BGer 6F_9/2020 | |||
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BGer 6F_9/2020 vom 01.04.2020 |
6F_9/2020 |
Sentenza del 1° aprile 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Muschietti, Koch,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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controparte,
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Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Oggetto
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Domanda di revisione della sentenza 6B_1337/2019
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del 9 dicembre 2019 del Tribunale federale svizzero (incarto CRP n. 60.2019.207).
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Fatti: | |
A. Con sentenza del 15 ottobre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto nella misura della sua ammissibilità un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una sua denuncia per i reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza.
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B. Con sentenza 6B_1337/2019 del 9 dicembre 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ del 21 novembre 2019 contro la sentenza della CRP. Ha in particolare rilevato che la ricorrente, quale accusatrice privata, non aveva motivato le sue pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ciò che comportava il diniego della sua legittimazione ricorsuale nel merito.
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C. Il 28 febbraio 2020 A.________ ha chiesto la revisione della citata sentenza del Tribunale federale. L'istante ha invocato quale motivo di revisione l'art. 121 lett. d LTF.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto: | |
1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 2 e rinvio).
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Erwägung 2 | |
2.1. L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Rimprovera al Tribunale federale di essersi espresso solo su una parte della sua denuncia penale. Sostiene inoltre di avere esposto le sue pretese civili in una lettera del 12 agosto 2019 al Ministero pubblico del Cantone di Lucerna, riguardante un procedimento penale pendente dinanzi a tale autorità, rilevando di avere comunque fatto riferimento a detto procedimento nel ricorso del 21 novembre 2019 al Tribunale federale.
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2.2. La domanda di revisione fondata sul motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF deve essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF; sentenze 4F_2/2019 del 28 febbraio 2019 consid. 1.2 e 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 3.1). La sentenza 6B_1337/2019 del 9 dicembre 2019 è stata notificata alla ricorrente il 20 dicembre 2019. La domanda in esame (del 28 febbraio 2020) sembra quindi tardiva. Visto l'esito del gravame, la questione può comunque essere lasciata indecisa.
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2.3. Giusta l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. La svista implica un errore e consiste nel misconoscimento o nel travisamento di un fatto o di un documento. Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale, non al suo apprezzamento giuridico (sentenza 4F_15/2017, citata, consid. 2.1).
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2.4. Rimproverando al Tribunale federale di non essersi espresso su tutti i fatti oggetto della denuncia penale, in particolare per quanto concerne il reato di falsa testimonianza, l'istante disattende che con la sentenza 6B_1337/2019 del 9 dicembre 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso e non è quindi entrato nel merito dello stesso. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame non adempiva le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, segnatamente riguardo alle pretese civili della ricorrente in relazione con i reati prospettati. Con l'esposta argomentazione, l'istante non invoca quindi un valido motivo di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF, ma si limita a rimettere in discussione in modo generico la sentenza 6B_1337/2019 del Tribunale federale. Ad ogni modo, non è ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando quindi indecise determinate richieste della ricorrente (sentenza 6F_42/2018, citata, consid. 4.2). La revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenza 6F_42/2018, citata, consid. 4.2 e rinvio).
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2.5. Quanto all'affermazione secondo cui l'istante avrebbe esposto le sue pretese civili in uno scritto al Ministero pubblico lucernese relativo ad un altro procedimento penale, nella sentenza 6B_1337/2019 il Tribunale federale ha precisato che nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF rientravano soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati di falsità in documenti e di falsa testimonianza concretamente oggetto del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere. Il Tribunale federale ha rilevato che simili pretese non erano sostanziate né motivate in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF nell'atto di ricorso. Non è di conseguenza determinante sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso esperito al Tribunale federale che la ricorrente abbia avanzato delle richieste di risarcimento in altre procedure penali. La questione della legittimazione a ricorrere in questa sede giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF costituisce una questione di diritto che concerne l'ammissibilità del ricorso in materia penale e che il Tribunale federale esamina liberamente (cfr. sentenza 6B_972/2019 del 9 ottobre 2019 consid. 3.3 e riferimento). Anche su questo aspetto, l'istante non sostanzia quindi alcun motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. d LTF.
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3. Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. La domanda di revisione è respinta.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dell'istante.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° aprile 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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