BGer 8C_683/2020 | |||
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BGer 8C_683/2020 vom 25.11.2020 |
8C_683/2020 |
Sentenza del 25 novembre 2020 |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Maillard, Presidente,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni SA, Bundesgasse 35, 3001 Berna, patrocinata dagli avvocati Michele Bernasconi e Carlotta Battaglioni,
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ricorrente,
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contro
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A.________, patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 settembre 2020 (35.2019.130).
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Fatti: | |
A. Il 18 dicembre 1999 A.________, nata nel 1968, assicurata contro gli infortuni presso la Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni SA (di seguito: la Mobiliare) è stata "disarcionata dal cavallo, in maneggio". Con decisione del 13 giugno 2017, confermata su opposizione il 23 settembre 2019, la Mobiliare ha posto termine alle prestazioni di corta durata dal 30 giugno 2017, visto che dalla cura medica non vi era più da attendersi un sensibile miglioramento. L'assicuratore ha rifiutato di concedere una rendita di invalidità, ma ha attribuito un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 31%.
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B. Adito da A.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato gli atti alla Mobiliare per procedere "conformemente a quanto indicato ai considerandi 2.6, 2.7 e 2.8". Al consid. 2.8 la Corte cantonale ha rilevato un errore relativo al raffronto dei redditi.
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C. La Mobiliare presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo sostanzialmente, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio cantonale sul rinvio relativo al consid. 2.8.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto: |
Erwägung 1 | |
1.1. Secondo quanto affermato nel ricorso si sarebbe in presenza di una decisione finale, siccome il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbe deciso definitivamente sul raffronto dei redditi. Sotto l'egida della OG il ricorso di diritto amministrativo era effettivamente ammissibile quando l'autorità precedente aveva statuito definitivamente su una questione di diritto federale (DTF 133 V 477 consid. 3.1 pag. 479; 132 II 10 consid. 1 pag. 13). La LTF prevede un'altra terminologia di decisione finale, parziale e incidentale, concetti focalizzati sulla fine del procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480), eventualità in concreto non realizzata. Posto che non si è in presenza di una decisione incidentale relativa alla competenza o alla ricusazione, il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente soltanto alle rigide condizioni dell'art. 93 LTF.
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1.2. È vero, da una decisione incidentale l'autorità amministrativa potrebbe essere obbligata a emettere un nuovo provvedimento ritenuto da lei contrario al diritto. In tale evenienza, può essere ammesso un danno irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Ciò è però il caso soltanto se la decisione incidentale dell'autorità di ricorso contiene aspetti vincolanti materiali (DTF 142 V 26 consid. 1.2 pag. 29; 140 II 315 consid. 1.3.1 pag. 318; per esempio la qualificazione di un infortunio; cfr. sentenza 8C_740/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.2). Se invece il rinvio tocca questioni non sufficientemente accertate e che necessitano di un approfondimento istruttorio, senza che siano connesse indicazioni vincolanti di diritto materiale, l'autorità inferiore non può vantare alcun danno irreparabile (sentenza 8C_122/2014 del 18 agosto 2014 con numerosi riferimenti). In concreto, la Corte cantonale non ha statuito definitivamente su alcuna questione, ma ha semplicemente ritornato la causa all'assicuratore, affinché in primo luogo sia esperita una perizia (giudizio, consid. 2.6 e 2.7). Tale aspetto non è stato impugnato dall'assicuratore. Il consid. 2.8 è soltanto una conseguenza del rinvio già non contestato. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha giustamente già espresso, anche per economia processuale (vista anche la durata della procedura), richiamando puntualmente gli atti al fascicolo, alcuni dubbi su diversi aspetti relativi al raffronto dei redditi. L'assicuratore dovrà molto verosimilmente confrontarsi con i considerandi della Corte cantonale. Tuttavia, in sede di rinvio - e questo è l'aspetto decisivo - l'assicuratore non è vincolato e può comunque ancora statuire liberamente e altrimenti sul caso. Tanto che è lo stesso Tribunale cantonale delle assicurazioni a rinviare la questione "una volta chiariti gli aspetti relativi alla causalità dei disturbi psichici". L'ipotesi di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF pertanto chiaramente non è data.
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1.3. Perché invece siano adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è necessario che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosti significativamente dai comuni procedimenti (in altre parole sia "lunga e costosa"; cfr. sentenza 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.1). Ora, la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, se non è manifesta, incombe a chi insorge (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 133 II 353 consid. 1 pag. 356). Non essendovi alcuna motivazione al riguardo, anche tale eventualità decade.
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Erwägung 2 | |
2.1. Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3).
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2.2. La domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto con l'emanazione della presente sentenza.
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 25 novembre 2020
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Maillard
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Il Cancelliere: Bernasconi
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