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Informationen zum Dokument  BGer 5A_831/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_831/2019 vom 15.03.2021
 
 
5A_831/2019
 
Decreto del 15 marzo 2021
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall' abogado Marco Pace,
 
opponente.
 
Oggetto
 
iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (11.2019.41).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
L'impresa generale C.________ SA ha appaltato nel 2017 a A.________ SA diversi lavori da eseguire su tre palazzine costituite in 15 proprietà per piani (dalla n. 30213 alla n. 30227) del fondo base xxx RFD di X.________ appartenenti a B.________.
 
Con petizione 23 marzo 2018 A.________ SA ha chiesto l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 395'000.-- (oltre interessi) sulle predette proprietà per piani di B.________. Con decreto cautelare 27 marzo 2018, emesso senza contraddittorio, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato l'iscrizione per l'importo richiesto. Dopo il contraddittorio, con decisione 15 marzo 2019 il Pretore ha parzialmente confermato le ipoteche legali iscritte inaudita parte, limitandone l'ammontare a complessivi fr. 70'730.06 (oltre interessi) e ha posto le spese processuali di fr. 2'000.-- a carico delle parti per metà ciascuna, compensate le ripetibili.
 
A.________ SA ha appellato la decisione pretorile chiedendone la riforma nel senso di aumentare la somma garantita dalle ipoteche legali a complessivi fr. 127'569.75 (oltre interessi). Con decreto 24 aprile 2019 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha concesso il postulato effetto sospensivo nei limiti delle conclusioni. Con sentenza 16 settembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto l'appello e ha posto le spese processuali di fr. 3'500.-- a carico di A.________ SA.
 
2. Con ricorso in materia civile 18 ottobre 2019 A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo nuovamente di aumentare l'importo garantito dalle ipoteche legali a complessivi fr. 127'569.75 (oltre interessi).
 
Mediante decreto 11 novembre 2019 al ricorso è stato concesso il postulato effetto sospensivo nella stessa misura già accordata dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello con decreto 24 aprile 2019.
 
3. Con scritto 25 gennaio 2021 la ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale la decisione 3 dicembre 2020, e la relativa attestazione di crescita in giudicato, con cui il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, in accoglimento della petizione 21 ottobre 2019 promossa da A.________ SA nei confronti di B.________, ha ordinato l'iscrizione definitiva sulle predette proprietà per piani di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 127'569.75 (oltre interessi). La ricorrente ha chiesto di stralciare dai ruoli la procedura pendente dinanzi al Tribunale federale in quanto divenuta priva di oggetto, di porre spese giudiziarie e ripetibili per la sede federale a carico di B.________ e di invitare il Tribunale di appello a rivedere la sua decisione in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale.
 
In data 28 gennaio 2021 il Tribunale federale ha pertanto invitato l'opponente e l'autorità inferiore a determinarsi sulla questione a sapere se il ricorso pendente dinanzi ad esso era divenuto privo d'oggetto e sulla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili. L'opponente non si è determinato nel termine impartitogli, mentre con scritto 29 gennaio 2021 l'autorità inferiore ha preso atto del fatto che il ricorso pareva essere divenuto privo d'oggetto e si è rimessa al giudizio del Tribunale federale in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili.
 
4. La crescita in giudicato della decisione pretorile che ha ordinato l'iscrizione  definitiva delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori ha senz'altro reso senza oggetto il ricorso introdotto nella procedura tendente alla loro iscrizione  provvisoria.
 
Il Giudice dell'istruzione può decidere quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF.
 
 
5.
 
5.1. Quando una lite diventa senza oggetto, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali (DTF 118 Ia 488 consid. 4a).
 
Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto sembra pretendere la ricorrente, dal fatto che l'opponente non avrebbe presentato alcuna risposta nella causa di merito volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali nulla può essere dedotto quanto alla fondatezza del rimedio qui all'esame.
 
5.2. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha confermato che a essere verosimili erano soltanto i lavori per complessivi fr. 70'730.06, ma non le prestazioni che A.________ SA pretendeva di avere effettuato dopo il 30 ottobre 2017 per altri fr. 60'000.-- circa: secondo i Giudici cantonali, la pretesa esecuzione di tali prestazioni era infatti basata soltanto su mere affermazioni di parte (come l'elenco dei lavori allestito da A.________ SA il 30 aprile 2018 oppure la testimonianza di D.________, organo di A.________ SA) non sopportate da altri elementi oggettivi. La Corte cantonale ha anche confermato la decorrenza degli interessi moratori fissata dal Pretore al 27 marzo 2018, osservando che la decorrenza al 30 settembre 2017 fatta valere nella petizione era stata implicitamente contestata dalla controparte e che, in ogni modo, non era stata sufficientemente allegata da A.________ SA.
 
5.3. La decisione impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari (v. sentenze 5A_849/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2.2; 5A_613/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 1), per cui nel suo ricorso al Tribunale federale la ricorrente poteva far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Essa ha infatti lamentato la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto federale (e meglio nell'applicazione dell'art. 222 cpv. 2 CPC [RS 272]).
 
Quanto all'asserito arbitrio nell'accertamento dei fatti, l'insorgente sembra tuttavia limitarsi a fornire una lettura dei documenti e delle testimonianze agli atti diversa dall'interpretazione effettuata dai Giudici cantonali, senza riuscire a far apparire tale interpretazione addirittura insostenibile. Quanto al preteso arbitrio nell'applicazione dell'art. 222 cpv. 2 CPC, la ricorrente pare invece fondarsi - con riferimento all'ammontare del credito - su fatti che non emergono dalla sentenza impugnata (ossia l'assenza di talune contestazioni nella risposta di controparte), rispettivamente - con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori - non sembra confrontarsi a sufficienza con la (doppia) motivazione sviluppata dai Giudici cantonali. Ad un esame sommario, insomma, le censure ricorsuali non sembravano idonee a dimostrare che la Corte cantonale sarebbe incorsa in una violazione dell'art. 9 Cost.
 
5.4. Occorre pertanto concludere che, se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto, nella misura della sua ammissibilità.
 
Ne discende che le spese giudiziarie - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF - vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Non sono invece dovute ripetibili all'opponente, il quale si è unicamente pronunciato sull'istanza di effetto sospensivo, risultando soccombente (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
In tali condizioni non occorre, in ogni modo, dare seguito alla richiesta della ricorrente di invitare il Tribunale di appello a rivedere la sua decisione in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale (sul tema v. sentenza 2G_3/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 2.5).
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 marzo 2021
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Marazzi
 
La Cancelliera: Antonini
 
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