BGer 6B_677/2020 | |||
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BGer 6B_677/2020 vom 08.10.2020 |
6B_677/2020 |
Sentenza dell'8 ottobre 2020 |
Corte di diritto penale | |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Jacquemoud-Rossari, Muschietti,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Antonio Palumbo,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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opponente.
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Oggetto
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Indennizzo (decreto di abbandono),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 30 aprile 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
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(incarto n. 60.2019.391).
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Fatti: | |
A. Contro A.________ e B.________, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale per i reati di lesioni colpose gravi, violazione delle regole dell'arte edilizia, infrazione alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e alla legge sul lavoro, in relazione ad infortunio sul lavoro avvenuto il 19 giugno 2017 presso un cantiere a X.________.
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B. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, l'8 ottobre 2019 il PP ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione penale, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono. Ha fissato loro un termine fino al 7 novembre 2019 per presentare eventuali istanze probatorie nonché per formulare eventuali pretese d'indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP, producendo la documentazione a sostegno della domanda.
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C. A.________ non si è manifestato. B.________, patrocinato da un altro legale, ha presentato il 29 ottobre 2019 una richiesta d'indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di complessivi fr. 22'950.20 per il risarcimento delle spese legali sostenute.
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D. Con decisione del 10 dicembre 2019 il PP ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di A.________ e di B.________. Il PP ha contestualmente negato un'indennità giusta l'art. 429 CPP al primo, riconoscendo per contro al secondo un importo di fr. 21'494.47 a titolo di indennizzo per le spese legali.
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E. A.________ ha impugnato il decreto di abbandono, nella misura in cui gli negava un indennizzo, con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo ha respinto con sentenza del 30 aprile 2020. La Corte cantonale ha ritenuto che la passività del reclamante, il quale non aveva reagito all'esplicito invito del PP a formulare eventuali pretese d'indennità, equivaleva ad una rinuncia all'indennizzo.
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F. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 5 giugno 2020 al Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente che gli sia riconosciuto un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 18'792.-- a titolo di risarcimento delle spese legali. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
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Diritto: | |
1. Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data.
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Erwägung 2 | |
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una violazione dell'art. 429 CPP per non avere statuito d'ufficio sulla questione dell'indennità a seguito dell'abbandono del procedimento penale. Sostiene che la possibilità prevista dall'art. 429 cpv. 2 seconda frase CPP, di invitare l'imputato a quantificare e comprovare le sue pretese, concernerebbe unicamente la dimostrazione dei danni riguardo ai quali non vi sarebbero elementi nell'incarto, per esempio riguardo all'eventuale gravità di una lesione degli interessi personali nel caso di una riparazione morale giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. Adduce che, per quanto concerne invece il risarcimento delle spese legali, il magistrato inquirente, che aveva condotto l'inchiesta, possedeva gli elementi per decidere d'ufficio senza dovere assumere prove, disponendo in particolare della nota professionale presentata dal patrocinatore del coimputato, che avrebbe svolto un'attività pressoché analoga a quella del legale del ricorrente. Sostiene inoltre che una rinuncia all'indennità da parte dell'imputato dovrebbe essere esplicita, giacché una rinuncia implicita non sarebbe prevista né dall'art. 429 CPP né dalla giurisprudenza. Il ricorrente ritiene inoltre violato l'art. 318 cpv. 1 CPP siccome, a suo dire, l'invito a presentare le pretese d'indennizzo non potrebbe essere contenuto nella comunicazione di chiusura dell'istruzione, la quale dovrebbe essere limitata alla fissazione di un termine per presentare eventuali istanze probatorie. Adduce che tale invito dovrebbe essere comunicato dopo la decisione sulle istanze probatorie prevista dall'art. 318 cpv. 2 CPP.
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2.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
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L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità penale esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle ed a comprovarle. Risulta da questa disposizione che l'autorità è tenuta a trattare con il giudizio penale la questione dell'indennità e deve quantomeno interpellare l'imputato al riguardo, al fine di consentirgli di esporre le sue pretese (cfr. DTF 144 IV 207 consid. 1.3.1 pag. 209). Essa non è comunque obbligata, nel senso del principio inquisitorio secondo l'art. 6 CPP, a chiarire d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio sulle pretese d'indennizzo (sentenza 6B_130/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.3 destinata a pubblicazione; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 pag. 240). Spetta all'imputato, pienamente o parzialmente assolto, motivare e dimostrare le sue pretese, conformemente alla regola generale del diritto della responsabilità civile secondo cui chi pretende il risarcimento di un danno ne deve fornire la prova (art. 42 cpv. 1 CO; DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 pag. 240; sentenze 6B_1273/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 2.4.3; 6B_4/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 5.2.5). In particolare, all'imputato che chiede un'indennità per le spese legali sostenute per la sua difesa (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) incombe un dovere di collaborazione riguardo alle prestazioni eseguite dall'avvocato. Egli è tenuto a quantificare e a giustificare le sue pretese, producendo la specifica delle spese sostenute: il semplice riferimento alla nota d'onorario prodotta da una controparte nel procedimento penale non è al riguardo sufficiente (sentenza 6B_928/2018 del 26 marzo 2019 consid. 2.2.2 e 2.2.3).
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È possibile rinunciare all'indennizzo, di principio mediante una dichiarazione esplicita. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, un comportamento passivo può essere equiparato a una rinuncia (implicita) quando l'imputato non ha reagito ad un invito rivoltogli espressamente dall'autorità, in virtù dell'art. 429 cpv. 2 CPP, di quantificare e dimostrare le proprie pretese (sentenze 6B_130/2020, citata, consid. 1.3; 1B_370/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 3.1 e rinvii; 6B_1172/2015 dell'8 febbraio 2016consid. 2.2, pubblicata in: RtiD II-2016 pag. 187 segg.). La rinuncia comporta che la richiesta d'indennità non può più essere fatta valere in una fase procedurale successiva (sentenza 6B_130/2020, citata, consid. 1.4).
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2.3. Nella fattispecie, prima di emanare il decreto di abbandono, il PP ha espressamente invitato il ricorrente a quantificare e a dimostrare le sue eventuali pretese d'indennizzo. Questi non ha reagito alla comunicazione, rimanendo del tutto silente. Non ha in particolare chiesto il versamento di un'indennità per le spese legali sulla base dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, né tantomeno ha quantificato e dimostrato una simile pretesa. In tali circostanze, conformemente all'esposta giurisprudenza, il comportamento passivo dell'imputato per la mancata reazione all'esplicito invito dell'autorità a sostanziare le sue pretese, poteva essere rettamente considerato dall'autorità penale quale rinuncia a farle valere. La nota professionale presentata al PP dal patrocinatore del coimputato non aveva lo scopo di fare valere e motivare le pretese d'indennità che sarebbero se del caso toccate al ricorrente, cui spettava uno specifico obbligo di collaborazione con riferimento alle prestazioni effettivamente eseguite dal suo patrocinatore. Né il magistrato inquirente ha violato il diritto federale per averlo invitato a formulare le sue eventuali pretese contestualmente con la comunicazione della chiusura dell'istruzione penale giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP (cfr. GRODECKI/CORNU, in: Commentaire romand CPP, 2aed. 2019, n. 8a all'art. 318). Non risulta infatti che, dopo tale comunicazione, il ricorrente o le altre parti abbiano presentato istanze probatorie e che siano stati eseguiti ulteriori atti procedurali. Rilevato che il PP era tenuto a statuire sull'indennizzo dell'imputato nella decisione finale con cui ha disposto l'abbandono del procedimento penale (DTF 144 IV 207 consid. 1.3.2 e 1.7), non v'era ragione di invitare nuovamente le parti ad esprimersi sulle loro eventuali pretese. Del resto, dando seguito all'invito del PP, il coimputato ha, da parte sua, potuto tempestivamente formulare e sostanziare la propria istanza ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Negando al ricorrente il riconoscimento di un'indennità, la Corte cantonale non ha quindi disatteso il diritto federale. La sentenza impugnata è inoltre sufficientemente motivata, giacché i giudici cantonali hanno spiegato sia le ragioni per cui il suo comportamento passivo doveva essere qualificato alla stregua di una rinuncia implicita all'indennizzo, sia quelle per cui il diniego non era costitutivo di una disparità di trattamento rispetto al coimputato (cfr., sul diritto di essere sentito, DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3 pag. 391; 141 IV 249 consid. 1.3.1 pag. 253 e rinvii). Il gravame è pertanto infondato.
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Erwägung 3 | |
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto.
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3.2. Il ricorrente ha chiesto il 20 giugno 2020 di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, limitatamente all'esonero dal pagamento delle spese giudiziarie.
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Secondo l'art. 64 cpv. 1 LTF, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. L'indigenza è data quando l'istante possa versare le spese processuali e le ripetibili solamente facendo capo al minimo vitale necessario al sostentamento (DTF 125 IV 161 consid. 4a e rinvio). Spetta di principio all'istante dimostrare lo stato di bisogno e allegare alla domanda i ragguagli sul reddito, il patrimonio, l'insieme degli oneri finanziari e i suoi bisogni attuali (DTF 125 IV 161 consid. 4). Invitato a sostanziare e a completare la domanda, il ricorrente ha prodotto gli estratti conto di due conti bancari, da cui risultano il 30 giugno 2020 un saldo di fr. 22'017.64, rispettivamente di EUR 10'396.18. Adduce che il suo salario mensile ammonterebbe a circa fr. 3'800.-- e rileva di essere proprietario di un modesto appartamento gravato da ipoteca, senza tuttavia fornire precisazioni al riguardo. In mancanza di informazioni dettagliate, gli atti non permettono di stabilire in modo completo e sufficientemente preciso la situazione finanziaria dell'istante, né consentono di determinare il suo fabbisogno. In tali circostanze, a prescindere dalla valutazione sull'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta (cfr. decreto 6B_763/2019 del 26 settembre 2019 consid. 1). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1. Il ricorso è respinto.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 ottobre 2020
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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