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Informationen zum Dokument  BGer 9C_12/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_12/2019 vom 24.09.2019
 
 
9C_12/2019
 
 
Sentenza del 24 settembre 2019
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Pfiffner, Presidente,
 
Glanzmann, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS, Ottostrasse 24, 7000 Coira,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Prestazione complementare all'AVS/AI (restituzione),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 13 novembre 2018 (S 18 53).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. A.________, nato il 26 novembre 1950, beneficiario di una rendita d'invalidità, ha inoltrato nell'aprile del 2008 una domanda di prestazioni complementari. La Cassa di compensazione AVS del Cantone Grigioni (di seguito Cassa) gli ha riconosciuto tale diritto dal 1° marzo 2007.
1
A.b. Nel giugno 2017 l'assicurato ha informato la Cassa dell'autodenuncia all'autorità fiscale, in cui figurava il suo possesso di beni fondiari in Italia. La Cassa ha operato nuovi conteggi da cui è emerso che, dal 1° novembre 2012 in considerazione dei termini di prescrizione, vi era un'eccedenza di entrate e dunque i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni complementari non erano più dati. Con pronunce del 26 ottobre 2017, confermate con decisione su opposizione del 16 marzo 2018 a seguito dell'opposizione del 28 novembre 2017, la Cassa ha chiesto all'assicurato la restituzione di fr. 46'387.-.
2
B. A.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni il 30 aprile 2018 e ha chiesto l'annullamento della pronuncia di restituzione per motivi formali, segnatamente per carenza nella motivazione, e ha pure sollecitato un riconteggio del valore degli immobili siti in Italia e dei loro redditi, postulando la rinuncia delle pretese in restituzione.
3
Con giudizio del 13 novembre 2018 il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il gravame, nel senso di riconoscere il valore di reddito dell'usufrutto dell'immobile sito ad Arona solo a far tempo dal marzo 2017, senza prendere in considerazione il suo valore capitalizzato nella sostanza. Gli atti sono stati quindi ritornati all'amministrazione per un nuovo calcolo delle prestazioni complementari e dell'importo da restituire. Per il periodo anteriore al 1° marzo 2017, il ricorso è stato respinto.
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C. A.________ ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 5 gennaio 2019 (timbro postale), chiedendo il suo accoglimento e l'annullamento della decisione del 16 marzo 2017 (recte 2018) per carenza di motivazione, il ricalcolo dei valori patrimoniali e reddituali degli immobili in Italia in conformità "della disciplina tributaria italiana" e che venga dichiarata "illegittima" la pretesa in restituzione della Cassa.
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Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Di principio, una decisione che rinvia una causa non mette fine al procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 482) e non causa un pregiudizio irreparabile alle parti, poiché il solo prolungarsi della durata della procedura o il costo maggiore che ne deriva non costituiscono un tale pregiudizio. Tuttavia, se il rinvio della causa non lascia alcun margine d'apprezzamento all'autorità chiamata a statuire di nuovo, si è di fronte a una decisione finale normalmente impugnabile (DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 pag. 483 con i riferimenti, v. anche DTF 138 I 143 consid. 1.2 pag. 148 con riferimenti).
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1.2. La Corte cantonale ha accolto solo parzialmente il gravame, nel senso che per il computo dell'usufrutto dell'immobile sito ad Arona e venduto il 22 febbraio 2017, il valore di reddito viene preso in considerazione nel calcolo della prestazione complementare solo dal marzo 2017 e il suo prezzo equivalente capitalizzato non viene annoverato nella sostanza. Gli atti sono stati ritornati all'Ufficio AI per il ricalcolo dell'importo indebitamente percepito dall'istante dal 1° marzo 2017. Per il resto, il ricorso è stato respinto.
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1.3. Quando, come nel caso concreto per quanto riguarda il periodo anteriore al 1° marzo 2017, un'autorità di prima istanza decide definitivamente il diritto a una prestazione relativamente a un periodo determinato e rinvia la causa all'amministrazione per nuova decisione per il periodo successivo, la parte della decisione che riguarda la questione decisa definitivamente costituisce una decisione parziale suscettibile di essere impugnata separatamente e che in caso di non contestazione cresce autonomamente in giudicato e non può più essere impugnata in seguito (cfr. DTF 135 V 141 consid. 1.4.4-1.4.6 pag. 146 segg. con riferimenti). La decisione di rinvio per il periodo successivo costituisce, in linea di principio (cfr. consid. 1.1), una decisione incidentale contro la quale è data la facoltà di ricorso al Tribunale federale alle condizioni di cui all'art. 93 LTF (cfr. sentenza 8C_97/2019 del 5 agosto 2019 consid. 1.2 con riferimenti).
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1.4. Nel caso concreto, quanto deciso definitivamente dalla Corte cantonale, ossia il conteggio del valore dell'usufrutto sull'immobile sito ad Arona solo dal marzo 2017 e la non considerazione del suo valore capitalizzato nella sostanza, è stato oggetto di critica del ricorrente, che ne contesta il valore sia dell'immobile medesimo che del suo relativo reddito, di modo che la questione deve ancora essere esaminata in tale sede. Per quanto attiene al rinvio per il ricalcolo della prestazione complementare e della successiva pretesa in restituzione in considerazione dei valori degli immobili e dei loro redditi così come stabilito dalla Corte cantonale, esso non lascia più alcun margine d'apprezzamento all'autorità chiamata a rendere la decisione, di modo che il rinvio può essere considerato come decisione finale impugnabile. Il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto ammissibile anche per il periodo posteriore al 1° marzo 2017.
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2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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3. Nei considerandi del giudizio impugnato il Tribunale cantonale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti per il riconoscimento di prestazioni complementari, segnatamente i criteri in uso nel Cantone Grigioni per la valutazione dei valori patrimoniali e di reddito della sostanza immobiliare, in Svizzera come all'estero (cfr. art. 17 cpv. 4 e 6 OPC-AVS/AI), come pure le condizioni per la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 cpv. 1 LPGA; 1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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4. Il Tribunale cantonale, accertata la presenza di beni immobili in Italia, ha concluso per il computo della sostanza immobiliare, in Svizzera e all'estero, al valore corrente, così come previsto all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI. In assenza di una stima affidabile, la Corte cantonale ha ammesso il valore ritenuto dalla Cassa (ossia il valore catastale moltiplicato per cento e poi per due) come pure il valore dell'usufrutto - da considerare però solo dal marzo 2017 - e il valore di reddito della sostanza delle altre proprietà immobiliari (in concreto applicando il 5% sul valore di mercato).
12
 
Erwägung 5
 
5.1. Il ricorrente censura preliminarmente al Tribunale cantonale di non aver discusso la critica sulla pretesa nullità del provvedimento per carenza di motivazione. Il ricorrente riprende nuovamente quanto espresso in sede cantonale per concludere che la carenza di motivazione del provvedimento della cassa, avrebbe reso difficile il suo diritto di difesa, violando altresì il diritto di uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 cpv. 1 e 2 Cost., in quanto non rispetterebbe il divieto di operare disparità di trattamento senza motivazioni oggettive nell'applicazione della legge.
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5.2. Tale censura non regge, considerato che il Tribunale cantonale si è espresso compiutamente su tutti gli argomenti pertinenti per il giudizio, spiegando le ragioni alla base della pronuncia, esponendo i fatti e le considerazioni giuridiche ritenute applicabili, e non lede pertanto il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.), né l'interpretazione data del principio dell'uguaglianza giuridica.
14
 
Erwägung 6
 
6.1. Sul merito, il ricorrente critica il metodo di calcolo sia per la determinazione del valore degli immobili in Italia che di quello del loro reddito immobiliare. Il ricorrente fa valere anche in questa sede che fino ad oggi non sarebbe mai stato specificato il riferimento normativo o la prassi che legittimerebbe l'applicazione del calcolo operato dalla Cassa per la determinazione di tale valore, come pure la legittimazione all'utilizzo di questo metodo in luogo della disciplina tributaria italiana. Questo metodo sarebbe in netto contrasto con il principio giuridico di equità e solleverebbe pure una problematica relativa a una doppia imposizione fiscale tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera. Per quanto riguarda il valore immobiliare dell'appartamento ad Arona, il ricorrente fa valere che ci si dovrebbe basare sul valore di 65'000 euro, come indicato nel contratto di compravendita del 22 febbraio 2017, e non sull'importo di 74'370 euro calcolato dalla Cassa e confermato dal Tribunale cantonale.
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6.2. Tale critica, per quanto ammissibile in questa formulazione apodittica (cfr. consid. 2), non merita accoglimento. La Corte cantonale ha accertato che, per la valutazione della sostanza immobiliare, il Cantone Grigioni non aveva previsto nulla e che pertanto, in applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC_AVS/AI, la prestazione complementare andava computata al valore corrente. Il Tribunale cantonale ha accertato e motivato come il valore di mercato non sia quello meramente fiscale. Inoltre, in assenza di una stima attendibile, il metodo di valutazione applicato dalla Cassa, fondato segnatamente sul valore catastale, redatto dai servizi catastali italiani, e moltiplicato per cento e poi per due, non dava adito a critiche e poteva pertanto essere seguito. In effetti dagli accertamenti della Corte cantonale è emerso che l'applicazione di una formula - secondo cui il valore di mercato di un immobile risulta superiore al suo mero valore fiscale - corrisponde alla pratica riconosciuta per la valutazione della sostanza immobiliare in Svizzera e può essere seguita. In particolare per lo stabile di Arona, per il quale vi è un contratto di compravendita, a giusta ragione la Corte cantonale non ha ritenuto come valore commerciale quello indicato nel contratto di compravendita del 22 febbraio 2017, in quanto dagli accertamenti effettuati tale prezzo era decisamente inferiore e non corrispondeva alla reale situazione di mercato. Per quanto riguarda gli altri immobili siti a Cefalù, il ricorrente non sostanzia in alcun modo le sue censure. Gli argomenti sollevati in maniera apodittica dal ricorrente, come pure il richiamo alla legislazione e ai principi applicabili in virtù della legislazione italiana, non sorreggono il ricorrente. Anche il metodo usato per il calcolo del valore di reddito degli immobili, in applicazione di una percentuale del 5% sul valore di mercato, non è censurabile. In effetti tale soluzione, che merita conferma, permette di garantire una determinazione uniforme del valore di reddito della sostanza in ossequio al principio della parità di trattamento. Per il periodo posteriore al 1° marzo 2017, il ricorrente non contesta sul principio la presa a carico del controvalore dell'usufrutto tra le entrate computabili per il calcolo delle prestazioni complementari.
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7. Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 24 settembre 2019
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Pfiffner
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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