BGer 6B_559/2012 | |||
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BGer 6B_559/2012 vom 24.09.2012 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_559/2012
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Sentenza del 24 settembre 2012
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Procura pubblica dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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Contravvenzione alla legge sulle armi,
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ricorso in materia penale contro il decreto emanato
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il 7 giugno 2012 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Considerando:
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che con decreto del 7 giugno 2012 la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni non è entrata nel merito del reclamo inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio emanato il 26 aprile 2012 dalla Procura pubblica, perché manifestamente tardivo;
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che con scritto datato 7 agosto 2012 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale, sollecitando l'assunzione di ulteriori prove sul reato rimproveratogli, di cui contesta la realizzazione;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere interposto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
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che, di conseguenza, in questa sede può essere impugnato unicamente il decreto del Tribunale cantonale dei Grigioni;
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che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorrente deve motivare il suo gravame spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, pena l'inammissibilità (art. 108 LTF);
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che l'insorgente deve quindi confrontarsi con i considerandi della decisione contestata (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
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che, nella fattispecie, discutendo nel merito la sua condanna, il ricorrente adduce motivazioni senza legame con il decreto impugnato e non spiega per quali ragioni le considerazioni dell'autorità precedente relative alla tardività del suo reclamo sarebbero contrarie al diritto;
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che, difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 24 settembre 2012
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Schneider
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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