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Informationen zum Dokument  BGer 2C_362/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_362/2020 vom 08.06.2020
 
 
2C_362/2020
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Segnalazione contro l'operato di un avvocato - denegata giustizia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2020
 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.187).
 
 
Fatti:
 
A. Con sentenza del 27 aprile 2020 la Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, C.________, ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito da A.________ e B.________ contro la decisione 1° aprile 2020 del Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati. In quanto il giudizio contestato si riferiva al fatto che non era stato dato seguito alla segnalazione degli insorgenti nei confronti dell'avv. D.________, la Giudice delegata ha osservato che ai segnalanti difettava la qualità di parte nel procedimento motivo per cui, oltre a non avere un diritto all'entrata in materia sulla loro denuncia, essi non erano nemmeno abilitati ad impugnare l'atto con cui l'autorità di prime cure comunicava loro di non darvi seguito. Per quanto concerneva la pretesa denegata giustizia relativamente alla loro denuncia contro l'operato dell'avv. E.________o, nominato co-curatore di A.________, la Giudice delegata ha precisato che non fruendo i denuncianti di un diritto all'entrata in materia della loro denuncia e non essendo poi legittimati a contestare le relative decisioni dell'autorità disciplinare, essi non erano nemmeno abilitati a presentare un ricorso per denegata giustizia.
1
B. Il 5 maggio 2020 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo la ricusa della Giudice delegata e l'annullamento della sentenza emanata il 27 aprile precedente. L'8 maggio 2020 detta autorità ha trasmesso, per competenza, questo scritto al Tribunale federale, il quale l'ha trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico e ha aperto il relativo dossier.
2
Il 18 maggio 2020 il Tribunale cantonale amministrativo ha trasmesso a questa Corte, quale oggetto di sua competenza, uno scritto datato 16 maggio 2020 in cui i ricorrenti criticano per vari motivi l'agire della Commissione di disciplina degli avvocati.
3
Il 27 maggio 2020 A.________ e B.________ hanno trasmesso a questa Corte un complemento al loro gravame nonché diversi allegati. Quali conclusioni aggiuntive chiedono che il Tribunale federale intimi alle istituzioni ticinesi di eliminare la Commissione di disciplina degli avvocati, che esso aggiorni il Codice svizzero di deontologia, che rinvii la causa all'autorità precedente affinché emetta dei provvedimenti disciplinari e che venga ordinato al Consiglio di Stato di costituire un Tribunale straordinario.
4
Questa Corte non ha ordinato alcun atto istruttorio.
5
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 57 consid. 1 pag. 59; 144 II 184 consid. 1 pag. 186 e rispettivi rinvii).
6
1.2. La questione di sapere se le firme figuranti sul ricorso sono originali o sono state fotocopiate (ciò che contravviene alle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 1 LTF e implica che ai ricorrenti va fissato un termine, con la comminatoria dell'inammissibilità dell'impugnativa in caso di mancato ossequio [art. 42 cpv. 5 LTF], per sanare il vizio constatato), può in concreto rimanere irrisolta dato che, per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.
7
1.3. Si pone in seguito il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso in esame. Come già rilevato dal Tribunale federale (sentenza 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 consid. 5), con decisioni cautelari 30 settembre/1° ottobre 2019 e 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato in suo favore due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC nelle persone di F.________ e dell'avv. E.________o, con il compito, in particolare, di rappresentare l'interessato nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. Il quesito di sapere se, giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF, l'allegato ricorsuale debba essere trasmesso loro per ratifica può tuttavia essere lasciato aperto, dato che, come già rilevato, il medesimo è inammissibile.
8
1.4. I ricorrenti postulano la ricusa della Giudice delegata cantonale, criticando la maniera in cui ella ha condotto l'istruttoria della loro vertenza, rimproverandole tra l'altro 
9
1.5. In quanto i ricorrenti criticano, nella loro lettera aggiuntiva del 16 maggio 2020, l'agire della Commissione di disciplina degli avvocati, la questione esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.
10
1.6. Nel loro ulteriore scritto del 27 maggio 2020 i ricorrenti domandano di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi invitano inoltre i Giudici federali della II Corte di diritto pubblico Seiler (Presidente), Zünd e Donzallaz nonché la Cancelliera Ieronimo Perroud ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
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Sennonché, come ben noto ai ricorrenti, per prassi costante, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii).
12
Inoltre, come già spiegato ai ricorrenti (sentenza 5D_63/2020 del 14 maggio 2020 consid. 3), la domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole alla parte ricorrente non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, il ricorso può essere evaso dal Presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall'art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 aed. 2014, n. 17 all'art. 36 e n. 13 all'art. 37 LTF). I Giudici federali Zünd e Donzallaz non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.
13
1.7. In ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnativa interposta in precedenza i ricorrenti sono legittimati a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo; le conclusioni con le quali essi domandano che venga eliminata la Commissione di disciplina, che sia aggiornato il Codice svizzero di deontologia, che venga ordinata la costituzione di un Tribunale straordinario sono pertanto inammissibili ed anche le critiche sollevate a sostegno di queste domande non vanno approfondite (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144). In quanto poi essi criticano l'operato di autorità e/o decisioni (denunce contro altri avvocati) del tutto estranee alle presente vertenza, anche in proposito il ricorso sfugge ad un esame di merito.
14
 
Erwägung 2
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF, per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380), perché quest'ultima leda il diritto (cpv. 2). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).
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2.2. Oggetto di disamina in questa sede è unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo cantonale, altrimenti detto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Come noto ai ricorrenti (sentenza 1C_12/2020 del 5 febbraio 2020 e rinvio), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito (in casu per carenza di capacità processuale), l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa le verrebbe rinviata per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).
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Ora il presente allegato ricorsuale nulla contiene al riguardo, segnatamente sull'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 24 cpv. 2 della legge del 13 febbraio 2012 sull'avvocatura (LAvv; RL/TI 951.100), secondo il quale il segnalante non ha qualità di parte nel procedimento. Accontentarsi di contestare l'operato degli avvocati da loro segnalati alla Commissione di disciplina degli avvocati rispettivamente quello della Commissione stessa non è all'evidenza sufficiente.
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2.3. Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale i ricorrenti si confrontano con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4. Comunicazione ai ricorrenti, al Presidente della Commissione di disciplina degli avvocati, alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, ai curatori F.________ e avv. E.________o.
 
Losanna, 8 giugno 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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