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Informationen zum Dokument  BGer 2F_11/2021  Materielle Begründung
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BGer 2F_11/2021 vom 27.04.2021
 
 
2F_11/2021
 
 
Sentenza del 27 aprile 2021
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Seiler, Presidente,
 
Donzallaz, Hänni.
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Sezione della popolazione,
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
 
6500 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Permesso di domicilio UE/AELS,
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il 15 marzo 2016, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato ad A.________ il permesso di domicilio di cui disponeva, intimandogli di lasciare la Svizzera. La revoca è stata in seguito tutelata, sia in sede cantonale (Consiglio di Stato, 4 ottobre 2017; Tribunale amministrativo, 6 marzo 2020) che federale (sentenza del Tribunale federale 2C_336/2020 del 22 febbraio 2021).
 
Con scritto del 19 marzo 2021 (ricevuto il 13 aprile successivo) e del 19 aprile 2021 (ricevuto il giorno seguente) A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo, per lo meno implicitamente, un nuovo esame del suo caso.
 
 
2.
 
2.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Il riesame di una fattispecie già oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su un proprio giudizio solo se sussiste un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF. Gli scritti di A.________, in cui auspica una riconsiderazione del suo caso, devono essere pertanto trattati come un'istanza di revisione.
 
2.2. Ora, rivolgendosi al Tribunale federale, l'istante evidenzia una serie di aspetti personali che, nella misura in cui siano effettivamente rilevanti e non siano già stati esaminati nel corso della procedura di revoca, avrebbe potuto e dovuto addurre già in tale sede. D'altra parte egli non si confronta compiutamente con la sentenza 2C_336/2020, né indica per quale dei motivi previsti dagli art. 121 segg. LTF essa dovrebbe essere addotta in revisione. Simili motivi non risultano infine nemmeno in maniera indiretta da una lettura di quanto da lui osservato. L'istanza di revisione è di conseguenza inammissibile (in senso conforme, cfr. sentenza 2F_22/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 2.2).
 
2.3. Va però rilevato che le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento devono fare tutto il possibile, affinché la salute dell'istante sia tutelata pure durante tale fase (sentenza 2C_772/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 5.4 con ulteriori rinvii). Nello stesso contesto, esse devono altresì tenere adeguatamente conto della situazione di pandemia nella quale tuttora ci troviamo (sentenze 2C_1005/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 2.3 sempre con ulteriori rinvii).
 
3. Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile. Considerate le circostanze, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. La domanda di revisione è inammissibile.
 
2. Non vengono prelevate spese.
 
3. Comunicazione all'istante, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni (con invio anticipato via fax), al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
 
Losanna, 27 aprile 2021
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli
 
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