BGer 1B_181/2011 | |||
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BGer 1B_181/2011 vom 19.04.2011 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_181/2011
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Sentenza del 19 aprile 2011
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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2. C.________,
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opponenti.
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Oggetto
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procedimento penale,
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ricorso contro la comunicazione del 28 marzo 2011 del Procuratore generale del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 21 marzo 2011 A.________ ha querelato B.________ e C.________ per titolo di minaccia (art. 180 CP), coazione (art. 181 CP) e abuso di autorità (art. 312 CP), in relazione alla conduzione di un interrogatorio nell'ambito di un procedimento penale aperto nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP);
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che il 28 marzo 2011 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha comunicato alle parti la chiusura dell'istruzione, prospettando loro l'abbandono del procedimento (art. 318 cpv. 1 CPP);
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che A.________ impugna questo atto con un ricorso in materia di diritto pubblico dell'11 aprile 2011 al Tribunale federale, chiedendo in particolare di condannare i querelati alla pena massima e di sospendere il procedimento penale aperto a suo carico e riattivato dal Procuratore pubblico il 4 aprile 2011;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
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che, frattanto, come comunicato dal ricorrente, con decreto del 12 aprile 2011 il Procuratore generale ha abbandonato il procedimento penale contro i querelati;
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che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata;
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che la lingua del procedimento penale e della contestata comunicazione del Procuratore generale è quella italiana, sicché si giustifica di redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante il gravame sia steso in tedesco;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del ricorso (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
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che l'atto impugnato è stato emanato in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) nell'ambito della quale è di principio dato il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 segg. LTF e non quello in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF;
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che la comunicazione litigiosa non emana da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) ed informa semplicemente le parti dell'imminente chiusura dell'istruzione;
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ch'essa non pone fine al procedimento penale avviato a seguito della querela presentata dal ricorrente, ma riguarda soltanto una fase dello stesso, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza;
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che tale comunicazione costituisce quindi una decisione incidentale, che potrebbe eventualmente essere impugnata soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF;
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che l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 93 LTF deve essere dimostrato innanzitutto dal ricorrente (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine);
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che in particolare non è fatta valere né appare verosimile l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, il quale è dato soltanto quando è suscettibile di provocare un danno che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente (DTF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 137 consid. 2.3);
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che del resto, con decreto del 12 aprile 2011 il Procuratore generale ha disposto l'abbandono del procedimento per i reati oggetto della querela (art. 319 CPP);
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che il decreto di abbandono può essere impugnato dalle parti dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza (art. 322 cpv. 2 CPP);
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che, in tali circostanze, la criticata comunicazione di chiusura dell'istruzione è comunque superata dall'emanazione del decreto di abbandono, impugnabile dinanzi alle autorità giudiziarie superiori;
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che nella misura in cui il ricorrente postula la sospensione del procedimento penale riattivato nei suoi confronti per trascuranza degli obblighi di mantenimento, la questione esula dall'oggetto dell'impugnativa;
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che comunque, trattandosi anche nel caso della riattivazione (art. 315 CPP) di una decisione incidentale, non è ravvisabile pregiudizio irreparabile alcuno, poiché il ricorrente potrà se del caso fare valere i suoi diritti di difesa nel seguito procedimento penale;
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che pertanto, in assenza di una decisione impugnabile, il ricorso è manifestamente inammissibile e non può quindi essere esaminato nel merito;
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ch'esso può di conseguenza essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;
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che, vista la situazione del ricorrente, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Procuratore generale del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 aprile 2011
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Eusebio Gadoni
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