BGer 1B_468/2018 | |||
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BGer 1B_468/2018 vom 15.11.2018 |
1B_468/2018 |
Sentenza del 15 novembre 2018 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Merkli, Presidente,
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Eusebio, Kneubühler,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Pierluigi Pasi,
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ricorrente,
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contro
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Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Procedimento penale; ricusazione,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino del (60.2018.143).
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Fatti: | |
A. L'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario ha aperto un procedimento penale nei confronti di A.________, per il reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario, ritenendo ch'ella non avrebbe mai avuto la necessaria autorizzazione. Ciò poiché, per il tramite di B.________SA, di cui sarebbe l'amministratrice unica, avrebbe svolto attività contabili, di consulenza aziendale e di rappresentanza fiscale per conto di terzi.
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B. Il 5 luglio 2017, la citata Autorità ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro presso il recapito condiviso da B.________SA e dall'indagata. Adita dalle interessate, con giudizio del 2 novembre 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha accolto il reclamo ai sensi dei considerandi, stabilendo che l'Autorità di vigilanza doveva procedere o al dissequestro della documentazione rinvenuta o a motivare sufficientemente il contestato ordine. Adito dall'inquisita, con sentenza 1B_495/2017 del 15 dicembre 2017 il Tribunale federale ne ha dichiarato inammissibile il ricorso, in difetto di un pregiudizio irreparabile.
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C. L'11 gennaio 2018 l'Autorità di vigilanza ha spiccato un "decreto di modifica e conferma di ordine di perquisizione e sequestro", con il quale ha mantenuto il sequestro. Adita dalle interessate, con decisione del 14 giugno 2018 la CRP ne ha respinto il reclamo (inc. 60.2018.24).
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D. Il 1° marzo 2018 A.________ ed B.________SA avevano chiesto la ricusazione dell'Autorità di vigilanza, perché dalle osservazioni al citato reclamo trasparirebbe un'apparenza di prevenzione nei loro confronti. Con giudizio del 30 agosto 2018 la CRP ha respinto l'istanza.
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E. Avverso questa sentenza A.________ inoltra un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Preliminarmente chiede, quale misura cautelare ai sensi dell'art. 104 LTF, di ordinare all'Autorità di vigilanza di astenersi dal compiere ulteriori atti istruttori fino all'adozione della decisione sulla domanda di ricusa e nel merito di annullare la decisione impugnata e di pronunciare la ricusazione richiesta, subordinatamente di rinviare la causa alla CRP.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Diretto contro una decisione incidentale adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza, notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo, concernente una causa in materia penale è, sotto questo profilo, ammissibile (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e art. 92 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente è pacifica.
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1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380; 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quelle di violazione di diritti fondamentali devono inoltre adempiere le esigenze accresciute di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
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Erwägung 2 | |
2.1. La CRP, richiamando dottrina e giurisprudenza, ha rilevato che sospetti circa l'imparzialità di una persona possono derivare da espressioni verbali oppure scritte o da un determinato comportamento assunto nell'ambito della conduzione di un procedimento. Ha aggiunto che non sono quindi consentiti giudizi di valore, irrispettosi, oltraggiosi o offensivi che riguardano caratteristiche personali delle parti. Per contro, semplici espressioni maldestre non sono di regola sufficienti per fondare una parvenza di parzialità, sebbene a volte i limiti che ne contraddistinguono la natura possono anche sovrapporsi. Neppure espressioni scherzose, anche se fuori luogo o percepite in modo negativo dall'interessato, purché non sprezzanti, fondano un sospetto di parzialità. Ha ricordato che l'adozione di una decisione sfavorevole a una parte o il rifiuto di assumere un mezzo di prova non costituiscono motivo di prevenzione. Ha poi osservato che, di regola, neppure l'adozione di determinati provvedimenti procedurali, seppure dagli effetti contrari agli interessi dell'istante, non è sufficiente per fondare un dubbio oggettivo di prevenzione, anche qualora in seguito si rivelino errati. La ricorrente non contesta queste considerazioni.
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2.2. Ella, richiamando gli art. 30 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU, 4 e 56 lett. f CPP, fonda la sua domanda di ricusazione su quattro passaggi delle osservazioni del 16 febbraio 2018 dell'Autorità di vigilanza al suo reclamo del 22 gennaio 2018, gravame poi respinto dalla CRP. Dal loro contenuto deduce che l'Autorità avrebbe già deciso, a suo sfavore, sulla sua reità e finanche sulla sua colpevolezza: esternazioni idonee a fare insorgere in lei un timore legittimo di imparzialità.
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2.3. La garanzia di un giudice imparziale consente alle parti di esigere la ricusazione di un giudice la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Essa vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.
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La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale od organizzative. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179). In linea di principio, errori di procedura o di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono sufficienti per dimostrare oggettivamente una parvenza di prevenzione (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74 seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180). In altre parole, si deve garantire che il processo nell'ottica di tutte le parti rimanga aperto (DTF 144 I 59 consid. 4.3 pag. 162 e rinvii; 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74).
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2.4. Osservando che verosimilmente la ricorrente, da tempo attiva nel ramo, fosse cosciente d'aver esercitato la professione di fiduciario commercialista e poteva quindi aspettarsi che prima o poi nell'ottica della repressione dell'esercizio abusivo di tale professione si potesse anche procedere a una perquisizione e a un sequestro, l'Autorità ricusata non ha ritenuto assodata la sua colpevolezza, ma ha semplicemente esposto con termini e in modo invero non molto adeguati, come non a torto rilevato dalla CRP, che l'esecuzione di una perquisizione anche nei confronti della ricorrente poteva entrare in linea di conto.
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Rilevando che la perquisizione e il sequestro rispetterebbero le condizioni poste dall'art. 262 CPP, poiché al momento della denuncia e del successivo verbale d'interrogatorio della persona informata sui fatti essa non si sarebbe fondata soltanto su semplici presunzioni di un eventuale esercizio abusivo della professione di fiduciario, ma bensì su elementi oggettivi (quali fatture, e-mail, decisioni di autorità fiscali, ecc.), l'Autorità ricusata non si è pronunciata sulla colpevolezza della ricorrente: ha semplicemente indicato gli indizi sui quali si fonda il criticato sequestro, fondamento contestato dalla ricorrente.
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Il terzo appunto della ricorrente alle osservazioni litigiose appare specioso; infatti, l'indicazione secondo cui la "presunzione avrebbe lasciato spazio alla certezza" non si riferisce tanto al quesito della colpevolezza, ma, rettamente interpretata, al fatto che i documenti sequestrati potrebbero contenere informazioni idonee a suffragare la necessità di tale provvedimento, ossia il perseguimento del prospettato reato.
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Infine neppure l'affermazione, secondo cui non si poteva escludere che gli imputati continuassero le attività asseritamente illecite, seppure anch'essa denoti una certa imperizia, non dimostra che l'Autorità ricusata non sarebbe più aperta ad altre conclusioni.
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2.5. Certo, le criticate esternazioni possono apparire alla ricorrente come improprie, ma non sono di una gravità tale da dare l'impressione di un'apparenza di parzialità (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 in fine pag. 180; 127 I 16 consid. 2d pag. 200; sentenza 1B_434/2017 del 4 gennaio 2018 consid. 5.2). Si tratta di espressioni maldestre, ma comunque isolate, che nel caso di specie non costituiscono un motivo di prevenzione. La CRP, respingendo la domanda di ricusazione, non ha pertanto leso il diritto federale. Queste infatti non concludono sulla colpevolezza della ricorrente ma, correttamente interpretate, sono volte a giustificare l'apertura di una procedura preliminare e l'adozione di misure coercitive, quali il sequestro, ciò che presuppone l'esistenza di sufficienti indizi di reato, che devono essere indicati, senza che implichino una dichiarazione di colpevolezza (art. 309 cpv. 1 CPP). Le dichiarazioni delle autorità inquirenti devono in effetti essere interpretate in maniera oggettiva e nel loro insieme, non estrapolandole dal loro ambito in maniera isolata, ma considerando il loro contesto, le loro modalità e lo scopo apparentemente cercato dal loro autore (sentenza 1B_150/2016 del 19 maggio 2016 consid. 2.2 e 2.3).
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Al giudice non è infatti vietato farsi un'opinione provvisoria sulla base degli atti, fintantoché rimanga interiormente libero, dopo che le parti hanno addotto i loro argomenti, di giungere a un altro risultato (sentenza 1B_549/2017 del 16 febbraio 2018 consid. 2 e 3). Nel caso in esame occorre anche tener conto che con decisione del 2 novembre 2017 la CRP aveva rinviato la causa all'Autorità di vigilanza imponendole di motivare sufficientemente l'ordine di perquisizione e sequestro o di procedere con il dissequestro. Quest'ultima ha quindi indicato le risultanze emerse dall'inchiesta, insistendo in particolare, invero in modo imprudente e infelice, sugli indizi del prospettato reato posti a fondamento del sequestro litigioso.
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2.6. Le criticate affermazioni addotte nel quadro della motivazione provvisoria di un ordine di sequestro, non assumono comunque una portata tale da integrare gli estremi di un caso di ricusazione. Contrariamente al generico assunto ricorsuale, esse non denotano l'intenzione dell'Autorità di vigilanza nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti per il giudizio di non volere esaminare, con la medesima cura, le circostanze a carico e a discarico (art. 6 cpv. 2 CPP; sulla differenza di imparzialità del Ministero pubblico nell'ambito dell'istruzione preliminare e dopo l'allestimento dell'atto di accusa vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 e 2.2.2 pag. 145; sulle esigenze d'imparzialità, meno severe, per un poliziotto per rapporto al Ministero pubblico e ai magistrati giudiziari vedi sentenza 1B_379/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 2.3). In concreto non si può ritenere che l'Autorità di vigilanza si sarebbe già determinata in maniera tale da non essere più capace, dopo aver visionato gli atti sequestrati, uditi la ricorrente ed eventuali testimoni e assunto possibili ulteriori prove, di giungere a un altro risultato.
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L'apodittico assunto ricorsuale, secondo cui l'Autorità di vigilanza non considererà in alcun modo le spiegazioni ch'essa o eventuali testimoni potrebbero fornire nell'ambito dei relativi interrogatori, non regge. Nel quadro della sua audizione, la ricorrente, nel rispetto del suo diritto di essere sentita (al riguardo vedi DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 143 IV 380 consid. 1.1 pag. 382), potrà infatti contestare compiutamente gli indizi posti a fondamento del criticato sequestro e proporre l'assunzione di mezzi di prova idonei a influenzare in suo favore la futura decisione. È quindi a torto ch'ella sostiene, peraltro in maniera generica, che le sue apprensioni soggettive dovrebbero essere considerate come oggettivamente giustificate.
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3. Infine, nella misura in cui la ricorrente parrebbe, per lo meno implicitamente, contestare il fondamento delle misure istruttorie adottate dall'Autorità di vigilanza, occorre rilevare che al riguardo non sono adempiute le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287).
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4. Il ricorso, in quanto ammissibile, deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di adozione di misure cautelari, ricordato che, fino alla decisione, il ricusando continua a esercitare la sua funzione (art. 59 cpv. 3 e art. 60 CPP; su questo tema vedi DTF 144 IV 90).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese processuali di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 novembre 2018
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Merkli
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Il Cancelliere: Crameri
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