BGer 5D_7/2014 | |||
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BGer 5D_7/2014 vom 15.01.2014 | |
{T 0/2}
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5D_7/2014
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Sentenza del 15 gennaio 2014 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Escher, Giudice presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.________,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: | |
che con decisione 25 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo delle Isole ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A.A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da C.________ per il pagamento di fr. 4'300.-- (oltre interessi e spese) a titolo di pigione;
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che con sentenza 11 dicembre 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.A.________ avverso la sentenza del Giudice di pace;
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che secondo l'appena menzionato Presidente il contratto di locazione presentato dal creditore procedente costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, mentre le eccezioni (art. 82 cpv. 2 LEF) sollevate dall'escusso (pretesi difetti dell'ente locato comportanti la riduzione dell'affitto ed il ripristino della situazione) sono nuove e perciò inammissibili in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC);
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che con ricorso 11 gennaio 2014 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 11 dicembre 2013 al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
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che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
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che il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui è presentato da B.A.________, quest'ultima non essendo toccata dalla sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF);
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che nella misura in cui è presentato da A.A.________ il gravame non soddisfa invece le predette esigenze di motivazione, il ricorrente non prevalendosi di una violazione di garanzie costituzionali e non prendendo in alcun modo posizione sull'argomentazione del giudizio querelato;
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che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e non motivato in modo sufficiente, e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
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che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 gennaio 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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