BGer 5A_203/2018 | |||
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BGer 5A_203/2018 vom 07.08.2018 |
5A_203/2018 |
Sentenza del 7 agosto 2018 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali von Werdt, Presidente,
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Marazzi, Schöbi,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, 6932 Breganzona,
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Pascal Frischkopf.
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Oggetto
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conflitto di interessi tra la curatrice e il curatelato,
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ricorso contro la sentenza emanata il 25 gennaio 2018 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.162).
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Fatti: |
A. | |
A.a. C.________ è figlio di B.________ e A.________. Affetto sin dalla nascita da grave handicap, egli è a beneficio di una curatela generale ai sensi dell'art. 398 CC. Curatrice generale è la madre, a casa della quale risiede.
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A.b. Nel 2016 A.________ ha avviato, in nome e per conto del figlio, alcune procedure civili ed esecutive per ottenere da B.________ il pagamento di alimenti arretrati ed è stata inoltre incaricata di rappresentare il figlio nell'azione promossa dal padre tendente alla riduzione del contributo di mantenimento del figlio.
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A.c. Con scritto 31 ottobre 2016, B.________, dicendosi preoccupato che A.________ non agisca nell'esclusivo interesse del figlio, ha sollecitato l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano a nominare un curatore ad hoc. Il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha sospeso la procedura in modifica del contributo alimentare e invitato l'Autorità di protezione ad approfondire la questione relativa al paventato conflitto di interessi, essendo altrimenti preclusa ogni prospettiva di transazione. A.________ si è opposta alla nomina di un curatore ad hoc, negando un qualsiasi conflitto di interessi, e chiedendo in subordine che tale curatela ad hoc venga affidata al medesimo studio legale che già la patrocina. A sua volta, B.________ si è opposto alla conclusione subordinata.
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A.d. Con risoluzione 10 luglio 2017, l'Autorità di protezione ha accertato l'esistenza di un conflitto di interessi fra la curatrice generale A.________ ed il curatelato C.________ in relazione alle procedure civili ed esecutive da lei avviate nei confronti del padre B.________ per l'incasso di pretesi crediti alimentari pregressi nonché in relazione alla parallela procedura penale per il reato di trascuratezza degli obblighi alimentari. L'Autorità di protezione ha aggiunto che una volta cresciuta in giudicato questa sua decisione incidentale, avrebbe deciso se istituire una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC.
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B.
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B.a. A.________ ha interposto reclamo con allegato 19 luglio 2017.
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B.b. Dal canto suo, a ricezione della risoluzione, il 12 luglio 2017 B.________ ha chiesto all'Autorità di protezione di rettificarne e completarne il dispositivo n. 1, nel senso di aggiungere che il conflitto di interessi sussisteva anche in relazione alla procedura di modifica dei contributi alimentari, da lui medesimo avviata.
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B.c. Nel quadro delle proprie osservazioni relative al reclamo di A.________, in data 11 agosto 2017 l'Autorità di protezione ha riconfermato la risoluzione; in accoglimento dell'istanza di rettifica di B.________, essa ha inoltre esteso la portata del dispositivo n. 1 alla procedura di modifica dei contributi alimentari.
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B.d. Con la qui impugnata decisione 25 gennaio 2018, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo di A.________, confermando la decisione impugnata e ritornando l'incarto all'Autorità di protezione " affinché istituisca senza indugio una curatela ad hoc e nomin[i] un curatore ". Il Presidente ha inoltre posto tassa, spese e ripetibili a carico della reclamante.
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C. Con allegato 27 febbraio 2018, A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato contro la decisione del Tribunale di appello un ricorso in materia civile, chiedendo che la medesima sia annullata, subordinatamente che l'incarto sia rinviato all'autorità cantonale per accertamento dell'assenza di un conflitto di interessi, e in via ancora più subordinata che, previo rinvio, l'autorità cantonale promuova una procedura coinvolgendo C.________ come parte processuale.
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Sono stati acquisiti gli atti cantonali, ma non sono state richieste osservazioni nel merito.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libera cognizione l'ammissibilità di un gravame che gli viene sottoposto (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 143 III 140 consid. 1; sentenza 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 1).
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1.2. Tema di fondo del giudizio qui impugnato è l'istituzione di una curatela ad hoc in favore di un adulto per sostituire la curatrice generale i cui interessi in un affare paiono in collisione con quelli dell'interessato (art. 403 cpv. 1 CC). Si tratta di decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF); sono inoltre di carattere non pecuniario, sicché il rimedio di diritto è dato senza riguardo al valore di lite (art. 74 cpv. 1 LTF
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1.3. La presente fattispecie ha la particolarità di avere per oggetto non la decisione di merito sull'istituzione di una curatela ad hoc, con designazione della persona appropriata quale sostituta della curatrice generale; una tale decisione sarebbe finale e senz'altro suscettibile di fare oggetto di un ricorso al Tribunale federale (art. 90 LTF). L'Autorità di protezione prima - ed il Tribunale di appello poi - ha preferito limitare la procedura alla questione dell'esistenza di un conflitto di interessi fra la madre/curatrice ed il figlio/curatelato relativamente a determinate procedure, conflitto di interessi che è premessa per la sostituzione del curatore in un determinato affare (v. art. 403 cpv. 1 CC). Si pone quindi la questione a sapere se l'evasione specifica della questione isolata costituisca una decisione parziale (ai sensi dell'art. 91 LTF) oppure incidentale/pregiudiziale (ai sensi dell'art. 93 LTF; l'ipotesi dell'art. 92 LTF non entra manifestamente in linea di conto).
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1.3.1. Il Tribunale di appello ha considerato che la sua sarebbe stata una decisione " sul merito ", escludendo che potesse essere incidentale, come invece aveva ritenuto la prima istanza (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Tale qualifica non circoscrive correttamente la natura della propria decisione, e soprattutto omette di confrontarsi con la distinzione fra sentenza finale, parziale e incidentale - distinzione fondamentale al fine di giudicare sull'ammissibilità del presente gravame.
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Neppure la parte ricorrente si è chinata sulla questione, limitandosi ad affermare apoditticamente essere in presenza di una decisione che pone fine al procedimento giusta l'art. 90 LTF - ciò che è in ogni caso manifestamente errato.
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1.3.2. La decisione parziale è una variante della decisione finale. Quella contemplata all'art. 91 lett. a LTF si caratterizza per il fatto che per mezzo suo vengono decise definitivamente soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (DTF 135 III 212 consid. 1.2.1; v. anche DTF 141 III 395 consid. 2). Indipendenti sono quelle conclusioni che avrebbero potuto fare oggetto di un procedimento autonomo, e che la decisione evade in modo definitivo, sicché non sussiste pericolo che la decisione presa possa successivamente entrare in contraddizione con la sentenza finale relativa alle rimanenti conclusioni (DTF 135 III 212 consid. 1.2.2 e 1.2.3). La discriminante fra la decisione parziale e quella incidentale consiste nell'unitarietà della questione evasa: se quanto è stato giudicato rappresenta soltanto un passaggio preliminare necessario per poter decidere sul tutto, si è alla presenza di una decisione incidentale (v. DTF 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 10 e 10a ad art. 91 LTF). Le parti non possono provocare artificialmente una decisione parziale formulando a torto conclusioni separate; il giudice deve piuttosto chiedersi quale sia il reale oggetto dell'azione, e se quanto deciso possa avere un destino indipendente da quanto resta da decidere (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 91 LTF).
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In applicazione di questi principi la giurisprudenza ha ad esempio deciso che la decisione di principio di designare un controllore speciale (art. 697b CO) è una decisione parziale, indipendente da quelle relative alla persona da nominare e dai compiti dettagliati da affidare alla stessa (sentenze 4A_180/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 1.2; 4A_260/2013 del 6 agosto 2013 consid. 1). Parziale è poi la decisione che ammette la richiesta di informazioni a favore della parte che intende cifrare le proprie pretese contrattuali sulla scorta delle stesse (sentenza 4A_269/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 144 III 43). Parzi ale è, infine, la decisione che pronuncia il divorzio (DTF 137 III 421 consid. 1.1); non vi osta il principio dell'unità del procedimento di divorzio (sentenza 5A_623/2017 del 14 maggio 2018 consid. 6, destinato alla pubblicazione). Per contro, la decisione mediante la quale il tribunale di appello ha accertato il diritto di un coniuge a sospendere la comunione domestica (art. 175 CC), rinviando l'incarto alla prima istanza affinché ordinasse le opportune misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176 segg. CC), è stata considerata di natura incidentale, poiché semplice premessa per queste ultime (sentenza 5A_704/2010 del 5 novembre 2010 consid. 1.2).
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1.3.3. La decisione che conferma l'esistenza di un conflitto di interessi fra la curatrice e il curatelato in un determinato affare e rinvia l'incarto all'istanza inferiore affinché adotti le misure opportune - segnatamente la nomina di un curatore ad hoc (v. art. 403 cpv. 1 CC) - può unicamente essere una decisione incidentale e non parziale. In primo luogo, l'accertamento dell'esistenza di un conflitto d'interessi non avrebbe potuto fare oggetto di un procedimento autonomo. In secondo luogo, esaminando la situazione sottoposta a giudizio, appare evidente che il merito della vertenza è l'istituzione di una curatela di rappresentanza ad hoc per sostituire la curatrice generale i cui interessi in un affare paiono in collisione con quelli dell'interessato. In questa prospettiva, l'accertamento di un tale conflitto di interessi costituisce un passaggio preliminare necessario per poter decidere sul tutto (v. art. 403 cpv. 1 CC); la decisione dell'autorità di prima istanza di evadere prioritariamente tale questione non la eleva al rango di decisione parziale, così come non è facoltà delle parti pervenire a quel risultato semplicemente adeguando le proprie conclusioni. La presente situazione, allora, si apparenta piuttosto alla descritta fattispecie nella quale il giudice aveva unicamente accertato il diritto di un coniuge a sospendere la comunione domestica, rinviando l'incarto alla prima istanza affinché ordinasse le opportune misure a protezione dell'unione coniugale (sentenza 5A_704/2010 cit. consid. 1.2).
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1.3.4. Salvo i casi di cui tratta l'art. 92 cpv. 1 LTF, una decisione incidentale può essere impugnata immediatamente al Tribunale federale soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; nel caso concreto, l'ipotesi della lett. b non entra in considerazione). È considerato dalla giurisprudenza irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che una successiva decisione finale favorevole al ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvii). Incombe al ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza di un tale pregiudizio, a meno che esso non sia di palese evidenza (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvio; 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).
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Nel presente caso, la ricorrente ha ripreso in modo acritico la qualificazione della sentenza impugnata propugnata dall'autorità cantonale. Non ha del tutto affrontato la questione nella prospettiva di una decisione incidentale giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e non ha dunque nemmeno preteso l'esistenza di un pregiudizio irreparabile. Né una tale evenienza appare evidente a prima vista: non si vede infatti quale danno non ulteriormente riparabile possa nascere dal mero accertamento dell'esistenza di un conflitto di interessi tra la ricorrente e il figlio curatelato in punto alle pretese pecuniarie che la madre si adopera a far valere a nome di quest'ultimo. Tale questione potrà essere esaminata dal Tribunale federale con la sentenza finale (v. art. 93 cpv. 3 LTF).
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2. Il ricorso si appalesa inammissibile. Tassa e spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 agosto 2018
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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