BGer 1C_165/2008 | |||
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BGer 1C_165/2008 vom 15.07.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_165/2008 /biz
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Sentenza del 15 luglio 2008
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
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Aeschlimann, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
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contro
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Comune di Origlio,
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rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Gardo Petrini,
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Comune di Cureglia,
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rappresentato dal Municipio.
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Oggetto
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approvazione dei progetti definitivi per la posa
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di staccionate in legno lungo un sentiero in
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territorio di Origlio,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la
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sentenza emanata il 27 febbraio 2008 dal
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Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il fondo part. n. 452 di Origlio forma un collegamento sterrato, che si diparte dalla strada di servizio part. n. 276 di Origlio in direzione ovest, aggira la tenuta Donaggio (part. n. 454), continua lungo il confine con il Comune di Lamone e conduce infine a Cureglia. Il tracciato è definito quale sentiero dal piano regolatore comunale di Origlio, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 13 gennaio 1993.
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Nel periodo dal 1° al 31 luglio 2002 sono stati pubblicati gli atti per la posa su questo fondo, in territorio di Origlio, di due doppie barriere, l'una all'imbocco e l'altra presso l'angolo sud a confine con i Comuni di Lamone e Cureglia. L'intervento era destinato ad impedire il transito veicolare, se non di servizio, per permettere unicamente il passaggio di pedoni, biciclette e cavalli.
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B.
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Durante il periodo di pubblicazione degli atti, i Comuni di Lamone, Cadempino e Cureglia, oltre a diversi privati proprietari di fondi per lo più confinanti e serviti dal tracciato, tra i quali A.________ proprietario della particella n. 757 di Lamone, su cui sorge un centro equestre, hanno presentato un'opposizione con una domanda di modifica dei piani. Gli opponenti hanno sostanzialmente contestato la chiusura del tracciato al traffico veicolare. Con decisione del 9 dicembre 2003, il Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino ha respinto le opposizioni e approvato il progetto definitivo. Con sentenze del 28 febbraio 2005, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibili i ricorsi di diritto pubblico presentati da A.________ e da altri opponenti privati e pubblici contro la decisione di approvazione (cfr. sentenze 1P.45/2004, 1P.49/2004 e 1P.51/2004, quest'ultima parzialmente pubblicata in: RtiD II-2005, n. 21, pag. 121 segg.).
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C.
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Il Comune di Origlio, al posto delle barriere, ha posato tre cilindri metallici, di cui quello centrale amovibile mediante l'apertura di un lucchetto a chiave. Nonostante la posa di questi ostacoli, il transito veicolare abusivo permarrebbe: il Municipio di Origlio ha quindi avviato una nuova procedura per la posa di due staccionate in legno a lato del sentiero, in corrispondenza dei fondi part. n. 452 e 276 di Origlio. Il progetto, pubblicato dal 21 agosto al 19 settembre 2006, ha nuovamente suscitato l'opposizione del Comune di Cureglia e di A.________; quest'ultimo ha lamentato che il prospettato intervento gli impedirebbe l'accesso al suo fondo.
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D.
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Con decisione del 31 luglio 2007, il Tribunale di espropriazione ha accolto le opposizioni e negato l'approvazione ai progetti per la posa delle staccionate. In accoglimento di un ricorso in materia di diritto pubblico presentato dal Comune di Origlio, il Tribunale federale ha annullato tale decisione con sentenza del 25 gennaio 2008 (sentenza 1C_273/2007). Statuendo nuovamente sulla causa, con decisione del 27 febbraio 2008 il Tribunale di espropriazione ha approvato i progetti definitivi per la posa delle staccionate, accertando nel contempo la non conformità dei cilindri metallici attualmente esistenti sul sentiero.
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E.
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A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di accogliere la sua opposizione e di negare l'approvazione al progetto. In via subordinata chiede di rifiutare solo parzialmente tale approvazione o di rinviare gli atti alla precedente istanza per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio, del principio della proporzionalità, dell'art. 24 LPT e del diritto di essere sentito.
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F.
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Il Tribunale di espropriazione comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, mentre il Comune di Origlio chiede di respingere il gravame. Il Comune di Cureglia non si è invece espresso.
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Con decreto presidenziale del 14 maggio 2008 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.
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Diritto:
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1.
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1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'autorità cantonale, che ha approvato in ultima istanza un progetto stradale definitivo, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF.
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1.2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF). Quale proprietario di un fondo situato nelle vicinanze, il cui accesso veicolare verrebbe soppresso o quantomeno pregiudicato dal progetto litigioso, egli è direttamente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). La sua legittimazione a ricorrere è pertanto data.
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2.
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2.1 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe arbitraria, perché approverebbe un progetto deciso da un organo comunale incompetente. Asserisce che il costo del manufatto, al quale andrebbe aggiunto quello delle barriere già posate, sarebbe maggiore di quello preventivato dal Municipio (fr. 21'120.--), sicché potrebbe realizzarsi un caso di competenza del Consiglio comunale; si tratterebbe inoltre di una spesa d'investimento e non di semplice gestione corrente.
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2.2 Nella misura in cui il ricorrente contesta il rispetto della ripartizione delle competenze del Municipio e del Consiglio comunale, disciplinate dalla legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC), egli presenta il gravame nell'interesse generale, sicché non può essergli riconosciuta la legittimazione ricorsuale giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF, non potendosi prevalere di un interesse degno di protezione al riguardo (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.2 pag. 253). A titolo abbondanziale si può comunque rilevare che il ricorrente non fa valere l'arbitraria mancata applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC, secondo cui l'assemblea comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari. Egli si limita a criticare genericamente l'ammontare complessivo dei costi preventivati dal Municipio ed a sostenere che non si tratterebbe di una spesa corrente, ma di un investimento che avrebbe necessitato l'autorizzazione del Consiglio comunale. Egli disattende tuttavia che il Municipio ha specificato nel preventivo di spesa le diverse prestazioni non eseguite dai propri addetti, distinguendo la fornitura dei pali in legno di castagno (fr. 765.--), quella dei corrimani (fr. 2'155.--) ed i lavori di posa (fr. 18'200.--). L'Esecutivo comunale ha inoltre indicato il nominativo delle imprese interpellate e precisato che i costi erano addebitati al dicastero "traffico" nella gestione corrente 2006, il cui limite di spesa approvato dal Consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione dei conti preventivi 2006 era di fr. 80'000.--. Il ricorrente non si esprime su questi specifici importi, spiegando per quali ragioni, pur considerando la semplicità del manufatto, essi sarebbero troppo contenuti e manifestamente inattendibili. I costi dei cilindri metallici esistenti non sono d'altra parte rilevanti in questa procedura, limitata all'approvazione delle staccionate in legno. Nelle esposte circostanze, vista la portata limitata del progetto, è quindi senza abusare del proprio potere di apprezzamento che il Tribunale di espropriazione non ha eseguito ulteriori approfondimenti, ritenendo il costo dell'opera rientrante nella gestione corrente annuale.
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3.
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3.1 Secondo il ricorrente, il progetto non sarebbe necessario né giustificato dall'interesse pubblico. Violerebbe inoltre il principio della proporzionalità ed esulerebbe dal vincolo stabilito dal piano regolatore.
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3.2 Sollevando queste censure ed adducendo in particolare l'assenza di pericoli per la sicurezza dei pedoni, il ricorrente insiste nuovamente sul mantenimento di un accesso veicolare a favore del suo fondo. Come gli è noto, il tracciato litigioso è inserito quale sentiero nel piano regolatore del Comune di Origlio e il transito veicolare non è di principio conforme alla destinazione pedonale dello stesso. Le critiche riguardanti la pedonalizzazione del tracciato comportano la rimessa in discussione del vincolo pianificatorio e non possono quindi essere esaminate in questa sede. La questione è d'altra parte stata ampiamente trattata sia da questa Corte nelle sentenze del 28 febbraio 2005 e del 25 gennaio 2008 sia dal Tribunale di espropriazione nella decisione del 9 dicembre 2003, alle quali può essere qui rinviato. Quanto esposto nei precedenti giudizi riguardo alla posa delle barriere, che si sarebbero rivelate insufficienti per l'attuazione del vincolo pianificatorio, vale analogamente per le staccionate oggetto della presente procedura. In particolare, sotto l'aspetto del principio della proporzionalità, anche quest'ultime sono idonee a raggiungere lo scopo del provvedimento pianificatorio (cfr. sentenza 1P.51/2004, citata, consid. 4.1). La richiesta del ricorrente di limitare la posa delle staccionate ad un tratto più breve allo scopo di realizzare una strada di servizio privata per accedere alla sua proprietà rimette di nuovo parzialmente in discussione la pedonalizzazione del sentiero comunale e verte sulla procedura edilizia ch'egli avrebbe avviato dinanzi al Municipio di Origlio. Sempre con riferimento ai contenuti dei citati giudizi, anche la critica di violazione della garanzia della proprietà, accennata dal ricorrente con riferimento alla possibilità di accesso veicolare al suo fondo, nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, deve essere respinta (cfr., su queste esigenze, DTF 133 II 249 consid. 1.4.2).
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4.
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4.1 Il ricorrente sostiene che il progetto violerebbe l'art. 24 LPT siccome non adempirebbe il requisito dell'ubicazione vincolata ed alla sua realizzazione si opporrebbero interessi preponderanti.
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4.2 Nella fattispecie non è tuttavia in discussione il rilascio di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT, ma la conformità di un progetto stradale alla funzione del tracciato stabilito nel piano regolatore. Il Tribunale di espropriazione ha in particolare rilevato che la posa delle staccionate a lato del sentiero non comporta una modifica sostanziale dell'uso e della funzione del sentiero e costituisce una miglioria ai sensi dell'art. 39a della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983, nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2007. Ora, l'applicazione di questa disposizione non è censurata d'arbitrio dal ricorrente. D'altra parte, sollevando una violazione dell'art. 24 LPT, il ricorrente incorre in una contraddizione, siccome si oppone alla posa di una semplice staccionata, volta ad attuare la destinazione pedonale del sentiero, per pretendere l'apertura di una strada carrozzabile fuori della zona edificabile. La censura è manifestamente infondata, sicché la precedente istanza non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente per non averla trattata in modo esplicito, respingendola comunque implicitamente.
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5.
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Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non possono essere attribuite ripetibili al Comune di Origlio (art. 68 cpv. 3 LTF; sentenza 1C_82/2008 del 28 maggio 2008, consid. 7, destinata a pubblicazione).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Cureglia e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 luglio 2008
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il giudice presidente: Il cancelliere:
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Aemisegger Gadoni
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