ripetibili
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6.1 Il ricorrente, soccombente in entrambe le impugnative, dovrebbe sopportare le spese sia del ricorso di diritto pubblico che di quello per cassazione (art. 156 cpv. 1 OG e art. 278 cpv. 1 PP). Egli domanda tuttavia l'assistenza giudiziaria.
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Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 3 OG).
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6.2 Per quanto riguarda il ricorso di diritto pubblico entrambe le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono pacificamente date, per cui essa va ammessa. Altrettanto non si può dire invece per il ricorso per cassazione, palesemente inammissibile per i motivi sopraesposti (v. consid. 5.2). Questa impugnativa era dunque fin dall'inizio sprovvista di esito favorevole, per cui l'assistenza giudiziaria non può essere concessa. Ne consegue che la tassa di giustizia relativa al ricorso per cassazione va posta a carico del ricorrente. Si tiene tuttavia conto della situazione economica dell'insorgente fissando una tassa di giustizia ridotta.
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6.3 Agli opponenti B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ e H.________ patrocinati dall'avvocato Elio Brunetti e a I.________ patrocinato dall'avvocato Luca Beretta Piccoli si assegna un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG e art. 278 cpv. 3 PP). Non si assegna, per contro, alcuna indennità a J.________ che è rimasto silente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
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2.
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Il ricorso per cassazione è inammissibile.
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3.
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La domanda di assistenza giudiziaria è accolta limitatamente al ricorso di diritto pubblico, mentre è respinta relativamente al ricorso per cassazione.
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4.
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Per il ricorso di diritto pubblico non si prelevano spese.
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5.
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La tassa di giustizia di fr. 800.-- relativa al ricorso per cassazione è posta a carico del ricorrente.
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6.
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La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Curzio Fontana l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di onorario per il ricorso di diritto pubblico.
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7.
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All'avv. Elio Brunetti la cassa del Tribunale federale corrisponderà un'indennità di fr. 2'500.--.
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8.
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All'avv. Luca Beretta Piccoli la cassa del Tribunale federale corrisponderà un'indennità di fr. 2'500.--.
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9.
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Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 12 agosto 2007
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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