BGer 6B_270/2011 | |||
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BGer 6B_270/2011 vom 14.04.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_270/2011
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Sentenza del 14 aprile 2011
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Favre, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Sconosciuto,
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ricorso contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2011 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con scritto datato 1° marzo 2011 A.________ si è rivolto al Tribunale federale dichiarando di contestare la sentenza emanata il 18 febbraio 2011 dal Presidente della Pretura penale di Bellinzona e invitando questo Tribunale a "rivisionare la sentenza".
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2.
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Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi, nei quali occorre indicare perché la decisione impugnata viola il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. La parte ricorrente deve inoltre allegare al ricorso una copia della decisione contestata (art. 42 cpv. 3 LTF).
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3.
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Il ricorso in esame disattende crassamente le esigenze di motivazione poste dalla LTF. L'insorgente infatti non spiega minimamente in che modo e misura la decisione impugnata - peraltro nemmeno allegata al ricorso - violi il diritto. Egli si limita ad affermazioni perentorie senza precisare le sue critiche. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, la sua richiesta era "rilevante abbastanza per chiedere chiarimenti" sui suoi diritti. Simili asserzioni sono tuttavia lungi dal sostanziare una violazione del diritto da parte dell'autorità giudiziaria cantonale.
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4.
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Poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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Le spese giudiziarie dovrebbero essere poste a carico del ricorrente soccombente. In via eccezionale, si rinuncia a prelevare le spese di giustizia di questa sede (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 aprile 2011
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La Cancelliera:
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Favre Ortolano Ribordy
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