BGer 5A_424/2019 | |||
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BGer 5A_424/2019 vom 04.08.2020 |
5A_424/2019 |
Sentenza del 4 agosto 2020 |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, von Werdt,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
E.________ Stiftung,
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patrocinata dall'avv. Athos Mecca,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Mattia Tonella,
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opponente.
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Oggetto
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provvedimenti cautelari (inosservanza di disposizioni testamentarie),
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2019
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dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino (11.2017.85).
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Fatti: |
A. | |
A.a. A.________ è il vedovo di D.________, deceduta a Locarno in data [...] 2006. Con contratto matrimoniale e successorio 8 settembre 2005, essi avevano fra l'altro convenuto la separazione dei beni e la facoltà di disporre liberamente dei rispettivi beni mediante disposizioni di ultima volontà, con contestuale rinuncia alla rispettiva legittima. In caso di premorienza della moglie, o di morte del marito, B.________ e C.________ erano designati esecutori testamentari.
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A.b. Poche settimane più tardi, D.________ ha redatto un testamento olografo, nel quale A.________ è istituito erede unitamente a un nipote. Vi è inoltre preannunciata la costituzione della E.________ Stiftung. Il testamento contiene diverse condizioni ed oneri a carico degli eredi e legatari, il cui mancato ossequio porterebbe alla perdita dei rispettivi diritti a favore della E.________ Stiftung. Gli esecutori testamentari B.________ e C.________ sono peraltro designati a rivestire funzioni dirigenziali in tutte le società e persone giuridiche facenti parte della successione, al fine di garantire l'esecuzione delle volontà della testatrice.
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A.c. Sono seguiti un contratto di divisione ereditaria datato 3 settembre 2008 fra A.________, il nipote erede e i due esecutori testamentari, con l'attribuzione di diversi beni a A.________, e un contratto successorio 22 settembre 2008, mediante il quale A.________ lasciava i beni ereditati, al momento del proprio decesso, alla E.________ Stiftung.
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A.d. In data 4 maggio 2017, la E.________ Stiftung ha prospettato a A.________ la violazione di diverse condizioni testamentarie, ordinandogli il trasferimento immediato di tutti i beni ricevuti a titolo successorio.
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A.e. Il 15 maggio 2017, constatata l'inottemperanza di A.________ all'ingiunzione della fondazione, la E.________ Stiftung ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno Città di ordinare in via cautelare il blocco di tre conti bancari intestati a A.________. In data 18 luglio 2017 il Pretore ha chiesto alla E.________ Stiftung di precisare i mezzi di prova notificati, la postulata "deposizione della controparte" potendosi intendere unicamente come interrogatorio ai sensi dell'art. 191 CPC, l'indicazione "informazioni scritte" essendo peraltro del tutto generica. La E.________ Stiftung ha confermato la richiesta di interrogatorio di A.________ e chiesto una sospensione del procedimento; quest'ultimo si è opposto alla richiesta di sospensione. Con decisione 23 agosto 2017 il Pretore ha respinto sia la domanda di interrogatorio di A.________ che l'istanza cautelare.
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B. Contro la decisione pretorile la E.________ Stiftung ha inoltrato appello alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino chiedendo - previo interrogatorio del convenuto e l'assunzione di informazioni scritte - l'accoglimento della sua istanza cautelare, in subordine l'annullamento della decisione del Pretore e il rinvio dell'incarto al medesimo magistrato per complemento istruttorio e nuova decisione, e ancor più subordinatamente una riduzione delle spese processuali e delle ripetibili. In parziale accoglimento del gravame, con sentenza 17 aprile 2019 il Tribunale di appello ha ridotto spese e ripetibili di prima sede, ma lo ha respinto per quanto riguarda l'istanza cautelare e l'audizione di A.________.
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C. Contro la sentenza cantonale insorge avanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile 23 maggio 2019 la E.________ Stiftung (di seguito: ricorrente). Essa rinnova l'offerta di prova dell'interrogatorio di A.________ (di seguito: opponente), la richiesta di acquisizione delle informazioni scritte chieste e chiede la pronuncia degli ordini di blocco delle relazioni bancarie citate; in subordine, chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
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Con decreto presidenziale 13 giugno 2019 è stata respinta la richiesta della ricorrente affinché venisse concesso l'effetto sospensivo al proprio gravame.
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Non sono state chieste osservazioni nel merito.
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Diritto: | |
1. Il ricorso è rivolto contro una decisione emanante su ricorso dall'autorità giudiziaria di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). L'appello aveva per oggetto misure provvisionali chieste - ma non ottenute - dalla ricorrente volte al blocco di relazioni bancarie di pertinenza dell'opponente; si tratta pertanto di una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura patrimoniale e di valore ampiamente eccedente la soglia minima ritenuta all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Peraltro, la ricorrente - che si è vista respingere le proprie conclusioni - è legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF) ed il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). Nell'ottica dei predetti criteri, il ricorso è dunque ammissibile.
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Erwägung 2 | |
2.1. Misure provvisionali costituiscono decisioni finali giusta l'art. 90 LTF quando adottate in una procedura autonoma; sono, per contro, decisioni incidentali ai sensi dell'art. 93 LTF quando il loro effetto è circoscritto alla durata di un processo già in corso o che la parte istante deve avviare entro un termine impartitole (DTF 144 III 475 consid. 1.1.1 con rinvii; sentenze 5A_656/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 1.1; 5A_1016/2015 del 15 settembre 2016 consid. 1.1.1). In proposito è irrilevante che la richiesta di misure provvisionali sia accolta o respinta (sentenze 5A_656/2015 cit. loc. cit.; 5A_1016/2015 cit. loc. cit.; entrambe con rinvio alla sentenza 4A_478/2011 del 30 novembre 2011 consid. 1.1).
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2.2. Nella presente fattispecie non fa dubbio che l'istanza cautelare introdotta dalla qui ricorrente era volta ad ottenere una protezione nell'attesa di avviare una causa di merito. Avesse ottenuto i provvedimenti cautelari richiesti, parte ricorrente si sarebbe vista assegnare un termine secondo l'art. 263 CPC per presentare una petizione (qualora non l'avesse ancora introdotta), senza di che le misure sarebbero decadute. Più tardi, decisa la causa di merito con sentenza cresciuta in giudicato, le misure cautelari sarebbero decadute giusta l'art. 268 cpv. 2 CPC. Le misure avrebbero dunque esplicato i loro effetti limitatamente alla durata del processo a iniziare (sentenza 4A_569/2014 del 16 giugno 2015 consid. 2). I provvedimenti richiesti avevano pertanto un evidente carattere incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.
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2.3. In tali circostanze, l'ammissibilità di un ricorso in materia civile presuppone che la decisione impugnata sia di natura a causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, la condizione alternativa dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entrando notoriamente in linea di conto trattandosi di misure provvisionali. È irreparabile ai sensi della norma menzionata unicamente un pregiudizio di natura giuridica - non soltanto economica (DTF 138 III 333 consid. 1.3.1) -, che non possa essere completamente riparato mediante una decisione di merito favorevole alla parte ricorrente (DTF 143 III 416 consid. 1.3 con rinvii), ciò che è compito della parte ricorrente dimostrare, a meno che questa condizione appaia evidente sulla scorta della decisione impugnata o della natura della causa (DTF 141 III 80 consid. 1.2).
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2.4. A torto parte ricorrente, evidentemente non consapevole della recente ma ben consolidata giurisprudenza (v. DTF 144 III 475 consid. 1.1.3), ha ritenuto di essere in presenza di una decisione finale giusta l'art. 90 LTF. Si spiega così che essa non abbia colto la natura incidentale della decisione impugnata e non abbia di conseguenza assolutamente affrontato la questione del pregiudizio irreparabile che la mancata adozione delle misure richieste le avrebbe causato. Il rischio di un danno irreparabile non appare d'altronde manifesto.
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3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Diviene così superfluo esaminare la e-mail 2 maggio 2019 del legale della ricorrente a B.________, che l'opponente chiede di acquisire agli atti allo scopo di dimostrare la mancanza di un interesse legittimo a ricorrere (v. art. 99 cpv. 1 LTF e relative eccezioni).
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Le spese giudiziarie, ridotte in ragione dell'esito del ricorso, sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Essa è inoltre obbligata a versare all'opponente, che si è opposta con successo alla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, adeguate ripetibili ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 agosto 2020
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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