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Informationen zum Dokument  BGer 4A_209/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_209/2018 vom 03.05.2018
 
 
4A_209/2018
 
 
Sentenza del 3 maggio 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Lorena Stoppa,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Carlo Edy Pedrolini,
 
opponenti,
 
Oggetto
 
azione creditoria,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2018 (12.2016.184) dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord ha respinto, con sentenza 30 settembre 2016, l'azione con cui A.________ ha chiesto di condannare B.________ e C.________ a pagargli fr. 293'333.35. Il Pretore ha considerato che il documento su cui l'attore basava la propria pretesa era privo di qualsiasi forza probatoria, perché il passaggio determinante per la remunerazione richiesta era stato aggiunto dopo che la convenuta lo aveva firmato per i coniugi.
 
2. Con sentenza 26 febbraio 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui è ricevibile, l'appello presentato da A.________. La Corte cantonale ha dapprima considerato che l'appello era in larga misura irricevibile, perché l'attore non si era confrontato in modo puntuale con le considerazioni pretorili e perché era in parte fondato su argomenti formulati per la prima volta in seconda istanza. Ha unicamente ritenuto ricevibile, ma infondato, il rilievo secondo cui i convenuti non avrebbero sporto una denuncia penale. Con una seconda linea argomentativa l'autorità inferiore ha poi esposto ulteriori ragioni per cui il documento in questione risulta inattendibile.
 
3. Con ricorso in materia civile del 9 aprile 2018 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la riforma della sentenza impugnata nel senso che, in accoglimento della petizione, i convenuti siano condannati a versargli fr. 293'333.--. Lamenta che la Corte di appello ha a torto ritenuto verosimile quanto affermato da B.________ e inaffidabile la testimonianza di colui che avrebbe redatto lo scritto in questione. Il ricorrente sostiene pure che i convenuti non avevano soddisfatto il loro obbligo di motivare la contestazione dell'autenticità del documento.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
 
4.
 
4.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Qualora la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3).
 
4.2. Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Il ricorrente incentra infatti il suo gravame sulla contestazione, meramente appellatoria, della valutazione di due deposizioni testimoniali, ignorando le peculiarità, segnatamente grafiche, del documento su cui basa la propria pretesa rilevate dalla Corte cantonale. Egli omette pure di censurare le considerazioni dell'autorità inferiore sull'irricevibilità dell'appello e nemmeno pretende di avere già addotto nella procedura cantonale che i convenuti non avrebbero motivato la contestazione dell'autenticità del documento in questione.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela interamente inammissibile e come tale va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 maggio 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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