BGer 8C_787/2018 | |||
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BGer 8C_787/2018 vom 17.12.2018 |
8C_787/2018 |
Sentenza del 17 dicembre 2018 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 ottobre 2018 (38.2018.47).
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Visto: | |
il ricorso del 15 novembre 2018 (timbro postale) contro il giudizio emesso il 16 ottobre 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando: | |
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
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che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come all'assicurata non potessero essere concesse le indennità per insolvenza, siccome ha tardato a far valere le proprie pretese salariali nei confronti del precedente datore di lavoro,
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che la ricorrente, pur contestando l'esito del giudizio cantonale, non censura un accertamento dei fatti manifestamente inesatto operato dai giudici ticinesi,
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che le critiche presentate verso precedenti patrocinatori sono in ogni caso irrilevanti,
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che infatti per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda da ultimo DTF 143 I 284 e rinvii),
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che in definitiva il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 17 dicembre 2018
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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