BGer 2C_561/2020 | |||
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BGer 2C_561/2020 vom 06.07.2020 |
2C_561/2020 |
Sentenza del 6 luglio 2020 |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudici federali Seiler, Presidente,
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Zünd, Aubry Girardin,
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Cancelliere Ermotti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Lucio Levi,
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ricorrente,
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contro
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Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale.
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Oggetto
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Assistenza amministrativa (CDI CH-IT),
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 giugno 2020 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-3070/2020).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1. Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana) ha presentato una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta) concernente A.________.
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Con decisione finale del 27 aprile 2020, l'AFC ha accordato all'autorità richiedente l'assistenza amministrativa. A.________ era allora patrocinata dall'avv. B.________, a cui la decisione è stata notificata per posta A Plus in data 28 aprile 2020.
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Il 5 giugno 2020, A.________, per il tramite del suo nuovo patrocinatore, l'avv. Lucio Levi, ha interposto ricorso - erroneamente - dinanzi al Tribunale federale contro la decisione del 27 aprile 2020. Il 12 giugno 2020, tale ricorso è stato trasmesso per competenza dal Tribunale federale al Tribunale amministrativo federale.
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Con sentenza del 17 giugno 2020, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo, in sostanza, che il 5 giugno 2020 il termine di ricorso di 30 giorni era scaduto e che nessuna circostanza aveva impedito alla ricorrente di agire entro tale termine.
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2. Il 1o luglio 2020, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del 17 giugno 2020.
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Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
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3. | |
3.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342 seg.; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 409 seg.). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatta condizione (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 342; 139 II 404 consid. 1.3 pag. 410), a meno che ciò non sia manifesto (sentenze 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69 ma in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 del 24 settembre 2015 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 141 II 436 ma in RDAF 2016 II 374).
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3.2. Nella fattispecie, il ricorso non fa menzione alcuna degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF (eccezion fatta per un rapido accenno relativo alla tempestività del gravame stesso) e non si confronta minimamente con la tematica dell'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale o di un caso particolarmente importante. In tal modo, la ricorrente ha disatteso le particolari esigenze di ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
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Del resto, il presente litigio verte su un semplice aspetto procedurale, ossia il rispetto del termine di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale. La sentenza impugnata si limita a prendere come dies a quo del termine di ricorso contro la decisione finale dell'AFC il momento della notifica della stessa al (precedente) patrocinatore della ricorrente. Il giudizio querelato considera inoltre che nessuna restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA (applicabile grazie al rinvio dell'art. 37 LTAF) entra in linea di conto, alla luce delle circostanze del caso di specie, in particolare del fatto che la ricorrente ha preso conoscenza della decisione dell'AFC il 6 maggio 2020, ossia prima della scadenza del termine di ricorso. Nulla in tale ragionamento indica in modo manifesto l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale o di un caso particolarmente importante relativi alla presunta violazione dei "basilari diritti di difesa" invocata dalla ricorrente, che occorrerebbe esaminare d'ufficio.
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3.3. Per quanto precede, l'entrata in materia in applicazione degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 107 cpv. 3 LTF). Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
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4. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contrib uzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
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Losanna, 6 luglio 2020
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Seiler
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Il Cancelliere: Ermotti
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