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Informationen zum Dokument  BGer 8C_709/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_709/2008 vom 03.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_709/2008 {T 0/2}
 
Sentenza del 3 aprile 2009
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, Presidente,
 
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
E.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 agosto 2008.
 
Fatti:
 
A.
 
E.________, nato nel 1959, al momento dei fatti impiegato quale addetto alla raccolta dei rifiuti presso la ditta A._________ SA, e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 6 gennaio 2003 è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, in seguito al quale ha riportato una frattura della tibia distale destra. L'INSAI ha assunto il caso, assegnando le usuali prestazioni di legge.
 
Mediante decisione del 21 agosto 2007, confermata in data 25 settembre 2007, in seguito all'opposizione presentata dall'interessato, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, l'assicuratore infortuni gli ha assegnato una rendita di invalidità del 15% dal 1° maggio 2007, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità di pari grado.
 
B.
 
L'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. Cereghetti, si è quindi aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con conseguente assegnazione di una rendita di invalidità pari ad un grado minimo del 50%, così come di un'indennità per menomazione dell'integrità del 30%. In seguito ad un peggioramento dello stato di salute l'assicurato ha pure chiesto il versamento di indennità giornaliere del 100%.
 
Per pronuncia del 6 agosto 2008, il Presidente del Tribunale adito ha accolto parzialmente il gravame, annullando la decisione impugnata nella misura in cui era stata assegnata una rendita del 15%, e condannato l'INSAI al versamento di una rendita del 16%. Per il resto, il primo giudice ha assegnato all'insorgente un importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
 
C.
 
E.________, ancora patrocinato dall'avv. Cereghetti, interpone ricorso al Tribunale federale, al quale chiede in via principale l'annullamento del giudizio cantonale con conseguente assegnazione di una rendita di invalidità pari ad un grado minimo del 50%; in via subordinata il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per procedere ad ulteriori accertamenti, con protesta di spese e ripetibili.
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
 
1.2 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254 con riferimenti). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, nella misura in cui le carenze giuridiche non risultano palesi (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254); esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione in sede federale. Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).
 
2.
 
Oggetto del contendere è il grado della rendita di invalidità erogata a E.________.
 
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 18 cpv. 1 LAINF), la nozione stessa d'invalidità (art. 8 LPGA), come pure il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). Il grado d'invalidità è in particolare determinato ponendo a confronto il reddito da lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro (reddito da invalido), con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
 
2.2 Conformemente ad un principio generale applicabile anche al diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 400 consid. 4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
 
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
 
2.3 Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
 
Al riguardo questa Corte ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari [ISS], edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001 consid. 2b) - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
 
Tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien inoltre conto delle limitazioni riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti; sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 e I 418/06 del 24 settembre 2007 consid. 4.3).
 
3.
 
3.1 Alfine di poter graduare l'invalidità l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
 
3.2 Quanto alla valenza probatoria d'un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è quindi né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. (I 128/98) la Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
 
In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può inoltre evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002). Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
 
In relazione infine alle certificazioni del medico curante, questa Corte ha già ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc; DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175 con riferimenti).
 
4.
 
In concreto la Corte cantonale, fondandosi sui rapporti medici del dott. K.________ e del dott. S.________, interpellato dall'INSAI, entrambi specialisti in chirurgia, i quali a suo dire si sovrappongono, ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro al 100% in un'attività leggera da svolgere in posizione seduta, e che, malgrado la mancanza di formazione, l'analfabetismo e la limitata conoscenza linguistica, poteva reperire un'attività adeguata in un mercato del lavoro equilibrato.
 
L'assicurato ritiene invece che l'abilità lavorativa residua è eventualmente dell'80% in attività da svolgere in posizione alternata e che non è ammissibile reperire un'attività confacente alla sua situazione personale. Contestata è pure l'applicazione della tabella TA1 per stabilire il reddito da invalido, così come la misura della deduzione da apportare a tale reddito.
 
5.
 
5.1 Nella propria perizia all'attenzione dell'INSAI, in data 27 maggio 2005 il prof. O._________, specialista in ortopedia e traumatologia, a proposito della capacità lavorativa residua di E.________ ha dichiarato che "nach meiner Ansicht ist der Patient mindestens 80% arbeitsfähig, wohl kaum aber in der Kehrrichtabfuhr....ist es sinnvoll angesichts der 20 Jahre, die er noch arbeiten muss, nach Möglichkeiten zu suchen, wie der Patient eher in einem industriellen Betrieb beschäftigen werden könnte. Es wäre sinnvoll, dass er abwechselnd steht und geht, so eine etwas abwechslungsreichere Tätigkeit in Bezug auf die Körperposition hätte. Eine andere als eine Handarbeit im Sinne eines Hilfsarbeiters, kommt wegen der Vorbildung des Patienten allerdings nicht in Frage". Egli ha pure aggiunto di ritenere "als sinnvoll, dass durch Entrichtung einer 20%-igen Rente der Patient in einem leichteren Job mit schlechterer Bezahlung eine 100% Arbeitsfähigkeit finden sollte, welche angepasst ist....".
 
In data 4 maggio 2007 il dott. K.________, interpellato dall'interessato, ha attestato una capacità lavorativa residua dell'80% in un'attività lavorativa leggera da svolgere in posizione alternata (seduta, in piedi e in movimento).
 
Nella propria presa di posizione del 24 maggio 2007 il dott. S.________ si è dichiarato concorde con la perizia del dott. K.________, in particolare con il fatto che ammissibile risulta unicamente un'attività leggera in posizione alternata; tuttavia a suo dire non vi sarebbe motivo di ritenere che l'attività, tramite l'utilizzo di un paio di scarpe speciali da lavoro, non possa essere svolta al 100%.
 
In data 3 ottobre 2007 il dott. L.________, specialista in reumatologia, ha attestato che "il paziente presenta un'osteoartrosi tibio-tarsica post-traumatica della caviglia dx già di relativa importanza. Sicuramente questo ne limita in maniera importante le capacità in un lavoro pesante o svolto prevalentemente in piedi. In un lavoro leggero svolto prevalentemente da seduto la limitazione è senz'altro minore".
 
In data 8 ottobre e 27 dicembre 2007, infine, il dott. K.________ ha ancora precisato che in attività leggere in posizione alternata (seduta, eretta e in movimento) la capacità lavorativa residua era del 70-80%, mentre in posizione esclusivamente seduta del 100% (lavori d'ufficio). A quest'ultimo proposito egli ha tuttavia dichiarato che reperire un'attività adeguata nel caso concreto appariva del tutto irrealistico.
 
5.2 Dal tenore dei rapporti medici suesposti emerge che gli specialisti interpellati sono praticamente concordi nell'affermare che l'assicurato può svolgere, nella misura dell'80% circa, un'attività lavorativa leggera (nell'industria) in posizione alternata (eretta, seduta e in movimento). La tesi del dott. S.________ secondo cui tale attività, tramite l'ausilio di scarpe speciali, sarebbe ammissibile al 100% è per contro stata convincentemente confutata dal dott. K.________ il quale ha affermato che "es geht um die Belastung resp. Entlastung des verunfallten Fusses, der jeden Abend anschwillt und schmerzt. Die Minderung der Aktivität kann m. E. in einem solchen Fall nicht ohne Reduktion der Arbeitszeit erreicht werden".
 
Al riguardo va ancora rilevato che se è vero che il dott. K.________, a domanda del patrocinatore dell'assicurato, di indicare i motivi per cui l'abilità lavorativa in un'attività leggera non era totale, ha precisato che sarebbe possibile anche un'attività lavorativa al 100% in posizione esclusivamente seduta (consistente in lavori d'ufficio), è pur vero che il medesimo specialista la ritiene, nelle circostanze concrete, un'eventualità del tutto teorica. D'altro canto, come evidenziato dal ricorrente, il dott. L.________, pur non precisando la percentuale di inabilità lavorativa - fatto che peraltro non inficia la validità delle sue affermazioni, ritenuto che in ogni caso altri due esperti hanno quantificato la misura della capacità lavorativa residua - ha attestato che anche in un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta vi è in ogni caso una limitazione.
 
Infine, nella misura in cui il dott. O.________ indica adeguata una rendita del 20%, ritenuto che in un'attività leggera al 100% l'assicurato percepirebbe un salario inferiore, egli, oltre ad esprimersi su un tema che esula dalla sua competenza, e meglio sul grado di invalidità, contraddice quanto precedentemente dichiarato e meglio che la capacità lavorativa residua in attività da svolgere in posizione alternata è almeno dell'80%.
 
Ne consegue che alla luce di quanto sopra esposto l'opinione del Tribunale di prime cure non può essere confermata, mentre l'assicurato deve essere ritenuto abile al lavoro all'80% in un'attività leggera da svolgere in posizione alternata.
 
6.
 
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a, U 297/99).
 
Nel caso in cui tuttavia il reddito percepito dalla persona assicurata prima dell'invalidità è chiaramente inferiore alla media dei salari pagati per un'attività paragonabile nel settore interessato e altresì non vi è motivo di ritenere che fosse sua intenzione accontentarsi di un reddito modesto, si deve ammettere che i medesimi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vadano considerati anche per fissare il reddito da invalido ("parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; sentenze 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 6.1 e U 493/05 dell'11 gennaio 2007 consid. 3.2; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 del 20 luglio 2004 consid. 3.1.2 e I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2 e la giurisprudenza ivi citata; si veda in particolare SVR 2004 UV no. 12 pag. 44 consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è considerato chiaramente sotto la media; cfr. anche sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007 con riduzione dell'8%; altri esempi in sentenza I 931/06 del 3 ottobre 2007 e in sentenza citata del Tribunale federale delle assicurazioni I 801/03 consid. 3.2; la questione è rimasta irrisolta in sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.6 [7,7%]). Ai fini del raffronto dei redditi infatti fattori estranei all'invalidità, quali ad esempio una formazione scolastica esigua, l'assenza di formazione professionale, una carente conoscenza della lingua, limitate possibilità di assunzione in seguito allo statuto di stagionale (sentenze citate 9C_488/2008 consid. 6.1 e I 801/03 consid. 3.2) o problematiche legate al mercato del lavoro (DTF 110 V 273 consid. 4c pag. 277; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 32/04 del 6 agosto 2004 consid. 3), devono essere ignorati oppure presi in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5b; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).
 
In una recente sentenza questa Corte ha precisato che questo parallelismo può realizzarsi a livello del reddito da valido tramite adeguato aumento del reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici o ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325).
 
In una seconda fase, occorre esaminare la questione di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo va rilevato che i fattori estranei all'invalidità di cui si è già tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi non possono essere presi in considerazione nuovamente nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 327 seg. e 329 seg.; sentenza citata 9C_488/2008 consid. 6.7).
 
7.
 
Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata).
 
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti), oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).
 
Nel caso di un invalido che, dopo l'insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell'ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 476 con riferimento). Al riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]).
 
8.
 
A titolo di reddito da invalido l'INSAI e il Tribunale cantonale hanno considerato l'importo di fr. 60'225.96 di cui all'ISS (in particolare tabella TA1, categoria 4, attività semplici e ripetitive, riguardante gli uomini), ridotto del 26,77 %, che conduce ad un importo di fr. 44'103.47.
 
L'adeguamento è intervenuto in quanto il salario che l'operaio avrebbe realizzato nel 2007 presso il proprio datore di lavoro (fr. 42'079.30 annui) è risultato inferiore, nella citata misura, a quello realizzato a livello svizzero dai lavoratori del settore smaltimento dei rifiuti (fr. 57'464.13: tabella TA1 ISS 2006, punto 90, livello di qualifica 4 adeguato).
 
La Corte cantonale ha pertanto correttamente tenuto conto, come preteso dall'assicurato, del fatto che, nel settore esaminato, i salari erogati nel Cantone Ticino sono inferiori a quelli assegnati a livello nazionale. Il reddito da invalido, che ridotto del 20% è pari a fr. 35'282.77, è stato quindi fissato conformemente alla giurisprudenza federale pubblicata in DTF 134 V 322.
 
9.
 
9.1 Infine, se e in quale misura, nel singolo caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali concrete (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato al riguardo che una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Tale deduzione non è tuttavia automatica, ma deve essere valutata di caso in caso e meglio nell'ipotesi in cui vi siano indizi che la persona assicurata, a causa di uno o più fattori, non può realizzare appieno la propria capacità lavorativa residua. È in ogni modo compito dell'amministrazione e, nell'eventualità di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione, fermo restando che quest'ultimo non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75 consid. 5 b/dd e 6 pag. 80 seg.). Questi principi sono stati confermati dal Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 472 (v. anche sentenza 9C_382/2007 del 13 novembre 2007).
 
La questione infine se una deduzione va apportata è di natura giuridica, mentre la sua determinazione è una questione di apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).
 
9.2 In concreto appare giustificato ammettere in deduzione dal reddito da invalido un importo pari al 10% in relazione allo statuto di dimorante e all'attività da svolgere a tempo parziale.
 
10.
 
In conclusione a fronte di un reddito da invalido di fr. 31'754.49 (fr. 35'282.77 ./. 10%) e di un reddito da valido di fr. 42'079.30, si ha un grado di invalidità del 24.53% e quindi, arrotondato, del 25% (DTF 130 V 121 consid. 3.2 pag. 122).
 
Ne consegue che il ricorso va parzialmente accolto, mentre all'assicurato va assegnata una rendita di invalidità del 25%.
 
11.
 
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di entrambe le parti (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Parzialmente vincente in lite, l'insorgente, rappresentato da un legale, ha diritto a ripetibili ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
In parziale accoglimento del ricorso, il giudizio impugnato 6 agosto 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è modificato nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a una rendita di invalidità del 25% a partire dal 1° maggio 2007. Per il resto, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie, di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 300.- e dell'opponente nella misura di fr. 200.-.
 
3.
 
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
 
4.
 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà nuovamente sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in questa sede.
 
5.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 3 aprile 2009
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
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