BGer 5A_351/2009 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5A_351/2009 vom 10.07.2009 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
5A_351/2009
| |
Sentenza del 10 luglio 2009
| |
II Corte di diritto civile
| |
Composizione
| |
Giudice federale Hohl, presidente,
| |
cancelliera Gianinazzi.
| |
Parti
| |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
B.________,
| |
patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,
| |
opponente,
| |
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina, 6760 Faido.
| |
Oggetto
| |
esecuzione del pignoramento,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2009
| |
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
| |
Considerando:
| |
che, in parziale accoglimento del ricorso presentato il 6 marzo 2009 da A.________ contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dal fratello B.________ per l'incasso di fr. 3'350.--, il 27 aprile 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha svincolato dal pignoramento l'autovettura marca Nissan X-Trail e pignorato l'interessanza spettante a A.________ nella divisione della comunione ereditaria composta da lui stesso, C.________, B.________ e D.________;
| |
che contro questa decisione il 18 maggio 2009 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale;
| |
che l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata respinta con decreto del 22 maggio 2009, "facendo difetto il requisito delle possibilità di successo del rimedio";
| |
che nella medesima occasione il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 700.-- entro il 2 giugno 2009;
| |
che, essendo questo termine scaduto infruttuoso e non avendo il ricorrente - nello scritto del 2 giugno 2009 - dimostrato l'esistenza di motivi particolari atti a giustificare la rinuncia all'anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF) da lui auspicata, con decreto del 4 giugno 2009 gli è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni per procedere al versamento dell'anticipo spese (cfr. art. 62 cpv. 3 LTF);
| |
che con lettera del 13 giugno 2009 A.________ ha rinnovato sia la richiesta tendente all'esonero dal versamento dell'anticipo spese sia quella relativa alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
| |
che gli argomenti da lui addotti, peraltro riferiti ad altre procedure giudiziarie, non inducono a riconsiderare quanto deciso il 4 giugno 2009;
| |
che, in queste circostanze, visto il mancato versamento dell'anticipo spese entro il termine assegnato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
| |
che trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG;
| |
che con l'evasione del gravame la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
| |
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
| |
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo nemmeno stato invitato a determinarsi;
| |
per questi motivi, la presidente pronuncia:
| |
1.
| |
La domanda di riconsiderazione del decreto 4 giugno 2009 è respinta.
| |
2.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
3.
| |
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
| |
4.
| |
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina.
| |
Losanna, 10 luglio 2009
| |
In nome della II Corte di diritto civile
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La presidente: La cancelliera:
| |
Hohl Gianinazzi
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |