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Informationen zum Dokument  BGer 2C_943/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_943/2020 vom 24.11.2020
 
 
2C_943/2020
 
 
Sentenza del 24 novembre 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________e B.A.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
1. Presidente della terza Camera civile, Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
2. Consiglio della M agistratura del Cantone del Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
Segnalazione contro l'operato di un magistrato,
 
ricorso contro la decisione emanata il 26 settembre 2020 dalla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino (1/2020).
 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,
 
 
visto:
 
il ricorso presentato il 16 novembre 2020 da A.A.________ e B.A.________ contro la decisione emanata il 26 settembre 2020 (e loro intimata il 15 ottobre successivo) dalla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino;
 
che, con detto giudizio, la citata autorità ha innanzitutto respinto la domanda di ricusazione formulata nei confronti di due dei suoi membri ritenendola infondata;
 
che essa ha in seguito dichiarato inammissibile il gravame esperito dai coniugi A.________ contro la decisione 3 giugno 2020 con la quale il Consiglio della Magistratura non ha dato seguito alla loro segnalazione del 22 luglio 2019 nei confronti del giudice;
 
che, a sostegno del proprio giudizio, ha osservato che, per prassi costante, il segnalante non ha la qualità di parte nel procedimento e non è quindi legittimato a ricorrere contro l'atto con cui l'autorità di prime cure comunica di non dare seguito alla segnalazione;
 
 
considerando:
 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
1
che, sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.A.________ sia stato limitato in via cautelare e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi, questi ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura, agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo;
2
che pertanto, nella misura in cui è stata introdotta da A.A.________, l'impugnativa non merita maggiore disamina;
3
che non si giustifica infatti assegnare al curatore un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (sentenza 4A_500/2020 del 9 novembre 2020 e rinvii);
4
che l'impugnativa verrà quindi trattata qui di seguito in quanto presentata da B.A.________;
5
che, per prassi costante e peraltro nota alla ricorrente, questa Corte non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii);
6
che la domanda di astensione del Giudice federale Seiler e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 e rinvii);
7
che peraltro, come noto alla ricorrente, una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020);
8
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché questa viola il diritto;
9
che, per quanto riguarda le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe, la parte ricorrente dovendo indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286);
10
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
11
che esso infatti nulla contiene riguardo all'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205 e richiami) dell'art. 81 cpv. 2 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 177.100), secondo il quale il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento;
12
che accontentarsi di contestare l'operato del magistrato segnalato al Consiglio della Magistratura rispettivamente quello del Consiglio stesso non è all'evidenza sufficiente;
13
che, infine, le ulteriori conclusioni formulate dalla ricorrente (riferite ad altre cause, concernenti la costituzione di un Tribunale cantonale di appello straordinario, l'adozione di provvedimenti per risolvere problemi d'incompatibilità presso una pretura o con cui viene domandato che siano inflitte delle multe disciplinari o che la ricorrente sia indennizzata) esulano dalla causa e sarebbero in ogni caso ugualmente irricevibili;
14
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;
15
che in queste circostanze la richiesta della ricorrente di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
16
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
17
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) né alla controparte che non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF);
18
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. La domanda di ricusazione è inammissibile.
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
4. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
5. Comunicazione ai ricorrenti, al Presidente della terza Camera civile del Tribunale d'appello, al Consiglio della Magistratura e alla Commissione di ricorso sulla Magistratura del Cantone Ticino nonché all'avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 24 novembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
 
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