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Informationen zum Dokument  BGer 5D_110/2011  Materielle Begründung
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BGer 5D_110/2011 vom 12.07.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_110/2011
 
Sentenza del 12 luglio 2011
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
 
la sentenza emanata il 9 giugno 2011 dalla Camera
 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione 7 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato in via provvisoria (per un importo di fr. 11'517.20) l'opposizione interposta da C.________Sagl al precetto esecutivo fatto notificare da B.________SA;
 
che con sentenza 9 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA (nuova ragione sociale della C.________Sagl) contro la decisione pretorile per mancato versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili;
 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 20 giugno 2011 A.________SA è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
 
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
 
che nel gravame all'esame la ricorrente si limita invece a sostenere di non aver potuto pagare l'anticipo richiesto dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino a causa delle difficili condizioni economiche in cui versava in quel momento, senza nemmeno pretendere una violazione di diritti costituzionali;
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 luglio 2011
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Hohl Antonini
 
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