BGer 8C_1/2019 | |||
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BGer 8C_1/2019 vom 15.01.2019 |
8C_1/2019 |
Sentenza del 15 gennaio 2019 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Ufficio delle prestazioni, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione sociale cantonale (pressupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 novembre 2018 (36.2018.28-33).
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Visto: | |
sei decisioni distinte del 31 agosto 2017 rese dalla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, confermate su reclamo il 26 marzo 2018, con cui è stata rifiutata la richiesta di sussidio dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2012-2017 ed è stato chiesto il rimborso delle prestazioni già erogate per circa fr. 18'000.-,
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la sentenza 8C_484/2018 del 30 luglio 2018 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la decisione incidentale emessa dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino riguardante il rifiuto di designare un patrocinatore d'ufficio,
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il giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni il 15 novembre 2018, il quale ha respinto il ricorso contro le decisioni su reclamo,
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il ricorso presentato il 2 gennaio 2019 (timbro postale),
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considerando: | |
che la presente sentenza è resa in italiano, lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), pur avendo l'insorgente, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), presentato il ricorso in parte in tedesco,
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che, come già riferito nella sentenza 8C_484/2018, la controversia verte sulla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prestazioni rette dal diritto cantonale (cfr. sentenza 8C_247/2015 del 24 settembre 2015 consid. 5), la cui corretta applicazione non è motivo di ricorso al Tribunale federale,
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che l'eventuale rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente alla LPGA, non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
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che tutt'al più possono essere censurati il divieto dell'arbitrio connesso con il diritto cantonale (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69) o la violazione di altri diritti fondamentali,
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che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
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che, come è noto al ricorrente (sentenza 8C_484/2018), in tale evenienza le esigenze di motivazione sono accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) e il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
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che il ricorso sfugge a ogni esame di merito, non invocando né l'arbitrio, né norme del diritto federale direttamente applicabili, né tantomeno alcun diritto fondamentale,
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che la Corte cantonale peraltro ha esposto in maniera molto curata le ragioni per cui la possibilità di riesame non fosse perenta (giudizio cantonale, consid. 2.4.4) e per cui occorresse concludere per una convivenza (giudizio cantonale, consid. 2.16),
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che il vago richiamo alla legge federale sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231) è del tutto fuorviante, tale normativa riguardando soltanto le coppie omosessuali (art. 1 LUD), mentre in concreto la base del riesame dei sussidi è la vita comune con la sua convivente,
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che le vertenze con la propria cassa malati o i disagi avuti con la propria assicurazione di protezione giuridica esulano dalla presente controversia, il ricorrente non potendo comunque ottenere la possibilità di migliorare il proprio ricorso (cfr. sentenze 2C_715/2011 del 2 maggio 2012 consid. 1.4 e 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 5),
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 15 gennaio 2019
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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