BGer 1C_630/2021 | |||
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BGer 1C_630/2021 vom 04.01.2022 | |
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1C_630/2021 | |
Decreto del 4 gennaio 2022
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I Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Kneubühler, Presidente,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
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Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,
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ricorso contro le decisioni emanate il 13 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.334 e 52.2021.335).
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Considerando: | |
che con due decisioni del 12 luglio 2021 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibili le impugnative presentate da A.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti del Tribunale d'appello (n. LIT.2021.18), rispettivamente del Ministero pubblico (n. LIT.2021.19);
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che, adito da D.________ e da A.________, con due decisioni distinte del 13 settembre 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto del ritiro del ricorso da parte di A.________, lo ha stralciato dai ruoli, mentre ha dichiarato inammissibile quello di D.________ perché non lo ha emendato e per il mancato versamento dell'anticipo spese;
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che avverso queste due decisioni il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
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che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
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che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
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che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
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che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente, motivo per cui solo le due analoghe cause in esame possono essere evase congiuntamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito gli impugnati giudizi cantonali, dopo aver ritirato i gravami inoltrati contro di essi;
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per questi motivi, il Presidente decreta: | |
1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, al Tribunale d'appello, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 4 gennaio 2022
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Kneubühler
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Il Cancelliere: Crameri
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