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Informationen zum Dokument  BGer I 16/2006  Materielle Begründung
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BGer I 16/2006 vom 28.09.2007
 
Tribunale federale
 
I 16/06 {T 7}
 
Sentenza del 28 settembre 2007
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
M.________, ricorrente, rappresentato dallo Studio legale Lepori-Pedroia, via Parco 2, 6501 Bellinzona,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 novembre 2005.
 
Fatti:
 
A.
 
M.________, nato nel 1965, attivo quale meccanico/montatore di macchine industriali nonché come meccanico di moto in proprio, ha nell'ottobre 2000 presentato una domanda intesa al conseguimento di prestazioni dell'AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a sindrome cervicale post-traumatica.
 
Fondandosi sugli accertamenti medici ed economici del caso, segnatamente su una perizia reumatologica allestita dal dott. K.________, così come su un rapporto di osservazione professionale del Centro BEFAS (Berufliche Abklärungsstelle) di H.________, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha considerato essere il richiedente capace di svolgere attività adatte al suo stato di salute con rendimento ridotto. L'amministrazione, esclusa la possibilità di provvedimenti professionali, ha accertato un'incapacità di guadagno del 43%, ritenuto un reddito esigibile senza invalidità di fr. 71'200.- e un reddito con invalidità di fr. 40'592.-, precisando che l'attività indipendente non poteva essere ritenuta ai fini del calcolo dell'invalidità non avendo la medesima mai portato al conseguimento di un reddito. Con decisione 17 dicembre 2003 gli organi dell'AI hanno quindi messo l'assicurato al beneficio di un quarto di rendita a far tempo dal 1° settembre 2000.
 
Rappresentato dall'avv. Cesare Lepori, l'assicurato ha presentato opposizione avverso l'atto amministrativo, criticando il calcolo operato dall'Ufficio AI e censurando gli organi dell'AI nella misura in cui non avevano ritenuto il reddito ottenuto nell'attività indipendente.
 
Dopo avere nuovamente interpellato, per un chiarimento del rapporto precedente, il Centro BEFAS, l'amministrazione ha per atto 1° dicembre 2004 confermato il precedente provvedimento nel senso che ha concluso per un tasso di invalidità del 44%, prendendo a base un reddito da invalido di fr. 39'797.-, ed escludendo di nuovo la presa in considerazione di redditi da persona indipendente.
 
B.
 
Sempre rappresentato dall'avv. Lepori, l'interessato ha deferito la decisione su opposizione con un gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per cui faceva valere dover essere preso a base ai fini della valutazione dell'invalidità un reddito da invalido di fr. 33'826.-, importo questo che giustificava il diritto a una mezza rendita in base a un tasso d'invalidità del 52,5%, e ribadendo inoltre la richiesta di presa in considerazione dei redditi conseguiti nell'attività indipendente.
 
Mediante giudizio 16 novembre 2005 il Tribunale cantonale ha tutelato la decisione su opposizione.
 
C.
 
Patrocinato dallo Studio legale Lepori - Pedroia (lic. jur. Laura Bernasconi), M.________ ha contro il giudizio cantonale interposto un ricorso di diritto amministrativo per il quale postula l'erogazione di una mezza rendita chiedendo di nuovo la presa a base nel calcolo dell'invalidità di un reddito da persona invalida di fr. 33'826.-.
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso sul gravame, l'Ufficio AI ne ha proposto la reiezione.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
1.2 Dal momento che al 1° luglio 2006 il presente ricorso era già pendente dinanzi al Tribunale giudicante, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006 (cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI).
 
2.
 
In procedura federale unico tema litigioso è quello del calcolo del tasso d'invalidità, segnatamente se debba per esso calcolo essere preso a fondamento il reddito da invalido considerato da amministrazione e primo giudice, oppure quello proposto dall'insorgente.
 
3.
 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esposto il disciplinamento legale applicabile in concreto: a questa esposizione può essere fatto riferimento (art. 36a cpv. 3 OG).
 
Ai considerandi del giudizio cantonale si deve prestare adesione pure nella misura in cui, conformemente alla giurisprudenza allora vigente, ha confermato il tasso d'invalidità del 44% accertato dall'amministrazione.
 
Per il resto, le censure del ricorrente riguardo alla determinazione del reddito da invalido si rivelano irrilevanti per gli esiti del giudizio. In effetti, la giurisprudenza successiva alla resa del giudizio querelato (16 novembre 2005) ha stabilito che ai fini del calcolo del grado di invalidità possono fare stato solo i dati statistici nazionali (Tabella TA1) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]). Ora, facendo capo a questi dati deve essere concluso che anche aderendo alla tesi del ricorrente per quel che concerne il metodo di determinazione del reddito da invalido, - stante la quale, partendo da un importo base di fr. 40'592.- (quale salario per una redditività massima del 90% e comprensivo della diminuzione per motivi ergonomici) e tenendo inoltre conto di un'attività lavorativa del 75%, quest'ultimo ammonterebbe a fr. 33'826.- -, applicando i valori nazionali lo stesso reddito non sarebbe, nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'assicurato, inferiore a fr. 38'480,44 per l'anno di riferimento del 2002.
 
Infatti, dovendo partire dall'importo di base (al 100%) di fr. 57'008,07 (v. ISS 2002, pag. 43: fr. 4'557 [livello di esigenze 4: lavori semplici e ripetitivi] x 41.7 [orario usuale nel 2002; La Vie économique, 3/2007, pag. 90, tabella B9.2] : 40 [orario settimanale di cui tiene conto la TA1 ISS] x 12), anche volendo, per ipotesi, considerare una doppia deduzione del 10% e del 25% per tenere conto delle limitazioni invocate dall'insorgente, il reddito da invalido non sarebbe inferiore a fr. 38'480,44. Orbene confrontando quest'ultimo dato al reddito senza invalidità di fr. 71'200.- (incontestato), il tasso d'invalidità non supererebbe il 46% e non giustificherebbe quindi una rendita superiore a quella riconosciuta dalle precedenti istanze.
 
In esito alle suesposte considerazioni, la pronunzia dell'autorità giudiziaria cantonale merita conferma.
 
4.
 
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1.2).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 settembre 2007
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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