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Informationen zum Dokument  BGer 1C_629/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_629/2021 vom 04.01.2022
 
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1C_629/2021
 
Decreto del 4 gennaio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa; anticipo spese,
 
ricorso contro le decisioni emanate il 14 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.356, 52.2021.357, 52.2021.358, 52.2021.359).
 
 
Considerando:
 
che D.________ e A.________ hanno impugnato con quattro ricorsi dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza del 5 luglio 2021 (n. LIT 2021.8, incarto n. 52.2021.356) e del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.22, incarto n. 52.2021.357; n. LIT.2021.23, incarto n. 52.2021.358 e LIT.2021.24, incarto n. 52.2021.359);
 
che il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ritenuti i gravami prolissi e incomprensibili, con quattro decisioni distinte del 14 settembre 2021 ha chiesto agli insorgenti di rifarli e di versare i relativi anticipi delle spese presunte;
 
che avverso queste quattro decisioni il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarle, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
 
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
 
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente, motivo per cui solo le quattro analoghe cause in esame possono essere evase congiuntamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera inammissibile nel merito gli impugnati giudizi della Corte cantonale, dopo aver ritirato i gravami inoltrati contro tali decisioni;
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 4 gennaio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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