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Informationen zum Dokument  BGer 4A_481/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_481/2015 vom 15.10.2015
 
{T 0/2}
 
4A_481/2015
 
 
Sentenza del 15 ottobre 2015
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Kolly, Niquille,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,
 
opponente.
 
Oggetto
 
pigioni arretrate,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 luglio 2015
 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. A.________ aveva locato dall'aprile 1999 al 30 settembre 2007 un appartamento situato in via C.________ a Lugano, con una pigione mensile iniziale di fr. 1'090.--. Questa è stata ridotta dal Pretore del distretto di Lugano con sentenza 7 novembre 2008, in parziale accoglimento di un'istanza della conduttrice, di fr. 71.60 dal 1° aprile 2004 al 30 settembre 2007. In tale pronunzia, che concerneva pure la contestazione della disdetta e la protrazione della locazione, la locatrice B.________ è stata condannata a pagare alla sua ex inquilina fr. 3'007.20.
 
2. Il 2 febbraio 2010 B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al predetto Pretore A.________ chiedendo che quest'ultima fosse condannata a pagarle fr. 7'090.10, oltre accessori, per pigioni e spese accessorie arretrate. A.________ ha dal canto suo chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'ex locatrice al pagamento di fr. 16'196.30. La procedura è rimasta sospesa, a richiesta della locatrice, dal 9 giugno 2010 al 19 febbraio 2014. Il 24 novembre 2014, dopo aver respinto l'eccezione di perenzione processuale, il Pretore ha integralmente accolto l'azione e ha dichiarato la domanda riconvenzionale inammissibile.
 
3. Con sentenza 13 luglio 2015 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il reclamo con cui A.________ ha chiesto la riforma della decisione di primo grado nel senso di respingere la domanda di B.________ e ha posto le spese giudiziarie e le ripetibili a carico della convenuta. La Corte cantonale ha ritenuto che il decorso del termine biennale che porta alla perenzione processuale prevista dal diritto di procedura cantonale era inibito in seguito alla sospensione della causa e ha respinto l'eccezione di res iudicata proposta dalla convenuta, perché la sentenza del 7 novembre 2008 non concerneva l'incasso delle pigioni e delle spese accessorie scoperte. Ha poi reputato contrario alla buona fede processuale sia sollevare unicamente in sede di ricorso una violazione della garanzia del giudice naturale per la sostituzione del Pretore iniziale con il Pretore aggiunto, sia la doglianza di "un difetto assoluto d'istruttoria", che non era stata preceduta da alcuna opposizione alla chiusura dell'istruttoria in prima istanza. Nel merito ha considerato infondata l'asserita violazione dell'art. 8 CC, atteso che la locatrice aveva provato - con la produzione del contratto - la sua pretesa, mentre la conduttrice non ha dimostrato di aver pagato le pigioni e le spese accessorie reclamate. Ha infine ritenuto che l'emanazione della sentenza ha reso senza oggetto la domanda di prestazione di una cauzione per le spese ripetibili di seconda istanza.
 
4. Con ricorso dell'11 settembre 2015 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di accertare la nullità della sentenza cantonale, rispettivamente di annullare tale sentenza, e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria innanzi al Tribunale federale. Lamenta che la Corte cantonale non ha statuito sulla domanda di prestazione di una cauzione processuale e contesta il mancato accertamento della perenzione processuale, affermando che il Pretore non avrebbe potuto acriticamente adagiarsi sulla richiesta di sospendere il procedimento. Ritiene poi che l'emanazione della sentenza del 7 novembre 2008 prova che ella ha pagato le pigioni reclamate e che sussisterebbe autorità di cosa giudicata sulla questione. Afferma infine che sarebbe pure stato violato il diritto a una corretta composizione dell'autorità di prima istanza.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
5. Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF in caso di ricorso contro una decisione finale, il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'ultima istanza cantonale. Nella fattispecie tale valore corrisponde a quanto è stato riconosciuto dal Pretore alla locatrice (fr. 7'090.10) ed è quindi inferiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'ammissibilità di un ricorso in materia civile nelle controversie in materia di diritto di locazione. La decisione impugnata è quindi solo suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
 
6. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF). Il ricorrente che rimprovera all'autorità cantonale un accertamento arbitrario dei fatti deve spiegare e dimostrare con precisione, sotto pena di inammissibilità della censura, che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
 
Ne segue che le censure attinenti a una semplice violazione del diritto federale, segnatamente del diritto processuale, si rivelano di primo acchito inammissibili e qui di seguito verranno unicamente esaminate le pretese violazioni di diritti costituzionali.
 
7. La ricorrente ritiene violato l'art. 29 Cost. con riferimento alla richiesta di prestazione di una cauzione per ripetibili di seconda istanza, perché la Corte cantonale non avrebbe trattato tale domanda. La censura si rivela infondata. Indicando che la richiesta era divenuta priva d'oggetto con l'emanazione della sentenza, la Corte cantonale ha sufficientemente motivato il suo giudizio. In ragione di tale motivazione e della condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali e delle ripetibili la decisione di non statuire sul merito di tale richiesta appare coerente. Giova inoltre rilevare che la pretestuosità dell'argomentazione ricorsuale emerge già dal ruolo processuale delle parti, atteso che la ricorrente (reclamante) aveva chiesto la prestazione di una garanzia per ripetibili dalla parte convenuta in ricorso, disconoscendo così la natura dell'istituto invocato.
 
8. Il gravame continua poi con astruse argomentazioni riferite all'asserita perenzione processuale dell'azione presentata dalla qui opponente. Sennonché vista la sospensione della causa ordinata dal Pretore e il tenore dell'art. 351 cpv. 3 CPC/TI secondo cui i termini che fanno presumere una mancanza di interesse nella lite non decorrono quando il processo rimane sospeso, la ricorrente non riesce a far apparire arbitraria la decisione con cui la Corte cantonale ha negato l'intervento di una perenzione processuale.
 
9. Secondo la ricorrente l'azione della locatrice non poteva essere accolta in forza dell'autorità di cosa giudicata della sentenza del 7 novembre 2008. Ella omette tuttavia d'indicare quale diritto costituzionale sarebbe stato violato dal fatto di non riconoscere l'eccezione di res iudicata, ragione per cui la censura si rivela inammissibile per la sua carente motivazione.
 
10. La ricorrente sostiene che vi sarebbe stato un "difetto d'istruttoria" e lamenta che l'autorità cantonale ha accertato in modo arbitrario i fatti con riferimento alle pigioni reclamate dalla qui opponente. Ancora una volta l'argomentazione ricorsuale si rivela meramente appellatoria e per tale motivo si appalesa inammissibile. Giova inoltre osservare che la ricorrente non contesta l'accertamento della Corte cantonale secondo cui ella non aveva mosso alcuna obiezione alla chiusura dell'istruttoria effettuata dal Pretore aggiunto con ordinanza dell'11 aprile 2014. Del tutto incomprensibile si rivela, ad una semplice lettura del giudizio impugnato, anche il rimprovero mosso alla Corte cantonale di non aver motivato la sua decisione su tali aspetti.
 
11. Infine la ricorrente richiama la garanzia del giudice naturale e sostiene che a torto la Corte cantonale non ha riconosciuto che la continuazione del processo, iniziato sotto il Pretore, da parte del Pretore aggiunto violerebbe il suo diritto a una composizione corretta dell'autorità giudicante. Sennonché, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata e ingiustamente contestato dalla ricorrente, chi si prevale di una violazione del predetto diritto deve farlo valere, pena la sua perenzione, il più presto possibile (cfr. DTF 128 V 82 consid 2b). Nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato nel gravame, la ricorrente non poteva ignorare che il Pretore aggiunto aveva ripreso la conduzione del procedimento, atteso che questi non aveva solo riattivato la procedura, ma pure chiuso l'istruttoria e citato le parti al dibattimento finale.
 
12. Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, essendo il ricorso fin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la sede federale.
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 ottobre 2015
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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