BGer 1C_469/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 01.10.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_469/2020 vom 17.09.2020 |
1C_469/2020 |
Sentenza del 17 settembre 2020 |
I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
| |
Giudici federali Chaix, Presidente,
| |
Jametti, Merz,
| |
Cancelliere Crameri.
|
Partecipanti al procedimento | |
A.________ SA,
| |
patrocinata dagli avv.ti Delphine Jobin e Matteo Pedrazzini,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Ministero pubblico della Confederazione.
| |
Oggetto
| |
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile; consegna di mezzi di prova, sequestro,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2020.95).
|
Fatti: | |
A. Il 12 settembre 2018 il Ministero pubblico brasiliano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________ e altri per i reati di corruzione passiva e riciclaggio di denaro. La procedura si innesta su due altri complessi procedimenti, uno di corruzione commesso a danno dell'amministrazione pubblica federale brasiliana legato alla concessione di fondi pubblici d'investimento e della Cassa di risparmio federale in relazione a pagamenti illeciti a favore di funzionari pubblici, l'altro relativo alla concessione illecita di crediti da parte della citata Cassa. B.________ è sospettato d'avere versato tangenti a C._________, funzionario della menzionata Cassa allo scopo di ottenere investimenti da parte dei fondi pubblici d'investimento.
| 1 |
B. Con decisione di chiusura del 26 febbraio 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), come richiesto dall'autorità estera, ha confermato il blocco di un conto presso Credit Suisse SA intestato a A.________ SA e ordinato di trasmetterle la relativa documentazione bancaria.
| 2 |
C. Adita dall'interessata, con decisione del 26 agosto 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP), rifiutata la richiesta di concedere un termine supplementare per completare il ricorso, lo ha respinto.
| 3 |
D. Avverso questa decisione A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, di sospendere l'istruzione del ricorso fino alla decisione su un'altra causa riguardante altre due società, di potere completare la motivazione del ricorso e, in via principale, di annullare la decisione impugnata, di respingere la rogatoria, di dissequestrare la documentazione bancaria e di sbloccare i relativi averi, subordinatamente, di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio.
| 4 |
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
| 5 |
Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
| 6 |
1.2. La richiesta di poter produrre, eccezionalmente, una memoria integrativa dev'essere respinta, non essendo manifestamente adempiute le condizioni previste dall'art. 43 LTF (DTF 142 IV 250 consid. 1.5 pag. 255; 134 IV 156 consid. 1.6 pag. 161).
| 7 |
Erwägung 2 | |
2.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).
| 8 |
2.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
| 9 |
2.3. La ricorrente sostiene che la causa presenterebbe tre questioni di principio. La prima riguarda il rifiuto della CRP di accordarle un termine per completare il ricorso. Al riguardo la CRP ha ritenuto che nel suo gravame di 27 pagine la ricorrente aveva sufficientemente sviluppato le proprie censure e che, per di più, le è stata concessa una proroga per presentare la replica. In siffatte circostanze non si è in presenza di una questione di principio. Mal si comprende inoltre perché, al dire della ricorrente, tale quesito dovrebbe essere vagliato alla luce della sentenza del 10 agosto 2020, con la quale il Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i ricorsi concernenti le cause 1C_302-303-304/2020 riguardanti società riconducibili all'indagato e patrocinate dagli stessi avvocati. La conclusione di sospendere la presente procedura fino al giudizio su quelle cause è quindi priva di fondamento. I riferimenti alle questioni di merito relative a queste cause, sulle quali si diffonde la ricorrente, sono quindi inammissibili.
| 10 |
Quale seconda questione di principio la ricorrente sostiene che occorrerebbe esaminare se nel caso di specie sarebbe applicabile il principio dell'utilità potenziale, poiché al suo dire i documenti bancari dei quali è ordinata la trasmissione non avrebbero alcun legame con il procedimento penale estero. Si tratta di una semplice contestazione della valutazione delle prove, nell'ambito della quale la CRP non si è scostata dalla prassi costante.
| 11 |
La terza questione asseritamente di principio, anch'essa infondata, concerne la criticata applicazione del principio di proporzionalità riguardo all'ammontare del sequestro. Gli averi bloccati sul conto litigioso, che parrebbero collegati ai reati oggetto d'indagine in Brasile, ammontano a USD 8'568'489.--. Ora, su esplicita richiesta del Ministero pubblico della Confederazione, l'autorità rogante ha confermato che l'importo massimo da sequestrare ammonterebbe a USD 131'932'994.88, rappresentante il danno causato dalle presunte condotte delittuose. Le conclusioni addotte dalla CRP al riguardo non si discostano dalla costante prassi.
| 12 |
Giova rilevare infine che la censura di merito inerente alla circostanza che secondo il diritto brasiliano i fatti rimproverati all'indagato sarebbero prescritti, poiché egli avrebbe più di 70 anni, sarebbe ininfluente, già per il fatto che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile, concluso il 12 maggio 2004 (RS 0.351.919.81) non prevede la prescrizione quale motivo di rifiuto dell'assistenza, né la ricorrente adduce che sarebbero adempiute le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP (RS 351.1); la rogatoria concerne inoltre anche altri inquisiti (sentenza 1C_11/2019 del 18 gennaio 2019 consid. 2.2) e il gravame non è presentato dalla persona perseguita (DTF 136 IV 4 consid. 6.1 pag. 10).
| 13 |
3. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
| 14 |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
| |
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
| |
3. Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nonché all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
| |
Losanna, 17 settembre 2020
| |
In nome della I Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
Il Presidente: Chaix
| |
Il Cancelliere: Crameri
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |