BGer 4D_94/2010 | |||
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BGer 4D_94/2010 vom 30.09.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_94/2010
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Sentenza del 30 settembre 2010
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Kolly,
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Cancelliera Gianinazzi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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contratto di locazione; deposito di garanzia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e contro lo scritto 14 luglio 2010 del Presidente di tale Camera.
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Visto:
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che il 27 settembre 2006 A.________ ha preso in locazione un appartamento appartenente a C.________, versando un deposito di garanzia di fr. 1'800.--;
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che, nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale, con decreto supercautelare del 1° luglio 2008 l'appartamento è stato assegnato alla moglie di A.________, la quale ha pure sottoscritto un nuovo contratto di locazione;
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che il 15 ottobre 2009 la nuova proprietaria dell'appartamento, B.________, ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione, domandando la liberazione a suo favore del deposito di garanzia a suo tempo versato da A.________ in ragione di fr. 1'580.25, pari alla pigione del mese di maggio 2008 (fr. 779.--) e alla quota pro rata delle spese accessorie (fr. 801.25);
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che l'Ufficio di conciliazione ha accolto l'istanza di B.________ con decisione del 10 dicembre 2009;
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che il 20 gennaio 2010 A.________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona onde ottenere l'annullamento della predetta decisione con conseguente liberazione a suo favore del deposito di garanzia, contrapponendo inoltre una propria pretesa di fr. 1'550.70;
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che statuendo l'8 giugno 2010 il Pretore ha respinto tali richieste;
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che contro la pronunzia pretorile A.________ ha presentato ricorso per cassazione, il 18 giugno 2010;
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che questo rimedio è stato dichiarato inammissibile dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 30 giugno 2010, il suo contenuto non ossequiando i requisiti minimi di motivazione previsti dalla legge, segnatamente dall'art. 329 cpv. 2 CPC/TI;
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che il 12 luglio 2010 A.________ si è nuovamente rivolto alla Camera di cassazione civile, dichiarando di non poter accettare la pronunzia del 30 giugno 2010 per varie ragioni e postulandone di conseguenza la modifica a suo favore;
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che con scritto del 14 luglio 2010 il Presidente della Camera di cassazione civile ha ritornato ad A.________ il plico allegato alla lettera del 12 luglio e la sentenza 30 giugno 2010, precisando di non poter "dare seguito alla sua richiesta di liberazione del deposito di garanzia in quanto esula dalle competenze della Camera di cassazione civile, esauritesi con l'emanazione della citata decisione, contro la quale sono in ogni caso dati i rimedi di diritto che figurano in calce alla medesima";
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che il 13 agosto 2010 A.________ è quindi insorto dinanzi al Tribunale federale con un "ricorso per denegata e ritardata giustizia (art. 94 LTF e in ossequio dell'art. 2 CCS/sulla buona fede)";
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che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi sul gravame;
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considerando:
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che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 III 483 consid. 1);
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che, essendo la sentenza impugnata stata emanata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario concernente una controversia in materia di diritto di locazione il cui valore non raggiunge fr. 15'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. a LTF) e nell'ambito della quale non viene trattata una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), l'allegato inoltrato al Tribunale federale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF;
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che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) secondo le modalità descritte all'art. 106 cpv. 2 LTF (a cui rinvia l'art. 117 LTF), ovvero indicando chiaramente quali sarebbero i diritti violati e precisando in cosa consisterebbe la violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
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che in concreto il ricorrente critica sia lo scritto inviatogli dal Presidente della Camera di cassazione civile il 14 luglio 2010 sia la sentenza emanata da questa stessa Camera il 30 giugno precedente;
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che a mente del ricorrente il Presidente della Camera di cassazione civile avrebbe in particolare commesso un diniego di giustizia rifiutandosi di rivedere la sentenza del 30 giugno 2010 e di dar seguito alla richiesta di liberazione del deposito di garanzia per i motivi esposti nello scritto del 12 luglio 2010;
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ch'egli non indica tuttavia le ragioni per le quali questo magistrato - o meglio la Camera di cassazione civile - avrebbe dovuto procedere diversamente né tantomeno pretende di aver allegato nello scritto del 12 luglio 2010 circostanze suscettibili di giustificare la revisione della sentenza del 30 giugno 2010 (cfr. art. 340 segg. CPC/TI), arbitrariamente trascurate dalla Corte ticinese;
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che su questo punto il gravame deve pertanto essere dichiarato inammissibile, siccome non motivato conformemente alle esigenze prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF;
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che con riferimento alla sentenza del 30 giugno 2010 egli si duole invece di non essere stato posto al beneficio dell'art. 142 cpv. 3 CPC/TI, giusta il quale "il giudice rinvia alla parte un atto [...] che manchi dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo, assegnandole un termine per rimediare al difetto";
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che, contrariamente a quanto reputa il ricorrente, omettendo di rinviargli l'allegato per motivarlo conformemente alle esigenze poste dall'art. 329 cpv. 2 lett. d) ed e) CPC/TI, "indicando le domande di ricorso" e "i motivi di fatto e di diritto del ricorso, precisando il motivo di cassazione invocato", la Camera di cassazione civile non è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost.;
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che la nozione di "requisiti formali indispensabili", sanabili in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC/TI, non include infatti quei requisiti la cui assenza comporta la nullità dell'atto per legge (cfr. art. 142 cpv. 1 lett. c CPC/TI; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e nota a pié di pagina 487 ad art. 142), come sono appunto i requisiti enunciati dall'art. 329 cpv. 2 lett. d) ed e) CPC/TI (cfr. art. 329 cpv. 3 CPC/TI, esplicitamente menzionato a pag. 2 della sentenza 30 giugno 2010);
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che alla Camera di cassazione civile non può essere mosso nessun rimprovero nemmeno sotto il profilo della buona fede, considerato come il ricorso contro il giudizio pretorile intimato l'8 giugno 2010 sia stato inviato venerdì 18 giugno 2010, indi per cui non sarebbe stato in nessun caso possibile rimediare al difetto di motivazione entro il termine d'impugnazione (di 10 giorni ex art. 411 CPC/TI), che sarebbe giunto a scadenza lunedì 21 giugno (cfr. sentenza 2A.146/1995 del 17 giugno 1996 consid. 3);
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che il gravame è destinato all'insuccesso anche laddove viene rimproverato alla Camera di cassazione civile di non aver verificato d'ufficio il rispetto dell'art. 257e cpv. 3 CO;
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che, infatti, il ricorso per cassazione si caratterizza - e in ciò si distingue dall'appello - per il fatto di essere un gravame i cui motivi sono limitati a quelli esaustivamente elencati dall'art. 327 CPC/TI ed essi devono essere allegati dalla parte ricorrente, pena appunto la nullità del gravame (art. 329 cpv. 3 CPC/TI);
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che gli ulteriori argomenti sollevati dinanzi al Tribunale federale non possono esser tenuti in considerazione ai fini del presente giudizio poiché riferiti a norme disciplinanti la procedura d'appello - che contrariamente a quanto asseverato dal ricorrente non sono applicabili per analogia al ricorso per cassazione - o a procedure estranee a quella attuale, come ad esempio alla procedura di divorzio;
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che in conclusione, nella limitata misura in cui è ammissibile, il gravame dev'essere respinto siccome manifestamente infondato;
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che le spese giudiziarie vengono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 settembre 2010
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: La Cancelliera:
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Klett Gianinazzi
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