BGer 4D_47/2018 | |||
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BGer 4D_47/2018 vom 09.10.2018 |
4D_47/2018 |
Sentenza del 9 ottobre 2018 |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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C.________SA,
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opponente.
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Oggetto
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espulsione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 agosto 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (12.2018.56).
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Considerando: | |
che con sentenza 10 agosto 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da A.________ e B.________ contro la decisione con cui il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto la domanda di espulsione presentata dalla C.________SA;
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che il 16 agosto 2018 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale;
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che con decreto 21 agosto 2018 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
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che l'11 settembre 2018 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 26 settembre 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
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che il 2 ottobre 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 ottobre 2018
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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