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Informationen zum Dokument  BGer 5F_2/2009  Materielle Begründung
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BGer 5F_2/2009 vom 03.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5F_2/2009
 
Sentenza del 3 luglio 2009
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano, controparte.
 
Oggetto
 
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_767/2008 del 15 dicembre 2008.
 
Considerando:
 
che con sentenza 15 dicembre 2008 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, vista l'assenza di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un ricorso di A.________ diretto contro la decisione con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva respinto una domanda di assistenza giudiziaria;
 
che con allegato datato 21 aprile 2009 A.________ domanda la revisione della menzionata sentenza e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nell'ambito della procedura di revisione;
 
che con decreto del 30 aprile 2009 la Corte adita ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria, per carenza di possibilità di successo della domanda di revisione, e ha invano invitato l'istante a versare un anticipo per le spese;
 
che con decreto del 2 giugno 2009 all'istante è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione di tale decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo di fr. 1'000.--;
 
che quest'ultimo decreto è pervenuto all'istante il 3 giugno 2009;
 
che con scritto 10 giugno 2009 l'istante ha - implicitamente - chiesto una riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla, della decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria;
 
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta;
 
che il 24 giugno 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che infine si avverte l'istante che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghe alla domanda in esame e concernenti questa procedura;
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di riconsiderazione del decreto del 30 aprile 2009 è respinta.
 
2.
 
La domanda di revisione è inammissibile.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
 
4.
 
Comunicazione alle parti.
 
Losanna, 3 luglio 2009
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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